1) che ai sensi della legge 104/92, art.3, è "persona handicappata colui che presenta una minoranza fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione";
2) che nel processo di integrazione scolastica dei portatori di handicap assumono ruoli e responsabilità famiglia, scuola, enti pubblici e altri soggetti convenzionati, secondo le rispettive competenze, come previsto dalla normativa vigente;
3) che l'integrazione scolastica si realizza attraverso "la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-ambientali, culturali, ricreativi, sportivi" (art. 13 comma 1 L.104/92);
4) che l'integrazione dei servizi è condizione imprescindibile per la promozione di iniziative atte a favorire l'orientamento scolastico e lavorativo;
5) che si ritiene opportuno responsabilizzare e raccordare i principali agenti delle scelte e degli orientamenti formativi e professionali;
6) che si ritiene indispensabile, vista anche la Legge sul Riordino dei cicli, assicurare un rapporto tra scuola e mondo del lavoro;
7) che con il presente atto, visti anche gli articoli 13 e 15 della legge quadro, si intende:
a) formulare un nuovo Accordo di Programma tra Comuni di Fabriano, capofila, Provveditorato agli Studi di Ancona, Provincia di Ancona, AUSL N°6 per l'attuazione delle attività a favore degli alunni portatori di handicap, in base agli indirizzi previsti dalla legge 104/92, dal D.P.R. 24/2/96 e dalla L.R. 4/6/1996 n.18, dalla Dlgs del Consiglio Regionale del 18 ottobre 2000, n.15 e sulla base delle esperienze e verifiche condotte a seguito del precedente accordo stipulato in data …1996,
b) definire i reciproci impegni fra le parti relativamente a tempi, procedure e modalità attuative degli interventi che, nell'ambito delle rispettive competenze, ciascun Ente attiverà per l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle persone in situazione di handicap
CONSIDERATO
che gli Enti interessati sono:
1) l'Amministrazione scolastica, rappresentata dal Provveditore agli Studi o suo delegato e, per i compiti previsti, oltre che dal Presidente del Consiglio Scolastico distrettuale e dal presidente dell'Osservatorio per la dispersione scolastica, dalle singole; Essa accoglie….cfr. punto a
2) le Amministrazioni comunali rappresentate dai sindaci o dai loro delegati. Essi assicurano…. cfr.punto c
3) l'Unità Sanitaria Locale n.6 nella persona del Direttore Generale o suo delegato. Essa, tramite l'Umee e l'Umea, secondo…cfr punto d
4) l'Amministrazione della Provincia di Ancona rappresentata dal Presidente o suo delegato. Essa promuove…cfr. punto e
5) la Comunità Montana dell'Esino-Frasassi rappresentata dal Presidente o suo delegato: Essa fornisce… cfr.punto f
che l'Amministrazione scolastica si avvale dei propri organi centrali e periferici della Provincia, degli Uffici del Provveditorato medesimo, del Distretto scolastico n. dei Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado, con attribuzione dei compiti di programmazione specifica ai consigli di classe, ai collegi dei docenti e ai gruppi di lavoro di istituto(GLIS);
che le Amministrazioni comunali, per l'esercizio delle funzioni e delle prestazioni socio-assistenziali si avvalgono dell'assistente Sociale dell'Ufficio Servizi Sociali, del suo personale e degli operatori addetti ai servizi convenzionati;
che la AUSL n.6, per l'esercizio delle funzioni e delle prestazioni socio-sanitarie relative alla prevenzione, alla riabilitazione delle persone in situazione di handicap opera nel territorio di competenza con la realizzazione di programmi di attività predisposti dall'UMEE e dall'UMEA anche per il tramite degli altri servizi di base o specialistici;
che l'Amministrazione comunitaria, per l'esercizio delle funzioni e delle prestazioni socio-assistenziale (servizio di assistenza domiciliare ed educatori per persone in situazione di handicap) si avvale dell'Educatore dell'Ufficio Servizi Sociali, del suo personale e degli operatori addetti ai servizi convenzionati e delagati dai singoli Comuni.
E' STIPULATO
un ACCORDO DI PROGRAMMA per l'integrazione scolastica, sociale e lavorativa degli alunni portatori di handicap come di seguito articolato.
Art.1 - OBIETTIVI
Il presente Accordo di Programma si prefigge di attuare una programmazione coordinata delle iniziative operative di Scuola, AUSL, e Comuni al fine di:
· creare oggettive e idonee condizioni (ambientali, strutturali e organizzative) per la partecipazione alla vita scolastica ed ai processi formativi di alunni in situazione di disabilità-handicap e/o disagio sociale in una condizione di reale e dinamica integrazione nel gruppo di classe e nei processi di inserimento sociale e professionale;
· definire in comune gli impegni che i soggetti istituzionali dovranno assumere e le risorse necessarie da destinare allo scopo, secondo i criteri di cooperazione e in base alle competenze previste dalle leggi e dai quadri normativi di riferimento. Ciò in modo tale da assicurare al portatore di handicap, al disagiato e alla famiglia prestazioni il più possibile efficaci, continuativi ed organici;
· svolgere concrete azioni di orientamento scolastico e post-scolastico per ogni alunno portatore di handicap, definendo in proposito specifici processi di indirizzo.
Art.2 - UNITA MULTIDISCIPLINARE PER L'ETA' EVOLUTIVA (U.M.E.E.)
L'Unità Multidisciplinare per l'età evolutiva di cui all'art. 3, comma 2, D.P.R. 24/2/94, ha prevalente operatività territoriale e si attiva con la constatazione dell'handicap, con la definizione della Diagnosi Funzionale e con la presa in carico del soggetto per l'intero arco dell'età evolutiva.
Identifica tutti gli interventi che si ritengono necessari per individuare e potenziare funzioni e capacità del disabile. Svolge compiti di informazione, diagnosi, cura e riabilitazione, di valutazione, programmazione e verifica degli interventi educativi riabilitativi, di integrazione scolastica e sociale dei soggetti in situazione di handicap: Si integra con altri servizi aziendali e si occupa anche dei minori, non portatori di handicap che presentano disturbi psichici e/o disturbi dello sviluppo psichico-fisico.
Fanno parte dell' U.M.E.E. il neuropsichiatra infantile, lo psicologo dell'età evolutiva, l'assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione, come il logopedista, il fisioterapista e lo psicomotricista, lo specialista medico nella patologia preminente. All'interno dell'U.M.E.E. è individuato un responsabile. le suddette figure sono quelle che seguono, caso per caso, l'alunno in condizioni di handicap, assicurando, comunque, un'operatività multidisciplinare.
Art. 3 - SEGNALAZIONE
La segnalazione di un minore in difficoltà sarà indirizzata al responsabile dell' U.M.E.E. da un medico specialista competente per patologia, dallo psicologo, direttamente dai genitori, previo consenso informato, o, previo loro consenso scritto, dal Capo d'istituto su apposito modulo firmato dall'inviante. Gli operatori dell'U.M.E.E., o convenzionati direttamente con l'AUSL, anche per il tramite dei Centri previsti dall'art.1 del D.P.R. 24/2/'94, effettuati gli accertamenti, si impegnano a dare una risposta, tramite Modulo specifico entro 10 giorni dalla presa in carico (prima visita) salvo i casi…. cfrart.1.
La segnalazione dovrà pervenire, da parte dei Dirigenti dei singoli istituti, al responsabile dell'U.M.E.E. entro il 30 novembre di ogni anno, per permettere l'attivazione della procedura per il riconoscimento dell'eventuale handicap ed il completamento della stessa in tempo utile per la richiesta di insegnanti di sostegno al Provveditorato agli Studi.
Le segnalazioni pervenute dopo il mese di novembre saranno valutate dall'AUSL e comunicate non oltre trenta giorni dall'istanza sempre tramite modulo "A".
Nel caso di disagi comportamentali o di apprendimento di notevole rilievo, sebbene non ascrivibili a situazioni di handicap, per l'individuazione dei quali gli operatori scolastici potranno avvalersi anche delle competenze e della collaborazione dell'operatore psico-pedagogico la scuola potrà ricorrere alla consulenza degli operatori dell'AUSL sopra specificati e dell'Ufficio Servizi Socili del Comune. Qualora sia ritenuto utile e necessario un approfondimento di situazioni socio-ambientali e del tessuto relazionale, Dirigente dell'Istituto, in qualsiasi momento dell'anno scolastico, potrà richiedere, quando le problematiche dovessero riguardare i singoli alunni, la collaborazione e l'intervento degli operatori dell'U.M.E.E. dell'AUSL n.6, al fine di valutare le situazioni e concordare eventuali altri interventi ritenuti più apprpriati, secondo le modalità di volta in volta individuate, sempre con il consenso scritto dei genitori o tutori.
Il Comune è disponibile a valutare la propria competenza ad intervenire nei singoli casi sulla base delle risorse disponibili e a concordare con gli operatori dell'AUSL e della scuola l'eventuale intervento resosi necessario.
Ogni forma di intervento da parte dei servizi sui minori potrà essere messa in atto in ogni caso solo con il consenso informato dei genitori o dei tutori.
Per i casi particolari di residenza e/o frequenza di scuole al di fuori del territorio AUSL, gli adempimenti verranno concordati caso per caso tra le varie A.UU.SS.LL interessate, di norma quelle di residenza.
Nei casi in cui l'U.M.E.E. non abbia potuto effettuare la presa in carico del minore per scelte della famiglia, che ritiene opportuno affidarsi ad altri e perciò risulta impossibile la partecipazione alla redazione del P.D.F. e del P.E.P., gli operatori dell'U.M.E.E. comunicano per iscritto al Dirigente d'Istituto ed al Comune l'impossibilità ad intervenire.
cfr ultimo rigo art.1 Gli altri Enti…..fino a "da tutti gli Enti partecipanti all'accordo per i loro fini istituzionali".
Art.4 - ATTESTAZIONE DI HANDICAP E DIAGNOSI FUNZIONALE
Per l'applicazione delle vigenti norme sull'integrazione scolastica e il sostegno, è indispensabile il rilascio dell'attestazione di handicap, da cui risulta anche l'eventuale stato di gravità.
La certificazione sarà successivamente completata dall'U.M.E.E. con la stesura della DIAGNOSI FUNZIONALE. La D.F. è redata da tutte le figure dell'U.M.E.E. interessate al caso all'atto della prima richiesta di intervento didattico specializzato ed è aggiornata nell'arco dell'intera carriera scolastica in concomitanza di eventuali variazioni significative del quadro clinico-funzionale redatti nei tempi e con le procedure di cui all'art.4, comma 4 e 5 del DPR 24/2/94 e sulla scorta di osservazioni a cui concorrono anche, ove necessario, i docenti. Essa descrive le funzioni del soggetto e mette in evidenza le principali aree di potenzialità e di compromissione, in ordine agli aspetti cognitivo, linguistico, affettivo-relazionale, sensoriale, motorioprassico, neuropsicologico e dell'autonomia personale e sociale. L'U.M.E.E. rilascia la documentazione (allegato n..) ai genitori dell'alunno che provvederanno a consegnarla alla scuola per l'assegnazione dell'intervento didattico specializzato ed, eventualmente, all'Ufficio preposto per attivare la procedura di accertamento dell'handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 5/2/92 n.104. Dell'avvenuta consegna della diagnosi ai genitori dell'alunno verrà data comunicazione a scuola.
Art.5 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
Sulla scorta del D.F., nonché della conoscenza documentata che gli operatori scolastici hanno del soggetto, verrà definito il PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.) collegialmente da parte degli operatori dell'U.M.E.E. , degli operatori della scuola (insegnanti di sessioni, modulo scuola elementare e di classe, scuola media e superiore) e della famiglia e costituisce lo strumento di base per la programmazione scolastica integrata. La sede e l'orario per il P.D.F. così come quelli per la stesura de P.E.P. verrannoproposti entro il 30 agosto per gli alunni già scolarizzati, per gli altri alla prima iscrizione entro il 30 marzo, di ogni anno dagli operatori della USL ai capi di Istituto che conmcorderanno la calendarizzazione degli incontri. I nuovi iscritti fin dalla data di iscrizione verranno presi in carico dal G.L.I.S. di Istituto tramite incontri con la famiglia e con i docenti del ciclo precedente quando esiste.
Il P.D.F. consiste nell'individuazione dei campi d'intervento didattico e/o riabilitativo e socio -educativo eindica le caratteristiche fisiche, psichiche, sensoriali ed affettive dell'alunno, pone in rilievo le difficoltà di apprendimento conseguenti alle situazioni di handicap e le possibilità di recupero, evidenzia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate (Legge 104/92). Sarà descritto secondo il modulo ministeriale qui allegato.
Tale strumento, al termine della scuola di base o secondaria, è integrato con voci specifiche riguardanti l'orientamento scolastico, sarà opportuno costiutuire un gruppo operativo tra docenti di scuola media e docenti di scuola media superiore , nonchè rappresentanti degli EE.LL. e della AUSL al fine di programmare un progetto di orientamento e di definire i ruoli dei due ordini e raccordarli. I docenti delle scuole superiori preciseranno e determineranno l'offerta, i docenti della scuola media inferiore forniranno adeguate informazioni per orientare i colleghi delle superiori soprattutto nei casi più complessi dove il completamento dell'obbligo scolastico e formativo pone particolari problemi.
Le verifiche del P.D.F., consentendo l'integrazone dinamica e la contestualizzazione di tutti gli elementi valutativi espressi dalle varie componenti nelle fasi evolutive dell'alunno verranno rinnovate nei seguenti periodi (alla fine della Scuola Materna, seconda elementare o primo biennio, Quinta elementare o secondo biennio, scuola media o terzo biennio, alla fine del biennio superiore) e dovrà esser inviato e/o eventualmente aggiornato ad ogni cambio di ordine di Scuola. Il Dirigente scolastico convocherà le riunioni previo accordo con l'U.M.E.E., in merito alla data e alla sede dell'incontro (Scuola o AUSL), entro un mese dalla diagnosi funzionale pervenuta.
Art.6 - PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO (PEP)
IL PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO costituisce il momento centrale di integrazione degli interventi scolastici ed extrascolastici e tiene conto dei progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione.
Alla stesura del P.E.P. che si terrà di massima tre volte all'anno (a seconda dei casi), all'inizio (novembre) e alla fine dell'anno scolastico (maggio) e quando se ne rivela la necessità, che è aperto ai processi di verifica e adeguamento parteciperanno i docenti dell'alunno, i genitori dello stesso, uno o più operatori della AUSL, che di volta in volta l'UMEE designerà come prevalenti per le problematiche in atto, e l'operatore dei servizi comunali convenzionati.
Il PEP è strumento operativo e contiene:
· la valutazione iniziale degli enti coinvolti viene raccolta in una breve relazione o sulla scheda degli alunni.
· la valutazione degli operatori scolastici, degli operatori della AUSL e degli operatori socio-educativi assegnati dalla CM su delega del Comune;
· gli obiettivi da conseguire;
· gli interventi della scuola con le modalità di utilizzazione delle ore di sostegno e l'organizzazione di un'attività educativa flessibile e individualizzata;
· eventuali supporti sanitari e riabilitativi da parte dell'AUSL;
· eventuali interventi sociali e educativi extrascolastici e scolastici con le modalità di utilizzazione dell'assistente educatore per l'autonomia e la comunicazione; nonchè il ruolo importante svolto dai collaboratori scolastici nell'assistenza di base agli alunni con handicap.
· eventuali altri interventi del Comune (interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, trasporti, sussidi didattici,..); programmati per un triennio sulla base di un programma annualmente approvato dai consigli comunali e provinciali con quote ben precise di finanziamenti previsti nei bilanci annuali degli stessi.
· interventi in collaborazione della famiglia (esempio progetto accoglienza, progetti di orientamento, ecc.);
· tempi e modalità delle verifiche.
La scuola, sulla base del P.D.F., procederà per gli alunni già scolarizzati, alla stesura materiale del primo P.E.P., ai sensi dell'art.4 DPR24/2/94, nei tempi più solleciti e comunque entro la fine di novembre, utilizzando il modello ministeriale allegato o, preferibilmente, quello concordato.
Copia del P.E.P di maggio sarà trasmessa al Provveditore, all'UMEE e al Comune, almeno una settimana prima degli incontri tra AUSL, Comuni ed Enti gestori per la programmaione e la verifica dei servizi erogati.
Detta programmazione sarà successivamente trasmessa all'AUSL e all'Amministrazione scolastica interessata, in qunato rappresenta la concreta risposta alle istanze espresse dal P.E.P.
Art.7 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE
Nel corso dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo verranno individuati, nell'ambito del PEP, interventi specifici per l'orientamento, mirati ad evidenziare ed a esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi dell'alunno.
Il consiglio orientativo che verrà comunicato alla famiglia da parte della scuola conterrà le indicazioni suggerite dal PEP, sarà allegato al PDF e verrà annotato nel "diario personale" della AUSL, documento che accompagna il portatore di handicap nell'accesso alla scuola secondaria, ai centri di formazione professionale e alle altre strutture del territorio.
Al momento dell'uscita dal sistema scolastico l'Istituto formulerà un nuovo consiglio orientativo per l'inserimento nel mondo del lavoro con individuazione di strategie che ne facilitino l'ingresso, in modo che le strutture competenti ricevano ogni utile contributo per la continuità degli interventi educativi.
Cfr. ultimo capoverso art.6 Il Coordinamento provinciale….)
Art.8 - MODALITA' OPERATIVE DEL PDF E DEL PEP
Gli incontri degli operatori sanitari, sociali e scolastici si terranno, di norma, presso sedi AUSL o presso sedi scolastiche, con accordi da prendere di volta in volta sempre in presenza dei genitori.
La data, l'orario, la sede e l'ordine del giorno delle riunioni tra operatori scolastici, sanitari e socio-educativi, devono essere concordate con congruo anticipo in modo che le relative convocazioni vengano trasmesse con un preavviso di almeno 15 giorni.
Le figure sanitarie previste sono quelle indicate nell'art. del presente accordo.
Le figure sociali sono l'assistente sociale dell'AUSL n.6 e l'assistente educatore per l'autonomia e la comunicazione ("assistente personale") o altri operatori dei servizi comunali convenzionati e delegati alla Comunità montana.
L'équipe, composta dagli operatori previsti dall'art.3 del DPR 24/2/94, inizia a lavorare collegialmente a partire dalla formulazione del DF. L'assistente educatore per l'autonomia e la comunicazione (ai sensi della L104/92) entra a farne parte successivamente alla stesura del DF.
Qualora l'alunno sia preso in carico in forma continuativa da altri soggetti pubblici o privati, l'AUSL assicurerà che le certificazioni necessarie all'ottenimento dei benefici previsti (attestazione di handicap, DF) e agli adempimenti successivi (PDF, PEP) siano state rilasciate da soggetti convenzionati.
I Dirigenti scolastici trasmettono l'elenco degli alunni in situazione di handicap iscritti alla scuola di ogni ordine e grado all'UMEE della AUSL n.6, alle scuole interessate e al Provveditore l'elenco degli alunni che usufruiscono del servizio di assistenza personale nella scuola (L104/92). L'elenco degli interventi deve indicare il nominativo dei beneficiari e la quantità delle prestazioni. L'UMEE della AUSL 6 avrà cura di comunicare alle singole scuole e all'Ufficio Servizi Sociali comunale e comunitario gli operatori referenti che hanno la presa in carico di ogni singolo caso.
INSERIRE ART. 7 continuando
Art.9 - RILEVAZIONE
L'Amministrazione Scolastica provinciale, acquisiti i dati, comunica all'UMEE della AUSL n.6, al Comune di residenza degli alunni con handicap e alla Provincia di Ancona, successivamente al termine della scadenza delle iscrizioni, l'elenco dei portatori di handicap conosciuti, che presumibilmente frequenteranno per la prima volta la scuola materna, elementare, secondaria e di primo e secondo grado.
Art.10 - CONTINUITA' TRA ORDINI DI SCUOLA
Ai fini del processo di integrazione scolastica, dovrà essere garantita una continuità educativa tra gli ordini di scuola che permetta la realizzazione di un progetto educativo individualizzato unitario, rispondente efficacemente ai bisogni educativi e ai ritmi di apprendimento dell'alunno in situazione di handicap.
Art.11 - RAPPORTI TRA SCUOLA E SERVIZI DEL TERRITORIO
I rapporti tra scuola e servizi del territorio sono volti a garantire all'alunno in situazione di handicap un itinerario coordinato nel tempo e a verificare il lavoro svolto in collaborazione tra gli enti per quanto di rispettiva competenza.
Le Istituzioni scolastiche, i Comuni, la AUSL n.6, la Comunità Montana, la Provincia
sono tenuti ad una reciproca informazione circa l'attività svolta e a formulare le osservazioni e proposte che, a proprio giudizio, possono essere utili per l'intervento globale sull'alunno, finalizzato al recupero e all'integrazione dello stesso con almeno due incontri l'anno.
Istituzioni scolastiche, Comuni, AUSL n.6 e Provincia si informeranno reciprocamente sui corsi di aggiornamento programmati e concorderanno eventuali e reciproche partecipazioni, nonché, se possibile, organizzeranno corsi congiunti almeno due volte l'anno su richiesta delle istituzioni scolastiche..
Eventuali ulteriori modalità di rapporto tra scuola e servizi, non disciplinati dal presente accordo, saranno concordate avendo presente la necessità di garantire all'alunno con handicap un itinerario globale coordinato e di verificare il lavoro svolto nella collaborazione tra gli enti e per quanto di rispettiva competenza.
Art.12 - COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E LORO SOSTEGNO
L'integrazione dell'allievo in situazione di handicap è un processo dinamico che richiede necessariamente il coinvolgimento attivo della famiglia, lungo tutto il percorso scolastico, come anche successivamente, in rapporto ai servizi del territorio.
cfr. art. 9 da "E' fondamentale condividere" fino alla fine dell'art. 9.
Art.13 - INTERVENTI RELATIVI AL DISAGIO SCOLASTICO
Gli operatori scolastici, avvalendosi anche delle competenze e della collaborazione dell'operatore psico-pedagogico, si trovano nella condizione di individuare e riconoscere comportamenti e reazioni che fanno supporre una situazione di disagio scolastico.
Qualora sia ritenuto utile e necessario un approfondimento di situazioni socio-ambientali e del tessuto relazionale, il Dirigente scolastico, in qualsiasi momento dell'anno scolastico, potrà richiedere, quando le problematiche riguardano i singoli alunni, la collaborazione e l' intervento degli operatori dell'UMEE della AUSL n.6, al fine di valutare le situazioni e concordare eventuali altri interventi ritenuti più appropriati, secondo le modalità di volta in volta individuate, sempre con il consenso scritto dei genitori o tutori.
Il Comune è disponibile a valutare la propria competenza ad intervenire nei singoli casi sulla base delle risorse disponibili e a concordare con gli operatori della AUSL. N.6 e della scuola l'eventuale intervento resosi necessario.
Art.14 - ASSISTENZA EDUCATIVA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE E ASSISTENZA SPECIALIZZATA
La Comunità Montana assegna in ambito scolastico, su delega del Comune, nel rispetto della programmazione da esso fatta in stretta integrazione con la AUSL.n.6, le famiglie, e tutti i soggetti coinvolti, il personale educativo-assistenziale a favore di alunni disabili in situazione di gravità, in attuazione dell'art. 13, comma 3 della L.104/'92.
L'operatore educativo-assistenziale è operatore dell'area socio-educativa-assistenziale preposto allo svolgimento di attività integrative che si qualificano come interventi nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base, della comunicazione e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita della persona in situazione di handicap, al fine di sostenere il compito della scuola nella realizzazione di una sempre migliore integrazione scolastica.
L'assistenza specializzata consiste nella fornitura dell'interprete per i non udenti e nella fornitura di materiale tiflotecnici e di trascrizione in Braille o di audiocassette registrate per i non vedenti.
La richiesta, formulata negli incontri finalizzati alla stesura del D.F., del P.D.F. e del P.E.P, con la proposta dei contenuti e delle finalità del Servizio Servizi Sociali del Comune entro il mese di agosto di ogni anno, sottoscritta dal Dirigente scolastico e dalla Famiglia, accompagnata dall'attestazione di handicap di cui all'art.3 della Legge 104/'92 e dal P.E.P.
Art.15 - IMPEGNI E RISORSE MINIME GARANTITE DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
L'Amministrazione scolastica, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, garantisce:
1) l'attivazione degli ordinari interventi di integrazione scolastica a carico della scuola ai sensi degli artt. 2 e 7 della L.517/'77, dell'art.2 della L.270/'82 e successive modifiche e integrazioni, della C.M. 262/'88, degli artt. 13 e 14 della L.104/'92, ivi comprese le eventuali deroghe al rapporto insegnanti-alunni previste dalle citate disposizioni, con l'adozione di un criterio di flessibilità in rapporto alle reali e verificate condizioni in cui le singole persone in situazione di handicap si trovano;
2) la presenza degli operatori scolastici (insegnante di classe, di sostegno e operatore psico-pedagogico) negli incontri finalizzati alla stesura del P.D.F, del P.E.P e delle relative verifiche:
3) l'istituzione presso l'Ufficio Provinciale del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) -art. 15 comma 3, L.104/'92, - un delegato del quale parteciperà al Gruppo di Lavoro Interistituzionale del Distretto scolastico di cui al successivo art.;
4) la costituzione e la convocazione presso ogni Istituzione scolastica del Gruppo di Studio e di Lavoro per l'handicap (GLIS) entro il mese di ottobre;
5) le attività di sostegno con personale specializzato, secondo il precedente punto 1);
6) che, in applicazione degli artt.2 e 7 dell Legge 517/'77 e dell'art.14 comma 1 della L104/'92, l'attività educativa e didattica sia organizzata secondo il criterio della flessibilità, in particolare nell'articolazione interna delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione generale e individualizzata, attuata da tutti gli operatori scolastici (curricolari, specializzati e operatore psico-pedagogico) in modo da assicurare all'alunno in situazione di handicap la possibilità di permanere all'interno del gruppo;
7) la continuità educativa e didattica tra i diversi ordini di scuola, anche attraverso il passaggio di documenti, atti di programmazione, informazioni; a tale scopo garantisce la promozione di un incontro fra i due ordini di scuola presso la scuola di grado superiore entro il mese di ottobre;
8) l'attivazione di iniziative di orientamento scolastico e professionale, concordate con gli operatori sanitari e socio-educativi, nell'ambito della scuola;
9) la predisposizione di programmi congiunti per la formazione e l'aggiornamento del personale;
A tale proposito l'Amministrazione Scolastica si impegna a garantire risorse professionali (insegnanti di sostegno specializzati) con i seguenti criteri:
a) assegnazione di uno stesso docente per ogni alunno in situazione di handicap, garantendo, per quanto possibile, continuità didattica all'interno di ciascun ordine di scuola;
b) concessione di ore di sostegno sufficienti e corrispondenti al reale fabbisogno di ciascun alunno in situazione di handicap, determinate in base al D.F. e al P,E,P.
Si impegna altresì a dare comunicazione ai Comuni firmatari del presente accordo e alla AUSL n.6 delle risorse messe a disposizione.
Art.16 - IMPEGNI E RISORSE MINIME GARANTITE DALL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA USL n.6
L'Amministrazione dell'Azienda Usl n.6, oltre quanto indicato negli articoli precedenti garantisce:
1) interventi di informazione e di educazione sanitaria sulle cause e le conseguenze dell'handicap (settore di medicina scolastica ed educazione scolastica);
2) interventi informativi, educativi e di controllo per diminuire la nocività ambientale e per prevenire gli incidenti in ambienti scolastici e domestici (settore medicina scolastica e di educazione sanitaria);
3) attività di prevenzione per accertare l'esistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti inerenti la vista, l'udito ed il linguaggio, rivolto ai bambini di età scolare e prescolare (divisioni specialistiche, settore di medicina scolastica e sanitaria);
4) l'attuazione delle misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap con particolare riguardo alla vaccinazione antirosolia (SISP);
5) L'istituzione e la continuità operativa dell'UMEE di cui ai precedenti artt., garantendo che entro settembre vengano assegnate le figure professionali necessarie, notificandole alle scuole e ai Comuni; stretto coordinamento con i Servizi del Distretto Sanitario e specialistici (Psichiatria, Fisioterapia, Logopedia, ecc) per la reale presa in carico della gestione dei casi di handicap e soprattutto dei casi di confine in tutto il percorso scolastico e di integrazione sociale nel territorio;
6) gli interventi riabilitativi e/o terapeutici di neuropsichiatria infantile, psicologici, fisioterapici e logopedici, medico-specialistici necessari;
7) l'adozione, entro sei mesi dalla firma del presente accordo, del "diario personale" previsto dall'art. 3, lettera i della L.R. 18/2000;
8) la certificazione di idoneità ai fini dell'iscrizione e relativa frequenza alla scuola superiore;
9) gli interventi per l'orientamento scolastico e professionale;
10) la presenza di un rappresentante con il compito di collaborazione ai fini dell'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà (art.15 L.104/'92) nel Gruppo di Lavoro Provinciale e Distrettuale;
11)la partecipazione agli incontri operativi promossi dal Comune di Fabriano per la programmazione e la verifica dell'organizzazione dell'attività realizzata per l'integrazione scolastica, e sociale dei portatori di handicap, da tenersi nei mesi di maggio e settembre;
12) che i propri interventi saranno coordinati con quelli scolastici, sociali, educativi e di tempo libero;
13) l'adozione di programmi congiunti di formazione e aggiornamento del personale.
A tale scopo l'Amministrazione della USL n.6 si impegna a garantire le figure professionali della Neuropsichiatra Infantile, dello Psicologo, dell'Assistente sociale, del Logopedista, del Fisioterapista quantificate tenendo conto delle necessità operative e degli interventi ritenuti indispensabili.
Annualmente verrà redatto un piano che, sulla base delle esigenze del territorio espresse nei P.E.P, determini natura, tempi e modalità di intervento, da comunicare al Provveditore, alle scuole e ai Comuni entro il mese di settembre.
Art.17 - IMPEGNI E RISORSE MINIME GARANTITE DAI COMUNI E DALLA COMUNITA' MONTANA
Le Amministrazioni comunali e comunitaria che sottoscrivono il presente accordo, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, garantiscono interventi differenziati, come segue.
I Comuni garantiscono:
1) il coordinamento dei propri interventi con quelli scolastici e sanitari;
2) cfr. lettera c da "I Comuni assicurano interventi precoci" fino "L142/'90 art.22 comma III lett.d"
3) l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici scolastici comunali; L'adeguamento cfr lettera c
4) il trasporto degli alunni in situazione di handicap grave che non possono utilizzare i mezzi già a disposizione per l'accesso alla scuola;
5) in concorso con altri Enti, strumenti e ausili necessari all'autonomia personale nel contesto scolastico; garantisce altresì l'adeguamento di attrezzature e ausili didattici che rendono effettivo il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona in situazione di handicap sulla base di quanto esplicitamente indicato nei Piani Individualizzati e in riferimento ai linguaggi specializzati, compreso il servizio di interpretariato e la fornitura di materiali tiflotecnici;
6) l'inserimento negli asili nido comunali dei bambini in situazione di handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, garantendone il diritto all'educazione e all'istruzione, mediante anche personale di sostegno (L.104/'92),
7) cfr lettera c da "l'integrazione nelle scuole materne" fino alla fine del periodo
8) le mense scolastiche cfr. lettera c fino in convenzione dal Comune
9) il servizio di assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni portatori di gravi handicap, tramite delega alla Comunità Montana sono escluse da dette funzioni assistenziali le competenze didattiche finalizzate ad apprendimenti scolastici che sono istituzionalmente proprie della scuola;
10) la presenza dell'operatore di assistenza nella realizzazione del P.E.P;
11) la presenza di un proprio rappresentante nel Gruppo di Lavoro Interstituzionale Distrettuale (GLID) con il compito di collaborare per la piena realizzazione del presente accorso;
12) la programmazione di attività extrascolastiche;
Allo scopo si impegnano a garantire risorse finanziarie imputate agli specifici capitoli di spesa del Bilancio annuale per i servizi territoriali e si impegnano altresì a darne comunicazione al Provveditorato agli Studi di Ancona e alla AUSL n.6 non appena provveduto annualmente da parte del competente organo all'approvazione del Bilancio di previsione.
La Comunità Montana garantisce:
1) la gestione e la fornitura, tramite appalto, del servizio di assistenza domiciliare ed educatori per persone in situazione di handicap;
2) coordina, nell'offerta del servizio, gli interventi con le attività di sostegno scolastico e socio-sanitarie (art.3 L 104/'92);
3) provvede in collaborazione con gli altri Enti all'aggiornamento del personale educativo e di assistenza domiciliare.
Art.18 - IMPEGNI E RISORSE MINIME GARANTITE DALLA PROVINCIA DI ANCONA
L'Amministrazione Provinciale garantisce, secondo le modalità stabilite dal Regolamento vigente e nei limiti delle risorse finanziarie previste annualmente in Bilancio:
1) l'assistenza didattica integrativa pomeridiana ai non vedenti e ai non udenti che frequentano la scuola e/o i corsi di formazione professionale;
2) il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di sussidi didattici e strumenti tecnici spesifici;
3) il rimborso di tutte le spese sostenute per la partecipazione ai corsi professionali specifici;
4) la realizzazione di corsi di formazione di operatori per l'assistenza didattica operativa pomeridiana e/o di assistenti educatori per l'autonomia e la comunicazione;
5) la costituzione di apposite liste per l'utilizzo dei sopracitati operatori;
6) la realizzazione di attività di formazione professionale realizzate secondo le diverse capacità e i bisogni dei soggetti portatori di handicap e la frequenza di alunni in situazione di handicap ai corsi di formazione realizzati dalle scuole regionali di prorpia competenza, assicurando la presenza di insegnanti di sostegno specializzati;
7) l'abbattimento delle barriere architettoniche negli istituti scolastici di pertinenza provinciale e nelle strutture di propria competenza;
8) la presenza di un proprio rappresentante nel Gruppo di Lavoro Provinciale (GLIP)e di Distretto (GLID) con il compito di collaborare ai fini dell'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà.
La richiesta degli interventi, previsti ai punti 1 e 3 del presente articolo, sottoscritta dal Dirigente scolastico, dalla famiglia e accompagnata dall'attestazione dell'handicap, dovrà pervenire al Servizio Servizi Sociali della Provincia di Ancona entro il mese di giugno di ogni anno.
La provincia entro il mese di agosto dà comunicazione agli Enti firmatari degli interventi predisposti.
Art.19 - GRUPPI H LOCALI
Si sollecita a costituire, presso ogni istituzione scolastica di scuola secondaria di primo e secondo grado, un gruppo di studio e di lavoro composto da insegnanti, operatori di servizi, familiari e studenti, al fine di collaborare, nel rispetto del POF, ad iniziative educative e di integrazione scolastica.
Tale gruppo interviene per prevenire, rimuovere e risolvere i problemi di alunni portatori di handicap.
Svolge inoltre opera di documentazione e di consulenza ai fini dell'orientameneto professionale e scolastico, anche con l'aiuto delle Associazioni d3ei genitori e la consulenza dei servizi specializzati,
La Commissione del Distretto scolastico collabora con il GLID di cui al seguente art. e assume funzioni di coordinamento tra i GLIS, gli stessi docenti di sostegno, costituendosi osservatorio delle problematiche connesse con l'handicap.
Art.20 - GRUPPO DI LAVORO E COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE
E' costituito un gruppo di lavoro dei rappresentanti degli Enti firmatari del presente accordo presso il Distretto scolastico e in collaborazione con esso per il coordinamento degli interventi e la verifica dell'attuazione dell'accordo medesimo (GLID). Esso si riunisce una volta l'anno non oltre il 31 dicembre e comunque ogniqualvolta se ne ravveda la necessità, su convocazione del Distretto scolastico.
In tali incontri saranno confermati gli obiettivi comuni, confrontate e verificate le risorse messe a disposizione degli Enti firmatari, analizzata la situazione delle singole scuole anche attraverso i rapporti dei gruppi di studio e di lavoro per l'handicap organizzati presso le istituzioni scolastiche.
Tale gruppo assume dalle autorità scolastiche le informazioni sulla situazione delle singole scuole e la presenza in essa di alunni in situazione di handicap con il monte ore di servizio assegnato a ciascuno; dalla AUSL n.6 il personale referente che ha la presa in carico di ogni singolo caso; dalla Comunità Montana il monte ore di assistenza personale assegnato dai Comuni a ogni portatore di handicap grave; dai Comuni quanti alunni sono ammessi al servizio individualizzato di trasporto assistenziale, quali sussidi speciali o attrezzature per la comunicazione è in grado di fornire in base alle richieste contenute nei PEP; dalla Provincia la consistenza degli interventi di cui ai precedenti articoli.
Il GLID verifica,quindi, la puntuale messa in campo delle risorse da ciascuno degli Enti coinvolti e l'attuazione effettiva del presente accordo, segnalando eventuali carenze o inadempienze,
Essendovi rappresentati tutti gli Enti firmatari, è deputato a far circolare le informazioni e alla eventuale programmazione congiunta di interventi per l'integrazione scolastica.
Art.21 - COLLEGIO DI VIGILANZA cfr art 12 (copiarlo interamente)
Art.22 - VALIDITA' DELL'ACCORDO cfr 10 (copiarlo interamente)
Art.23 - VERIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA cfr art.11 (copiarlo interamente)
Art.24 - PUBBLICITA' DELL'ACCORDO
I firmatari del presente accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata dell'accordo attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione e con gli altri mezzi a disposizione, al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli utenti e delle Associazioni rappresentative.
Art.24 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente accordo di programma sostituisce il precedente del 1997 ed entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2001/2002.