Legge
28 agosto 1997, n. 285
Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza
Art. 1. (Fondo nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza)
1. È istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza
finalizzato alla realizzazione di
interventi a livello nazionale,
regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualità
della vita, lo sviluppo, la
realizzazione individuale e la
socializzazione dell'infanzia e
dell'adolescenza, privilegiando
l'ambiente a loro più confacente
ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in
attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del
fanciullo resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n.
176, e degli articoli 1 e 5 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo è ripartito tra le
regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Una quota
pari al 30 per cento delle risorse
del Fondo è riservata al
finanziamento di interventi da
realizzare nei comuni di Venezia,
Milano, Torino, Genova, Bologna,
Firenze, Roma, Napoli, Bari,
Brindisi, Taranto, Reggio
Calabria, Catania, Palermo e
Cagliari. La ripartizione del
Fondo e della quota riservata
avviene, per il 50 per cento,
sulla base dell'ultima rilevazione
della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) e per il 50
per cento secondo i seguenti
criteri:
a) carenza di strutture per la
prima infanzia secondo le
indicazioni del Centro nazionale
di documentazione e di analisi per
l'infanzia della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in
presidi residenziali
socio-assistenziali in base
all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione
scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal
Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con
figli minori che vivono al di
sotto della soglia di povertà così
come stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del
coinvolgimento di minori in
attività criminose come accertata
dalla Direzione generale dei
servizi civili del Ministero
dell'interno, nonché dall'Ufficio
centrale per la giustizia minorile
del Ministero di grazia e
giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio
decreto emanato di concerto con i
Ministri dell'interno, del tesoro,
di grazia e giustizia e con il
Ministro per le pari opportunità,
sentite la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nonché le
Commissioni parlamentari
competenti, provvede alla
ripartizione delle quote del Fondo
tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e
di quelle riservate ai comuni, ai
sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo
è autorizzata la spesa di lire
117 miliardi per l'anno 1997 e di
lire 312 miliardi a decorrere
dall'anno 1998.
Art.
2
(Ambiti territoriali di
intervento)
1. Le regioni, nell'ambito della
programmazione regionale,
definiscono, sentiti gli enti
locali, ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 giugno
1990, n. 142, ogni tre anni, gli
ambiti territoriali di intervento,
tenuto conto della presenza dei
comuni commissariati ai sensi
dell'articolo 15- bis della legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni, e procedono al
riparto economico delle risorse al
fine di assicurare l'efficienza e
l'efficacia degli interventi e la
partecipazione di tutti i soggetti
coinvolti. Possono essere
individuati, quali ambiti
territoriali di intervento,
comuni, comuni associati ai sensi
degli articoli 24, 25 e 26 della
legge 8 giugno 1990, n. 142,
comunità montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi
negli ambiti territoriali di
intervento di cui al comma 1,
mediante accordi di programma
definiti ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142,
cui partecipano, in particolare, i
provveditorati agli studi, le
aziende sanitarie locali e i
centri per la giustizia minorile,
approvano piani territoriali di
intervento della durata massima di
un triennio, articolati in
progetti immediatamente esecutivi,
nonché il relativo piano
economico e la prevista copertura
finanziaria. Gli Enti locali
assicurano la partecipazione delle
organizzazioni non lucrative di
utilità sociale nella definizione
dei piani di intervento.
I piani di intervento sono
trasmessi alle regioni, che
provvedono all'approvazione ed
alla emanazione della relativa
delibera di finanziamento a valere
sulle quote del Fondo di cui
all'articolo 1 ad esse attribuite
ai sensi del medesimo articolo 1,
comma 3, nei limiti delle
disponibilità assegnate ad ogni
ambito territoriale, entro i
successivi sessanta giorni. Le
regioni possono impiegare una
quota non superiore al 5 per cento
delle risorse loro attribuite per
la realizzazione di programmi
interregionali di scambio e di
formazione in materia di servizi
per l'infanzia e per
l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire
fondi regionali per il
finanziamento dei piani di
intervento ad integrazione delle
quote di competenza regionale del
Fondo di cui all'articolo 1, nonché
di interventi non finanziati dallo
stesso Fondo.
Art.
3
(Finalità dei progetti)1. Sono ammessi al finanziamento
del Fondo di cui all'articolo 1 i
progetti che perseguono le
seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di
preparazione e di sostegno alla
relazione genitore-figli, di
contrasto della povertà e della
violenza, nonché di misure
alternative al ricovero dei minori
in istituti
educativo-assistenziali, tenuto
conto altresì della condizione
dei minori stranieri;
b) innovazione e sperimentazione
di servizi socio-educativi per la
prima infanzia;
c) realizzazione di servizi
ricreativi ed educativi per il
tempo libero,anche nei periodi di
sospensione delle attività
didattiche;
d) realizzazione di azioni
positive per la promozione dei
diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, per l'esercizio
dei diritti civili fondamentali,
per il miglioramento della
fruizione dell'ambiente urbano e
naturale da parte dei minori, per
lo sviluppo del benessere e della
qualità della vita dei minori,
per la valorizzazione, nel
rispetto di ogni diversità, delle
caratteristiche di genere,
culturali ed etniche; e) azioni
per il sostegno economico ovvero
di servizi alle famiglie naturali
o affidatarie che abbiano al loro
interno uno o più minori con
handicap al fine di migliorare la
qualità del gruppo-famiglia ed
evitare qualunque forma di
emarginazione e di
istituzionalizzazione.
Art.
4
(Servizi di sostegno alla
relazione genitore-figli, di
contrasto della povertà e della
violenza, nonché misure
alternative al ricovero dei minori
in istituti
educativo-assistenziali)
1. Le finalità dei progetti di
cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), possono essere
perseguite, in particolare,
attraverso:
a) l'erogazione di un minimo
vitale a favore di minori in stato
di bisogno inseriti in famiglie o
affidati ad uno solo dei genitori,
anche se separati;
b) l'attività di informazione e
di sostegno alle scelte di
maternità e paternità,
facilitando l'accesso ai servizi
di assistenza alla famiglia ed
alla maternità di cui alla legge
29 luglio 1975, n. 405, e
successive modificazioni;
c) le azioni di sostegno al minore
ed ai componenti della famiglia al
fine di realizzare un'efficace
azione di prevenzione delle
situazioni di crisi e di rischio
psico-sociale anche mediante il
potenziamento di servizi di rete
per interventi domiciliari,
diurni, educativi territoriali, di
sostegno alla frequenza scolastica
e per quelli di pronto intervento;
d) gli affidamenti familiari sia
diurni che residenziali;
e) l'accoglienza temporanea di
minori, anche sieropositivi, e
portatori di handicap fisico,
psichico e sensoriale, in piccole
comunità educativo-riabilitative;
f) l'attivazione di residenze per
donne agli arresti domiciliari nei
casi previsti dall'articolo 47-
ter, comma 1, numero 1), della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, alle
quali possono altresì accedere i
padri detenuti, qualora la madre
sia deceduta o sia assolutamente
impossibilitata a prestare
assistenza ai figli minori;
g) la realizzazione di case di
accoglienza per donne in difficoltà
con figli minori, o in stato di
gravidanza, nonché la promozione
da parte di famiglie di
accoglienze per genitori unici
esercenti la potestà con figli
minori al seguito;
h) gli interventi di prevenzione e
di assistenza nei casi di abuso o
di sfruttamento sessuale, di
abbandono, di maltrattamento e di
violenza sui minori;
i) i servizi di mediazione
familiare e di consulenza per
famiglie e minori al fine del
superamento delle difficoltà
relazionali;
l) gli interventi diretti alla
tutela dei diritti del bambino
malato ed ospedalizzato.
2. La realizzazione delle finalità
di cui al presente articolo
avviene mediante progetti
personalizzati integrati con le
azioni previste nei piani
socio-sanitari regionali.
Art.
5
(Innovazione e sperimentazione di
servizi socio-educativi per la
prima infanzia)
1. Le finalità dei progetti di
cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), possono essere
perseguite, in particolare,
attraverso:
a) servizi con caratteristiche
educative, ludiche, culturali e di
aggregazione sociale per bambini
da zero a tre anni, che prevedano
la presenza di genitori, familiari
o adulti che quotidianamente si
occupano della loro cura,
organizzati secondo criteri di
flessibilità;
b) servizi con caratteristiche
educative e ludiche per
l'assistenza a bambini da diciotto
mesi a tre anni per un tempo
giornaliero non superiore alle
cinque ore, privi di servizi di
mensa e di riposo pomeridiano.
2. I servizi di cui al comma 1 non
sono sostitutivi degli asili nido
previsti dalla legge 6 dicembre
1971, n. 1044, e possono essere
anche autorganizzati dalle
famiglie, dalle associazioni e dai
gruppi.
Art.
6
(Servizi ricreativi ed educativi
per il tempo libero)
1. Le finalità dei progetti di
cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), possono essere
perseguite, in particolare,
attraverso il sostegno e lo
sviluppo di servizi volti a
promuovere e a valorizzare la
partecipazione dei minori a
livello propositivo, decisionale e
gestionale in esperienze
aggregative, nonché occasioni di
riflessione su temi rilevanti per
la convivenza civile e lo sviluppo
delle capacità di socializzazione
e di inserimento nella scuola,
nella vita aggregativa e
familiare.
2. I servizi di cui al comma 1
sono realizzati attraverso
operatori educativi con specifica
competenza professionale e possono
essere previsti anche nell'ambito
dell'attuazione del regolamento
recante la disciplina delle
iniziative complementari e delle
attività integrative nelle
istituzioni scolastiche, emanato
con decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567.
Art.
7
(Azioni positive per la promozione
dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza)1. Le finalità dei progetti di
cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), possono essere
perseguite, in particolare,
attraverso:
a) interventi che facilitano l'uso
del tempo e degli spazi urbani e
naturali, rimuovono ostacoli nella
mobilità, ampliano la fruizione
di beni e servizi ambientali,
culturali, sociali e sportivi;
b) misure orientate alla
promozione della conoscenza dei
diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza presso tutta la
cittadinanza ed in particolare nei
confronti degli addetti a servizi
di pubblica utilità;
c) misure volte a promuovere la
partecipazione dei bambini e degli
adolescenti alla vita della
comunità locale, anche
amministrativa.
Art.
8
(Servizio di informazione
,promozione, consulenza,
monitoraggio e supporto tecnico)
1. Il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri attiva un
servizio di informazione, di
promozione, di consulenza, di
monitoraggio e di supporto tecnico
per la realizzazione delle finalità
della presente legge. A tali fini
il Dipartimento si avvale del
Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia.
2. Il servizio svolge le seguenti
funzioni:
a) provvede alla creazione di una
banca dati dei progetti realizzati
a favore dell'infanzia e
dell'adolescenza;
b) favorisce la diffusione delle
conoscenze e la qualità degli
interventi;
c) assiste, su richiesta, gli enti
locali e territoriali ed i
soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, nella elaborazione dei
progetti previsti dai piani
territoriali di intervento, con
particolare attenzione, altresì,
per la realizzazione dei migliori
progetti nelle aree di cui
all'obiettivo 1 del regolamento
(CEE) n. 2052/88 del Consiglio del
24 giugno 1988, come definite
dalla Commissione delle Comunità
europee.
3. Il servizio, in caso di
rilevata necessità, per le
funzioni di segreteria tecnica
relative alle attività di
promozione e di monitoraggio e per
le attività di consulenza e di
assistenza tecnica, può
avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, di enti e strutture
da individuare nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria
sugli appalti pubblici di servizi.
4. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentite le
Commissioni parlamentari
competenti, con proprio decreto,
definisce le modalità
organizzative e di funzionamento
per l'attuazione del servizio.
5. Per il funzionamento del
servizio è autorizzata la spesa
annua di lire 3 miliardi a
decorrere dal 1997.
Art.
9
(Valutazione dell'efficacia della
spesa)
1. Entro il 30 giugno di ciascun
anno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano
presentano una relazione al
Ministro per la solidarietà
sociale sullo stato di attuazione
degli interventi previsti dalla
presente legge, sulla loro
efficacia, sull'impatto sui minori
e sulla società, sugli obiettivi
conseguiti e sulle misure da
adottare per migliorare le
condizioni di vita dei minori nel
rispettivo territorio. Qualora,
entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, le regioni non abbiano
provveduto all'impegno contabile
delle quote di competenza del
Fondo di cui all'articolo 1 ed
all'individuazione degli ambiti
territoriali di intervento di cui
all'articolo 2, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e
di Bolzano, provvede alla
ridestinazione dei fondi alle
regioni ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva
attuazione degli interventi di cui
alla presente legge nei comuni
commissariati, il Ministro
dell'interno, con proprio decreto,
emanato di concerto con il
Ministro per la solidarietà
sociale, provvede a definire le
funzioni delle prefetture
competenti per territorio per il
sostegno e l'assistenza ai comuni
ricompresi negli ambiti
territoriali di intervento di cui
all'articolo 2.
Art.
10
(Relazione al Parlamento)
1. Entro il 30 settembre di
ciascun anno il Ministro per la
solidarietà sociale trasmette una
relazione al Parlamento sullo
stato di attuazione della presente
legge, tenuto conto delle
relazioni presentate dalle regioni
e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 9.
Art.
11
(Conferenza nazionale
sull'infanzia e sull'adolescenza e
statistiche ufficiali
sull'infanzia)
1. Il Ministro per la solidarietà
sociale convoca periodicamente, e
comunque almeno ogni tre anni, la
Conferenza nazionale sull'infanzia
e sull'adolescenza, organizzata
dal Dipartimento per gli affari
sociali con il supporto tecnico ed
organizzativo del Centro nazionale
di documentazione e di analisi per
l'infanzia e della Conferenza dei
presi denti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le Commissioni
parlamentari competenti. Gli oneri
derivanti dalla organizzazione
della Conferenza sono a carico del
Fondo di cui all'articolo
2. Ai fini della realizzazione di
politiche sociali rivolte
all'infanzia e all'adolescenza,
l'ISTAT, anche attraverso i
soggetti che operano all'interno
del Sistema statistico nazionale
di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n.
322, assicura un flusso
informativo con periodicità
adeguata sulla qualità della vita
dell'infanzia e dell'adolescenza
nell'ambito della famiglia, della
scuola e, in genere, della società.
Art.
12
(Rifinanziamento della legge 19
luglio 1991, n. 216)
1. Per il rifinanziamento del
fondo di cui all'articolo 3 della
legge 19 luglio 1991, n. 216, come
modificato dall'articolo 3 del
decreto-legge 27 maggio 1994, n.
318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
luglio 1994, n. 465, è
autorizzata la spesa di lire 30
miliardi per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999.
2. Per il finanziamento dei
progetti di cui all'articolo 4
della citata legge n. 216 del
1991, è autorizzata la spesa di
lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dei commi 1 e 2,
pari a lire 40 miliardi per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, a tal fine
riducendo di pari importo
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
4. I prefetti trasmettono i
rendiconti delle somme accreditate
per i finanziamenti di cui
all'articolo 3, comma 2, della
citata legge n. 216 del 1991, agli
uffici regionali di riscontro
amministrativo del Ministero
dell'interno.
Art.
13
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1 e
8 della presente legge, pari a
lire 120 miliardi per l'anno 1997
e a lire 315 miliardi per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, si
provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997 - 1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno
1997, a tal fine riducendo di pari
importo l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Le somme stanziate per le
finalità di cui alla presente
legge possono essere utilizzate
quale copertura della quota di
finanziamento nazionale di
programmi cofinanziati dall'Unione
europea.
3. Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Decreti
attuativi della L. 285/97
Decreto
2 dicembre 1997
Ripartizione della quota del Fondo
nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza tra le regioni e le
province autonome di Trento e
Bolzano e di quelle riservate ai
comuni, ai sensi dell'art. 1 della
legge 28 agosto 1997, n.285.
Il Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i
Ministri dell'interno, del tesoro,
di grazia e giustizia e per le
pari opportunità Vista la legge
23 agosto 1988, n.400;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 18
maggio 1996 con il quale è stato
conferito all'on.le Livia Turco
l'incarico di Ministro senza
portafoglio per la solidarietà
sociale; Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri del 31 maggio 1996
recante delega di funzioni al
Ministro per la Solidarietà
Sociale; Visto l'articolo 1 della
legge 28 agosto 1997, n.285
recante "Disposizioni per la
promozione di diritti ed
opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza", che
istituisce e disciplina il
"Fondo nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza";
Visto il comma 4 dell'articolo 1
della legge 28 agosto 1997, n.285
che 293 Decreti attuativi della L.
285/97 autorizza la spesa di lire
117 (centodiciassette) miliardi
per l'anno 1997 e di lire 312
(trecentododici) miliardi a
decorrere dall'anno 1998.
Considerata la necessità di
provvedere, in applicazione del 2¡
comma dell'art.1 della legge del
28 agosto 1997, n.285 richiamata,
alla ripartizione percentuale
delle quote del Fondo citato per
le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano e, nella
misura del 30% ad essi riservato,
per i Comuni di Venezia, Milano,
Torino, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Cagliari, Napoli, Bari,
Brindisi, Taranto, Reggio
Calabria, Catania e Palermo;
Acquisiti gli elementi necessari
alla elaborazione dei parametri
indicati all'articolo 1 della
legge 285/97 per il riparto delle
quote per le Regioni, le Provincia
Autonome ed i Comuni sopra
menzionati; Considerata la
opportunità di conferire un peso
uguale a ciascuno dei parametri
indicati alle lettere a), b), c),
d) ed e) del comma 2 dell'articolo
1 della legge n.285/97 richiamata;
Considerate le elaborazioni
matematiche sui dati ISTAT, Centro
Nazionale di documentazione ed
analisi sui minori, Ministero
dell'Interno, Ministero della
Pubblica Istruzione e Ministero di
Grazia e Giustizia; Ritenuto
quindi di percentualizzare il
Fondo per le Regioni, le Province
Autonome di Trento e Bolzano ed i
Comuni sopra indicati per effetto
dell'applicazione dei parametri
indicati dall'art.1 della legge
n.285 citata; Sentita la
Conferenza Stato-Regioni; Sentite
le competenti Commissioni
parlamentari;
DECRETA
Art.1
È approvata la tabella A
(omissis) relativa alle quote
percentuali del Fondo per
l'infanzia e l'adolescenza di cui
al comma 1 dell'articolo 1 della
legge 28 agosto 1997, n.285 da
destinarsi alle Regioni ed alle
Province Autonome di Trento e
Bolzano. È altresì approvata la
tabella B relativa al riparto
percentuale della quota del 30%
del Fondo riservata ai Comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Cagliari,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto,
Reggio Calabria, Catania e
Palermo.
Art.2
Il trasferimento dei finanziamenti
ripartiti secondo le percentuali
indicate nelle tabelle di cui al
precedente articolo 1 avviene per
l'esercizio finanziario 1997 e
seguenti.
Art.3
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1
della legge 28 agosto 1997 n.285
qualora entro due anni
dall'entrata in vigore della
stessa legge le Regioni non
abbiano provveduto all'impegno
contabile delle quote di
competenza ed all'individuazione
degli ambiti territoriali di
intervento di cui all'art.2 comma
1, della legge citata, il Ministro
della Solidarietà Sociale
provvede, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, alla
ridestinazione dei fondi alle
Regioni ed alle Province Autonome
di Trento e Bolzano.
Art.4
Il presente decreto sarà
trasmesso agli organi di controllo
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