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I diritti di tutela

La protezione dei bambini che si trovano in circostanze particolarmente difficili è un argomento centrale della Convenzione.
La filosofia della Convenzione è che i bambini devono godere, sempre e dovunque, di tutti i loro diritti; anche in situazioni in cui c’è il rischio che gli stessi diritti di base siano un’utopia, i bambini devono poter studiare e giocare, cosa che, in pratica, vuol dire orientare gli interventi di aiuto in questo senso.
Non esistono diritti di serie A e di serie B, diritti primari e diritti secondari, diritti per la pace e diritti per la guerra, diritti per i paesi ricchi e per quelli poveri, ma solo, sempre e dovunque, diritti dei bambini.
Un esempio classico è rappresentato dal diritto al gioco, il quale è tutt’altro che accessorio: come dimostrano tutti gli interventi di riabilitazione dal trauma della guerra, sono soprattutto i bambini particolarmente deprivati quelli che devono in primo luogo poter tornare a giocare.
La Convenzione prevede speciali forme di tutela per tutti quei bambini i cui diritti sono a rischio.

Bambini in guerra
“La guerra viola ogni diritto del bambino: il diritto alla vita, il diritto a stare con la sua famiglia e nella sua comunità, il diritto alla salute, allo sviluppo della sua personalità e quello a essere nutrito e protetto”.
(Graça Machel, L’impatto dei conflitti armati sui bambini, 1996)

“Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo che cerca di ottenere lo status di rifugiato, oppure è considerato rifugiato […] possa beneficiare della protezione e dell’assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione…” (art. 22)

“Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario
internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli […]; adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità…” (art. 38)


“Gli Stati parti adottano ogni provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico
e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamento; di torture o di ogni altra forma di pene e di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato…” (art. 39)

Nei conflitti che da dieci anni a questa parte si sono moltiplicati nel mondo - 15 nel 1995, ben 55 oggi - le donne e i bambini sono diventati bersagli deliberati della violenza, secondo uno schema purtroppo tipico delle guerre moderne. L’UNICEF ha stimato che nel solo decennio 1985-95, due milioni di bambini siano stati uccisi in guerra, quattro milioni e mezzo abbiano subito mutilazioni e riportato gravi ferite, dodici milioni siano rimasti senza tetto e circa dieci milioni siano le piccole vittime di traumi psicologici.
La guerra colpisce i bambini in molti modi, non solo attraverso le conseguenze dirette degli eventi bellici. C’è il problema del trauma psicologico che, se non adeguatamente affrontato, si trascinerà per anni impedendo ai bambini che ne sono vittime di avere una vita normale: è un aspetto che sta molto a cuore all’UNICEF, che nella cura del trauma post-bellico ha accumulato una vasta esperienza e le cui équipe specializzate stanno sottoponendo a terapia i molti milioni di bambini traumatizzati per la partecipazione, diretta o indiretta a guerre.
C’è il dramma dell’arruolamento dei minori di 18 anni, costretti o “convinti“, in molti paesi, ad arruolarsi in ogni tipo di esercito. Secondo le stime più attendibili sono circa 300.000 i giovani sotto i 18 anni coinvolti direttamente in conflitti in varie parti del mondo. I bambini che si arruolano sono in genere poveri, separati dalle loro famiglie e privi di educazione e quindi attratti dall’idea della vita militare che ai loro occhi può rappresentare un’alternativa all’emarginazione e un modo per sopravvivere.
I bambini soldato che scampano a una guerra ne rimarranno segnati per la vita: resi spietati e insensibili alla violenza da brutali metodi di addestramento, spesso vittime di violenza sessuale da parte dei membri adulti dell’esercito, molto difficilmente riusciranno a elaborare le loro esperienze e ad avere una vita normale.
Un altro grave problema è rappresentato dalle mine antipersona, che per decenni dopo la fine di un conflitto continuano a minacciare la vita e l’integrità fisica dei bambini, le vittime per eccellenza di queste subdole armi. Nella sola Angola fino a pochi mesi fa erano quasi nove milioni le mine inesplose sparse nel territorio, circa una per ogni abitante. Secondo stime delle Nazioni Unite c’è in media nel mondo una mina ogni 12 bambini, qualcosa come 119 milioni di ordigni disseminati nel terreno di 71 paesi. Dal 1975 a oggi più di un milione di persone sono state uccise o mutilate dalle mine, il 30 % delle quali sotto i 15 anni.
L’UNICEF è stato fra i principali promotori della Campagna internazionale per la messa al bando delle mine antipersona, una coalizione formata da oltre 1.000 organizzazioni non governative di tutto il mondo. L’attività di sensibilizzazione sui governi e sull’opinione pubblica internazionale condotta dalla Campagna ha avuto un ruolo fondamentale per la promozione della Convenzione di Ottawa (1997) sulla proibizione dell’uso e del commercio delle mine antipersona. Oggi la produzione di mine è vietata anche in Italia, fino a pochi anni fa uno dei massimi esportatori di queste armi.

 

I bambini soldato

La Convenzione (art. 38) fissa a 15 anni l’età minima per l’arruolamento e la partecipazione alle operazioni belliche. Questo articolo ha suscitato in sede di discussione della Convenzione un acceso dibattito: i rappresentanti di molti Stati hanno elevato vibrate proteste e apposto riserve a questo articolo, contraddittorio rispetto all’età entro la quale un minore ha diritto a essere tutelato, che è di 18 anni.
Nel 1998 alcune importanti organizzazioni non governative internazionali hanno formato la Coalizione Internazionale “Stop all’uso dei bambini soldato!”, presente in 37 paesi, che ha dato un impulso decisivo alla nascita del Protocollo opzionale all’art. 38 che innalzi l’età minima per l’arruolamento da 15 a 18 anni. Il Protocollo, approvato dall’ONU nel gennaio 2000, entrerà in vigore non appena avrà ricevuto un numero sufficiente di ratifiche da parte degli Stati. La ratifica da parte del Governo italiano è uno degli obiettivi della Coalizione Italiana “Stop all’uso dei bambini soldato!”, che vede l’UNICEF-Italia fra i suoi membri più attivi.
Va inoltre segnalato che con la legge approvata dal Parlamento il 20 dicembre 2000, l’Italia ha cancellato la norma che prevedeva la possibilità di arruolamento per i minori di 18 anni nell’esercito, rendendo così il nostro ordinamento perfettamente coerente con la linea della Convenzione.
Anche questa legge è stata attivamente sostenuta dalla Coalizione Italiana.

 

Bambini in conflitto con la legge
“Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni; […]

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria […]

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età […]

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi a un Tribunale […]” (art. 37)

“Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima” (art. 40)


Il problema è di scottante attualità: c’è allarme nell’opinione pubblica di molti paesi per l’aumento dei reati compiuti da ragazzi e per il continuo abbassamento dell’età dei minori che violano la legge. Ma tutelare i minori nel mondo della giustizia penale è prioritario: concezioni punitive e autoritarie si scontrano con impostazioni umanitarie e progressiste e un acceso dibattito contrappone le une alle altre. Le norme della Convenzione incitano gli Stati a creare sistemi di giustizia minorile distinti da quelli degli adulti, evitando quanto più
possibile la criminalizzazione e la privazione della libertà e concentrandosi piuttosto sulla rieducazione dei giovani che violano la legge e sul loro reinserimento nella società. Fra le garanzie previste dagli articoli 37 e 40 sono da ricordare il diritto del minore a contestare l’eventuale illiceità del provvedimento di arresto, il diritto a essere recluso in ambienti separati dai detenuti adulti, la proibizione i trattamenti crudeli e degradanti. In quasi tutte le relazioni dei paesi finora esaminate il Comitato dei Dieci ha rilevato incompatibilità dei vari sistemi di giustizia minorile con gli articoli 37 e 40 della Convenzione.
Alcuni paesi si stanno tuttavia muovendo secondo le indicazioni della Convenzione: l’UNICEF si sta mobilitando per diffondere la conoscenza di questi principi tra coloro che operano nel settore del penale minorile: in Vietnam il Ministero della Giustizia, in collaborazione con l’UNICEF e con le organizzazioni non governative, sta sottoponendo a revisione il processo giudiziario per i minori e addestrando i professionisti del settore sulle modalità di applicazione della Convenzione. I governi di Francia, Filippine, Romania e Bangladesh, con la collaborazione dell’UNICEF, si sono impegnati a fare conoscere i principi della Convenzione ai professionisti del campo, muovendosi nella direzione dell’applicazione diretta delle sue clausole.
La Corte Costituzionale spagnola, appellandosi direttamente all’articolo 40 della Convenzione ha fissato garanzie legali per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni accusati di aver violato la legge. Bolivia, El Salvador, Messico e Perù hanno promulgato nuovi codici minorili, mentre Pakistan e Tunisia hanno modificato le leggi penali per i minori.

Lavoro minorile
“Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione, o di nuocere al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale…” (art. 32)

Il lavoro dei bambini è un grande dramma del mondo moderno.
Secondo l’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sono circa 250 milioni i bambini che lavorano nel mondo in via di sviluppo in condizioni di pesante violazione delle più elementari norme di sicurezza. Ad essi vanno aggiunti i bambini lavoratori del mondo industrializzato di cui non si conosce il numero, essendo quello del lavoro minorile per sua natura un fenomeno sommerso. Il lavoro minorile è uno dei più grandi attentati alla crescita e al sano sviluppo di un bambino, ma è un fenomeno così legato alle radici stesse della povertà e del sottosviluppo da essere anche tra i più difficili da sradicare: eliminare alla radice il lavoro minorile nei paesi poveri significherebbe eliminare dalla faccia della terra povertà e sottosviluppo. Per molte famiglie povere del Terzo Mondo il contributo offerto dal lavoro del bambino può fare la differenza tra la fame e la sopravvivenza, ed è per questa ragione che non si può eliminarlo con soluzioni semplicistiche e di effetto immediato. La Convenzione nell’articolo 32 afferma il diritto dei bambini a essere protetti dallo sfruttamento economico e dal lavoro che può minacciare la loro salute, la loro educazione e il loro sviluppo. Gli Stati parti sono tenuti a fissare un’età minima per l’ammissione al lavoro e a regolare le condizioni di impiego attenendosi in particolare agli standard stabiliti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, in special modo alla Convenzione per l’età minima lavorativa (1973). E’ infine da segnalare la recente approvazione della Convenzione n. 182 dell’OIL, che sanziona specificamente le forme più intollerabili di sfruttamento economico dei minori, dalla prostituzione all’impiego nei conflitti armati.

La minaccia della droga
“Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura […] per proteggere i fanciulli dall’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope […] e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze” (art. 33)


Secondo la Convenzione sono gli Stati che devono assumere l’impegno di prendere le necessarie misure amministrative, legislative, sociali e educative per proteggere le giovani generazioni dal rischio della droga, che riguarda la maggior parte dei paesi del pianeta.
L’aumento delle tossicodipendenze tra i giovani è motivo di allarme in tutto il mondo: esse mettono a rischio non solo lo sviluppo dei ragazzi e dei giovani, ma costituiscono altresì una minaccia per la prosperità economica e per l’ordine sociale delle nazioni. Il Summit Mondiale per l’Infanzia (1990) ha riconosciuto la necessità di prestare la massima attenzione a questo problema, approntando le misure necessarie alla sua non facile risoluzione.
Le droghe utilizzate dai minorenni sono le meno care e la preferenza per l’una o per l’altra dipende in gran parte da motivi geografici - la marijuana è diffusa un po’ ovunque, la cocaina e il crack in America del Sud, l’oppio e il qat in Asia. Inoltre in molti paesi i ragazzi
più poveri fanno largo uso di alcool, tabacco, petrolio, solventi e colle utilizzati per stordirsi a prezzi accessibili a tutti; si tratta di abitudini diffuse soprattutto tra i bambini di strada che in queste sostanze trovano una via di fuga a un’esistenza difficile e precaria. Secondo il Comitato dei Dieci nella sola Managua, in Nicaragua ci sarebbero circa 2.500 minorenni “sniffatori” di colla. L’uso di queste sostanze, alcune delle quali sono anche più pericolose delle droghe classiche, può determinare danni irreversibili nello sviluppo psico-fisico dei bambini.
Preoccupa inoltre amministratori e politici il legame esistente tra droga e criminalità: i giovani che consumano la droga sono spesso implicati nel suo commercio e questo è fonte di gravi rischi per sé e per gli altri.

L’abuso sessuale
“Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale...” (art. 34)

Il business del turismo sessuale e della prostituzione minorile è un fenomeno in preoccupante aumento nel mondo. Lo sfruttamento sessuale coinvolge un numero sempre maggiore di bambini, sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. Al di là del tradizionale mercato locale (spesso sono persone molto vicine al bambino, addirittura parenti e amici ad abusare di lui) il fenomeno dello sfruttamento sessuale delle bambine e dei bambini si è per così dire globalizzato, in seguito alla diffusione del turismo di massa. Oggi è possibile comprare un viaggio “tutto compreso” in un paradiso esotico, che offre, tra le altre evasioni a buon mercato, anche sesso con minorenni: molti paesi tollerano questa vergogna per gli enormi introiti in valuta straniera che essa fa circolare nel paese.
Le fonti più autorevoli parlano di alcuni milioni di minori coinvolti nello sfruttamento sessuale.
In seguito al Convegno Internazionale sullo sfruttamento sessuale dei minori (Stoccolma, agosto 1996) patrocinato dall’UNICEF e dall’ECPAT (End Child Prostitution Pornography And Trafficking) durante il quale sono state elaborate linee-guida generali e piani d’azione per eliminare lo sfruttamento sessuale dei bambini, la sorveglianza internazionale su questo abietto sfruttamento si è molto intensificata. Un notevole progresso è stato compiuto nel maggio 2000 con l’approvazione in sede ONU di un Protocollo opzionale che precisa e rafforza gli impegni a carico degli Stati nella repressione di tutte le forme di sfruttamento sessuale minorile.
Attualmente una ventina di paesi tra cui l’Italia (la cui legge sulla violenza sessuale è la n. 269 del 3 agosto 1998) hanno a disposizione leggi penali che possono essere utilizzate per perseguire qualunque cittadino o persona che si trovi sul suo territorio, colpevole di reati sessuali a danno di bambini compiuti in altri paesi. La nozione di extraterritorialità, inserita nei codici penali della maggior parte dei paesi del Nord del mondo ha permesso di fare molta strada nella lotta contro i crimini sessuali a danno dei minorenni compiuti in altri paesi. Nell’ottobre 2000 in Francia l’UNICEF si è costituito parte civile nel primo processo ispirato al principio della punibilità per reati sessuali commessi all’estero: il procedimento si è concluso con la condanna a 7 anni contro un cittadino francese accusato di abusi sessuali su una bambina di 11 anni in Thailandia. Una pena doppia era stata comminata nel 1999 in Australia nel primo processo per turismo sessuale celebrato in quel paese.
Dal maggio 2000 è in funzione nel nostro paese un Codice di condotta dell’industria turistica, promosso da ECPAT-Italia, con il quale i tour operator, le agenzie di viaggio e le linee aeree si impegnano a non promuovere alcun comportamento che possa favorire lo sfruttamento sessuale dei minori nel settore turistico. ECPAT sta promuovendo un codice analogo a livello europeo.
Occorre ricordare che l’abuso sessuale si accompagna inoltre a molte altre forme di sfruttamento del lavoro minorile, da quello domestico a quello in fabbrica: in questo caso i bambini vengono sottoposti a una doppia violenza da parte di adulti senza scrupoli che non esitano a esercitare il loro squallido predominio su esseri inermi.

Protezione dei bambini appartenenti a minoranze etniche
La Convenzione afferma il diritto di ogni bambino a non subire discriminazioni di sorta nell’esercizio dei propri diritti “indipendentemente da ogni considerazione di razza, religione, lingua, appartenenza politica…” (art. 2). Si pone quindi il problema della tutela di tutti i bambini appartenenti a minoranze, siano essi i piccoli immigrati che vivono in un paese dove la famiglia lavora (art. 10), sia i bambini appartenenti a minoranze etniche autoctone presenti in alcuni paesi, soprattutto dell’America Latina (Ecuador, Bolivia, Perù)
e dell’Asia.
In quest’ultimo caso, sono le difficoltà economiche dei gruppi autoctoni a determinare un’erosione della loro cultura: in tutto il mondo vediamo popolazioni autoctone o aborigene ridotte in condizioni economiche disastrose perché la cultura dominante le ha completamente emarginate. È su questo terreno che fiorisce la discriminazione.
L’art. 30 della Convenzione sottolinea il diritto di qualsiasi bambino appartenente ad una minoranza etnica, linguistica o religiosa, di esprimersi nel proprio credo religioso o in qualunque altra manifestazione della propria cultura. Le menomazioni di tale diritto non consistono necessariamente in forme brutali di repressione, benché esse siano diffuse a tutte le latitudini. Anche misure legali o amministrative discriminatorie possono provocare gravissimi danni alle minoranze, ad esempio attraverso il diniego dei servizi sociali di base.
Il risultato della discriminazione può essere equiparato a una vera e propria negazione dei diritti umani: in Costa Rica, ad esempio, il tasso di mortalità infantile presso le minoranze autoctone è tre volte superiore rispetto alla media nazionale.
Ma anche nei paesi industrializzati, le minoranze scontano spesso il peso della discriminazione: i minori immigrati o indigeni sono decisamente sovrarappresentati negli istituti penali di Stati Uniti, Canada, Australia o della stessa Italia. Quasi ovunque, i bambini dei gruppi nomadi (dai Rom ai Tuareg) vengono pesantemente emarginati, o persino sottoposti alla sedentarizzazione forzata.
Un’efficace misura di riequilibrio è offerta dall’istruzione bilingue e multiculturale: in Messico, Bolivia, Perù (ma anche in Danimarca) simili programmi hanno prodotto ottimi risultati ai fini dell’integrazione dei bambini indigeni o immigrati.
Comunque sia, secondo il Comitato dei Dieci, i bambini appartenenti a minoranze etniche sono, come le bambine e i giovani delle campagne, i gruppi più a rischio di discriminazione per ciò che riguarda la maggior parte dei diritti della Convenzione.
Oggetto di pesanti discriminazioni sono anche i bambini immigrati presenti nei paesi industrializzati: in molte realtà socializzazione e scolarizzazione sono a rischio per questi bambini che non conoscono bene la lingua del paese ospite il quale non sempre è in grado di offrire loro adeguati supporti per facilitarne l’inserimento. Anche alcuni paesi industrializzati come la Danimarca offrono ai figli degli immigrati un insegnamento bilingue, nel rispetto delle radici e della cultura d’origine: ma molti paesi sono piuttosto inadempienti rispetto agli obblighi dell’accoglienza. Il Comitato dei Dieci ha più volte manifestato preoccupazione sulla condizione dei bambini Rom, discriminati ovunque sia presente una comunità.

 

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