Aggiornamento legislativo al 31 ottobre 2002
Raccolta delle principali normative della regione Marche pubblicate nel Bollettino Ufficiale nel periodo 15 dicembre 1999- 31 ottobre 2002.
Legislazione regione Marche
D.G.R., n. 2712 del 3.11.1999, Atto di indirizzo e coordinamento dei rapporti tra le Aziende USL e la magistratura minorile in materia di adozione anche internazionale - approvazione schema di protocollo operativo (B.U.R, n. 122 del 15 dicembre 1999).
Con l'adozione del protocollo - rivolto agli operatori delle ASL che si occupano di adozione - si propone una standardizzazione della metodologia relativa:
- alla valutazione dell'idonenità dei coniugi aspiranti all'adozione;
- alla consulenza per la fase di inserimento del minore della famiglia adottiva e alla valutazione dell'andamento dell'affidamento preadottivo.
D.G.R., n. 3060 del 15.11.1999, DM 329/99 - atto di indirizzo e coordinamento alle aziende sanitarie in materia di attuazione del regolamento di individuazione delle malattie croniche e invalidanti esenti dalla partecipazione all spesa (B.U.R., n. 127 del 28 dicembre 1999).
Il decreto ministeriale n. 329/99 (Sup. G.U. n. 226 del 25.9.1999) individua le malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione della spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per altre prestazioni specialistiche. Il presente atto regionale disciplina l'attuazione di tale decreto nel territorio della regione Marche e conferma l'esenzione dalla spesa delle prestazioni destinate alla prevenzione e cura del diabete mellito.
D.G.R., n. 3380 del 29.12.1999, L.R. 32 del 30.11.1999, art. 32, Coordinamento delle politiche di assistenza ai soggetti affetti da disturbi mentali; criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse (B.U.R. n. 11 del 10.2.2000).
La delibera, da attuazione alla legge di assestamento di bilancio del 1999 (n. 32/99) che all'articolo 32 prevede lo stanziamento di 1 miliardo per il finanziamento di interventi e progetti attivati dagli enti locali e rivolti a soggetti con disturbi mentali. Gli interventi che vengono finanziati riguardano:
- progetti di inserimento lavorativo (preinserimento o inserimento terapeutico socio assistenziale in ambiente lavorativo);
- progetti che mirino ad una autonomia abitativa.
D.G.R., n. 175 del 31.01.2000, Art. 33 - L.R. 32/99 - inclusione sociale delle popolazioni zingare, criteri e modalità per l'assegnazione di contributi. L. 300.000 (B.U.R. n. 12 del 10.2.2000).
Anche questa delibera da attuazione alla legge di bilancio nella quale all'art. 33 si stabilisce un contributo regionale pari a 300 milioni per il finanziamento di interventi rivolti alla popolazione zingara. Tra questi: miglioramento standards abitativi, inserimento lavorativo, alfabetizzazione, intercultura. Previsto anche il finanziamento per uno studio regionale per la conoscenza della situazione nelle marche.
D.G.R., n. 25 del 10.01.2000, L.R. 43/1988, atto di indirizzo e coordinamento delle procedure di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'apertura e al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-educative ed assistenziali (B.U.R. n. 13 del 11.2.2000).
La delibera regionale in attuazione alle indicazioni dell'art. 9 della legge 43/1988 indica le strutture che sono soggette al regime autorizzativo (strutture diurne e residenziali rivolte a minori ed adulti, anche con figli minori, e anziani) ed indica le procedure di richiesta e di rilascio di autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle stesse.
Legge regionale 14 febbraio 2000, n. 7, Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica (BUR n. 19 del 24.2.2000).
La legge prevede rimborsi per i soggetti sottoposti a terapia iperbarica (su prescrizione specialistica) i cui oneri non sono posti a carico del fondo sanitario regionale. I rimborsi sono corrisposti nella misura del 50% della tariffa stabilita dal nomenclatore tariffario per le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica. L'elenco delle patologie sottoposte a terapia che prevedono il rimborso sarà definito da un successivo Atto della giunta regionale. Per l'anno 2000 lo stanziamento è pari a 100 milioni. Le modalità di presentazione delle domande di rimborso saranno determinate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
D.G.R., n. 176 del 31.01.2000, L.R. 26/96 - atto di indirizzo e coordinamento delle aziende UU.SS.LL. per l'attuazione del D.M. 27/08/99 n. 332 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale (BUR n. 20 del 25.2.2000)
Il nuovo nomenclatore tariffario (D.M. n. 332 del 27.8.'99) prevede all'art. 9 che le regioni e le AUSL contrattino con i fornitori dei dispositivi dell'elenco 1 del nomenclatore (vedi art. 1 D.M. 332) le modalità e le condizioni delle forniture. Le stesse regioni definiscono le modalità di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici. La delibera in oggetto stabilisce che le tariffe fissate dal DM 332 saranno ridotte del 20% nel caso in cui le Aziende fornitrici non garantiscono alcune condizioni di fornitura così come indicate dalla stessa delibera. L'atto stabilisce inoltre che per alcune presidi (carrozzine, letti, ausili per sollevamento, ecc…) è data facoltà alle AUSL di cedere in comodato gli stessi a condizione che gli stessi sia possibile il riutilizzo.
Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 10, Modificazione della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 concernente "Interventi a favore della famiglia" (B.U.R. n. 24 del 2.3.2000).
Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 11, Interventi a favore dei soggetti non udenti (B.U.R. n. 24 del 2.3.2000).
Legge regionale 23 febbraio 2000, n. 16, Modificazione della legge regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente "Provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto d'organi", così come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 (B.U.R. n. 24 del 2.3.2000).
Legge regionale 16 marzo 2000, n. 18, Modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 36: "Sistema di emergenza sanitaria" (B.U.R. n. 30 del 23.3.2000).
La modifica prevede l'istituzione presso l'Azienda ospedaliera Torrette - Umberto I di Ancona del Centro iperbarico polivalente quale struttura a valenza regionale per il trattamento delle urgenze curabili con ossigenoterapia iperbarica. Il Centro è dotato di camera iperbarica con almeno 8 posti.
Legge regionale 16 marzo 2000, n. 19, Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base (B.U.R. n. 30 del 23.3.2000).
Il provvedimento permette di poter usufruire dell'assistenza sanitaria di base a quella parte della popolazione del territorio regionale che per periodi prolungati risiede in un territorio diverso da quello di residenza (studenti, lavoratori stagionali o per missione, ospiti di strutture residenziali). A questo fine presso le Aziende sanitarie della regione sono istituiti appositi elenchi per assistiti non residenti..
Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20, Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionali e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private (B.U.R. n. 30 del 23.3.2000).
La Regione attraverso gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali intende garantire l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità e lo sviluppo del servizio sanitario regionale. La legge definisce il ruolo della regione e dei comuni in materia di autorizzazione e accreditamento. Vengono inoltre definite le strutture che sono soggette all'autorizzazione, i requisiti e le modalità per la richiesta. Anche per quanto riguarda l'accreditamento la legge ne definisce i requisiti e la procedura per l'ottenimento. Un capitolo specifico viene dedicato all'adeguamento delle strutture esistenti (autorizzazione ed accreditamento provvisori).
Nota: Per autorizzazione: si intendono i provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie da parte di soggetti pubblici e privati. Per accreditamento istituzionale: si intende il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario nazionale.
Legge regionale 23 marzo 2000, n. 21, Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000). (B.U.R., n. 36 del 31.03.2000).
Tra gli interventi per i quali è previsto il finanziamento: iniziative per la cooperazione allo sviluppo (art. 6) per complessivi 200 milioni; interventi per incentivare l'uso della bicicletta (art. 15) 200 milioni; interventi a favore di minori a rischio di devianza (art. 26) 2 miliardi; prosecuzione dell'attività dell'Osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 27) 300 milioni; contributi agli enti locali nelle spese di parte corrente per l'erogazione di servizi socio assistenziali (art. 28) 39 miliardi, progetti pilota "Oltre la strada" a sostegno delle donne vittime della tratta e dello sfruttamento a fini sessuali (art. 29) 150 milioni; interventi di assistenza economica penitenziaria e post-penitenziaria (art. 30) 20 milioni.
Deliberazione amministrativa n. 306 del 1º marzo 2000, Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002 (Sup. n. 15 al B.U.R. n. 35 del 30.3.2000).
Il "Piano" è un importante Atto programmatorio, di durata triennale, ed è il primo approvato dalla regione Marche. Si compone di 12 capitoli. 1) Popolazione, territorio e diffusione dei servizi sociali nelle Marche; 2) Filosofia ed assi portanti del piano; 3) La individuazione dell'assetto territoriale per la pianificazione sociale: gli ambiti territoriali; 4) La programmazione dal basso: i Piani territoriali; 5) L'integrazione socio-sanitaria; 6) La rete dei servizi essenziali; 7) L'accesso al sistema dei servizi; 8) Le scelte strategiche; 9) Il sistema di regolazione sociale; 10)La sperimentazione di progetti integrati; 11) Il sistema informativo; 12) Le risorse finanziarie e organizzative per le politiche sociali nella Regione marche. Si segnalano alcuni aspetti del Piano. L'obiettivo è il "miglioramento della 'qualità di vita' per tutte le persone che operano e vivono nei territorio di riferimento (..) Gli assi portanti del Piano sono dunque da identificarsi nell'approccio universalistico, nell'enfasi promozionale (più che riparativa), nella scelta della sussidiarietà e nell'ottica del riequilibrio territoriale e dell'equità sociale". Tale obiettivo trova realizzazione in ambiti territoriali (individuati dalla Conferenza dei sindaci di ogni AUSL) di dimensioni non superiori ai 100.000 abitanti coincidenti in via preferenziale con le sedi di attuazione delle politiche sanitarie. Ogni ambito deve essere dotato di una "rete di servizi essenziali"(cap. 6); l'ambito deve coincidere con i distretti sanitari o loro multipli; per ogni ambito territoriale verrà nominato un Coordinatore della rete dei servizi dell'Ambito Territoriale.
Agli Ambiti Territoriali sono assegnate le seguenti funzioni:
- raccordo tra Regione e Comuni (costituzione del Comitato dei Sindaci) ai fini della programmazione degli interventi;
- luogo di Coordinamento tra i Comuni e tra questi e altri soggetti pubblici;
- attuazione e verifica della programmazione regionale. I Comuni dell'A.T. "adottano il Piano Territoriale" degli interventi, nel quale prevedere la realizzazione della rete dei servizi essenziali;
- il livello sul quale ripartire il FSR (ripartito tra i singoli Comuni sulla base del pro-capite). Viene inoltre previsto un Fondo annuo incentivante finalizzato a cofinanziare progetti dell'A.T. che riguardano servizi innovativi e di nuova istituzione.
- il livello dell'integrazione tra i servizi socio-assistenziali con quelli sanitari.
Il Piano territoriale sarà lo strumento che i Comuni utilizzeranno per la progettazione e realizzazione della rete essenziale dei servizi. Il "Piano è adottato mediante un accordo tra i comuni associati nelle forme previste dalla legge" ed è "trasmesso alla giunta entro sei mesi dalla approvazione del Piano. Il "P.T. ha validità triennale. Gli A.T. che non hanno predisposto il Piano nel 2000 possono presentarlo l'anno successivo".
La rete dei servizi essenziali. Vengono identificate cinque aree organizzative delle prestazioni:
Ufficio di promozione sociale (per bacini di popolazione di 10.000-15.000 abitanti;
Servizi a domicilio,
Servizi semi-residenziali,
Servizi residenziali (residenze alberghiere, case famiglia, gruppi appartamento, residenze protette);
Interventi per l'emergenza.
Legge regionale 3 aprile 2000, n. 24, Norme per favorire l'occupazione dei disabili (B.U.R. n. 41 del 13.04.2000).
La legge (anche in attuazione dei principi stabiliti dalla nuova legge sul collocamento al lavoro delle persone disabili, l. 68/99) prevede l'approvazione di un Piano triennale per l'inserimento lavorativo delle persone disabili da presentare entro il mese di giugno di ogni triennio (il primo Piano dovrà essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge). Il Piano dovrà definire le modalità generali di inserimento lavorativo e delle forme di collocamento mirato (programmi FSE, interventi di formazione professionale, scambi per la circolazione delle conoscenze, iniziative da assumere dai centri per l'impiego). Viene istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (Fondo). Attraverso il Fondo vengono concessi contributi per attività di valutazione, all'atto del collocamento, delle capacità lavorative, corsi formativi propedeutici, rimozione di ostacoli, architettonici, acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro. Ai finanziamenti possono accedere i datori di lavoro privati che assumono i soggetti di cui all'art. 1 della legge 68/99. La Giunta determina le modalità di presentazione delle domande e dei progetti e i relativi termini di presentazione. Viene istituita una Commissione paritetica per il "giusto collocamento dei disabili" al fine di garantire il regolare e imparziale utilizzo del Fondo.
D.G.R. n. 1279 del 20.6.2000, L.R. 20/2000 - art. 6 - approvazione delle linee guida per l'attuazione delle procedure di autorizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie e dei modelli per la presentazione delle relative domande (B.U.R., n. 69 del 6.7.2000).
In attuazione della legge regionale 20/2000 che detta norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie, la delibera, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, della stessa legge, ha approvato i modelli per la richiesta di autorizzazione da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private. La delibera definisce: a) la tipologia delle strutture per le quali è richiesta l'autorizzazione; b) le modalità per la richiesta di autorizzazione; c) L'autorizzazione alla realizzazione di strutture che non comportino il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie; c) l'autorizzazione all'esercizio; d) Disposizioni comuni alle autorizzazioni sanitarie; e) Ricorsi, decadenza, verifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni; Autorizzazioni provvisorie.
D.G.R. n. 1293 del 20.6.2000, LR 8/94 - interventi finanziari regionali per iniziative a tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche e adolescenti a rischio di devianza - criteri e modalità per la ripartizione delle risorse (B.U.R:, n. 69 del 6.7.2000).
La delibera stabilisce la destinazione del fondo per contributi ai Comuni che assicurano servizi socio-educativi-assistenziali residenziali rivolti a minori, di qualsiasi nazionalità ed etnia che risiedono nel territorio comunale, in situazioni familiari multiproblematiche e a rischio di devianza. Vengono ammessi a contributo interventi riguardanti: affido a parenti entro il 4º grado, affido eterofamiliare, ospitalità in istituto, accoglienza in comunità. La regione determina il proprio intervento finanziario fino ad un limite massimo giornaliero di: 22.500 per l'affido e 135.000 per l'accoglienza in comunità o in istituto.
D.G.R. n. 1463 del 11.7.2000, Approvazione programma regionale di intervento in attuazione dell'art. 3 della L. 28.8.97, n. 284 anno 2000 in favore dei ciechi pluriminorati (B.U.R., n. 78 del 28.7.2000).
In attuazione della legge 284/97 la Regione Marche ha presentato al Ministero della Solidarietà sociale, per il finanziamento il programma di intervento a favore dei ciechi pluriminorati, attuato dalla Lega del Filo d'oro di Osimo. Il progetto si prefigge, in particolare, il seguente obiettivo: -) approfondire la conoscenza sui bisogni delle persone cieche e pluriminorate; -) fornire interventi informativi e di supporto al fine di favorire la loro piena integrazione sociale; -) individuare e qualificare gli interventi e i servizi presenti a livello territoriale per renderli maggiormente fruibili a questa particolare utenza; -) potenziare la rete di comunicazione tra le persone cieche pluriminorate, le famiglie ed i servizi; -) facilitare l'accesso all'informazione; -) definire e sperimentare dei modelli di intervento replicabili.
D.G.R. n. 1464 del 11.7.2000, Approvazione del progetto regionale biennale - attuazione dell'art. 10 e 41 ter della L. 5.2.92, n. 104 modificata con L. 21.5.98 n. 162. Tutela soggetti con handicap. (B.U.R. n. 78 del 28.7.2000).
In attuazione della legge 162/98 volta a dare sostegno a situazioni di grave handicap, di modifica della l. 104/92 la Regione Marche ha presentato al Ministero della Solidarietà sociale, per il finanziamento, il programma biennale di intervento a favore di soggetti con handicap in situazione di gravità. Il Progetto prevede in continuazione con quello degli anni precedenti la costituzione di comunità alloggio (capacità recettiva media di 5 persone, più un posto per le emergenze) per ogni territorio provinciale (due per provincia) rivolta a disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare.
D.G.R. n. 1591 del 25.7.2000, L. 833/78 - Assistenza indiretta per il ricorso al metodo "Doman" nel trattamento dei casi di cerebropatia infantile (B.U.R. n. 83 del 10.8.2000).
Si autorizza le AUSL al rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle famiglie per il trattamento delle cerebropatie infantili con il metodo Doman, presso il centro specializzato di Fauglia (PI). Le disposizioni si applicano per le spese sostenute dal 1º gennaio 2000. Per quelle antecedenti, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera nel BUR .
D.G.R. n. 1606 del 25.7.2000, Criteri e modalità per la ripartizione dei contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano servizi asili nido in forma associata o convenzionata e finanziamento di progetti sperimentali di servizi integrativi o innovativi agli asilo nido anno 2000 (B.U.R. n. 83 del 10.8.2000).
La legge regionale di bilancio (n.21/2000) ha previsto un contributo aggiuntivo di 300 milioni destinati ai Comuni che praticano servizi in forma associata e presentano progetti sperimentali innovativi. La delibera stabilisce che 200 milioni verranno destinati ai comuni che gestiscono asili nido in forma associata o convenzionata; i restanti 100 milioni verranno destinati ai Comuni che stanno attuando la sperimentazione di servizi integrativi agli asili nido tradizionali o servizi innovativi quali: Centri bambini e genitori; Spazi di accoglienza giornaliera; Nidi a domicilio.
D.G.R., n. 1768, del 1.8.2000, Istituzione dell'"Osservatorio regionale per le politiche sociali" presso il servizio servizi sociali (B.U.R. n. 86 del 30 agosto 2000).
L'Osservatorio regionale sui servizi sociali previsto dal Piano regionale sui servizi sociali (Del. 306/2000), svolgerà prioritariamente le seguenti funzioni: conoscenza dei bisogni del territorio così da disporre dati e informazioni necessari alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali, attività di studio, ricerca, analisi, formazione e informazioni agli enti territoriali, coordinamento degli osservatori e dei centri di documentazione già attivati presso il Servizio Servizi Sociali della Regione Marche.
D.G.R., n. 1712, del 1.8.2000, Art. 41 ter della L. n. 104/92 modificata con L. n. 162/98 - costituzione équipe di lavoro per supervisione e verifica progetto sperimentale regionale concernente l'istituzione di comunità alloggio per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (B.U.R. n. 86 del 30 agosto 2000).
Il Gruppo di lavoro ha funzione di supervisione e verifica riguardo l'attuazione del progetto attuativo della l. 162/98 che prevede la costituzione di comunità alloggio per gravi disabili rimasti privi di sostegno familiare. Ogni tre mesi l'équipe riferisce al Coordinamento regionale per la tutela delle persone handicappate sull'andamento della sperimentazione in atto.
D.G.R., n. 1665, del 1.8.2000, L. 68/99 "Criteri e modalità relativi alla individuazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui all'art. 8 della L. 68/99" (B.U.R. n. 86 del 30.8.2000).
La legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", prevede all'art. 8, che le persone disoccupate in situazione di handicap possono iscriversi presso appositi elenchi tenuti dagli uffici competenti (collocati a livello provinciale). Compito delle regioni è la definizione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria tenendo conto delle indicazioni contenute in un apposito Atto di indirizzo (emanato il 13.1.2000, G.U., n. 43 del 22.2.2000). La domanda può essere presentata presso uno dei Centri per l'impiego presenti nel territorio. Al fine della determinazione della graduatoria vengono presi in considerazione i seguenti elementi: residua capacità lavorativa; anzianità di iscrizione; carico familiare; reddito individuale; difficoltà di locomozione nel territorio.
D.G.R., n. 1831, del 6.9.2000, Nomina responsabile e costituzione Gruppo di lavoro per l'Osservatorio regionale per le politiche sociali - art. 20 L.R. 30/90 (B.U.R. n. 94 del 20.9.2000).
La delibera istituisce Responsabile e Gruppo di lavoro preposto al coordinamento e alla programmazione dell'attività dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali (vedi DGR n. 1768, del 1.8.2000).
D.G.R., n. 1878, del 6.9.2000, DGR 1095/99 - attuazione progetto "4/g" ex art. 1, commi 34 e 34/bis L. 662/96 - sperimentazione sistema informativo servizi psichiatrici - criteri applicativi. Spesa L. 181.000.000 (B.U.R. n. 97 del 28.9. 2000).
Il sistema informativo raccoglie dati relativi ai contatti che gli utenti hanno con il Dipartimento di salute mentale. Obiettivo della realizzazione del sistema informatico sono: la creazione degli strumenti computerizzati di raccolta dati, raccolta centralizzata, elaborazione statistica, interfaccia con i dati dei centri di costo.
D.G.R., n. 1880, del 12.9.2000, Applicazione atto di intesa Stato-Regioni del 5.8.99 in materia di requisiti dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso. Linee di indirizzo e forme di raccordo con la L.R. 20/2000 (B.U.R. n. 97 del 28.9.2000).
I requisiti minimi per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi privati per soggetti tossicodipendenti sono stati rideterminati con l'Atto d'intesa Stato Regioni del 5.8.1999. La delibera regionale stabilisce che le strutture che svolgono attività socio sanitarie devono rispettare le norme contenute nella legge regionale 20/2000; quelle che effettuano attività esclusivamente.
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