Legge 30 luglio 2002, n. 189
"Modifica alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo"
(Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl.
ord.)
Capo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 1. Cooperazione con Stati stranieri
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di
sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo
le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le
parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: ", nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi
bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo
umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea,
con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene
conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla
prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle
organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel
traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel
traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di
cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della
normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di
aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non
adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro
illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi. Art. 2.
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
"testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998",
dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) - 1.
È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle
disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato
"Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del
Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi
trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un
presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per
l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito
un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto
dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le
pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per
l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, della giustizia, delle attività produttive,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della
salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di
esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra
pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni
del presente testo unico, nonchè degli enti e delle associazioni
nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie,
sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo
tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri". Art. 3. Politiche migratorie
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni"
sono inserite le seguenti: "salva la necessità di un termine più
breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri
generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20.
Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere
emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via
transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per
l'anno precedente". Art. 4. Ingresso nel territorio dello Stato
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al
rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare
italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a
lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi
all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i
requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio
del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo
straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza
o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando
riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24,
26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali,
l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di
permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di
frontiera";
b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "Non è ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale,
il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite".
Art. 5. Permesso di soggiorno
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno
rilasciati", sono inserite le seguenti: ", e in corso di
validità,";
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
c) al comma 3,
alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno"
sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di
lavoro"
d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è
rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro
di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e
comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più
contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due
anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata
temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è
rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in
cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo
rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo
di due anni. 3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di
ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne
dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e
all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9
dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno
per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. 3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare,
ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può
essere superiore a due anni";
f) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il rinnovo
del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della
provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei
casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni
prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e
trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste
dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di
soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita
con rilascio iniziale";
g) dopo il comma 4, è inserito il
seguente: "4-bis.
Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
h) il comma 8 è
sostituito dal seguente: "8. Il permesso di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante
utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno";
i) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Chiunque
contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di
soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di
un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre
a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale".
Art. 6. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo
l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) - 1.
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore
di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che
rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle
lettere a) e
b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a
quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per
l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il
datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione".
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede
all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate
dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli
alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis,
prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Art. 7. Facoltà inerenti il soggiorno
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza,"
sono inserite le seguenti: "e previa stipula del contratto di
soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26,";
b) al comma 4, le parole: "può essere sottoposto a rilievi
segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "è sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici e segnaletici". Art. 8.
Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante
e del datore di lavoro
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 160 a 1.100 euro".
Art. 9. Carta di soggiorno
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Art. 10. Coordinamento dei controlli di frontiera
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario,
il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le
misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità
italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le
autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione
ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30
settembre 1993, n. 388".
Art. 11. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle
disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare
l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti
diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000
euro per ogni persona";
b) il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti
diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per
ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da
tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le
pene di cui al comma 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda
l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque
o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per
procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si
applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di
25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui
ai commi 3-bis
e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies.
Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino
alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti,
per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All'articolo
4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies
del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonchè
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. La
nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale
o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere
che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può
fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che
confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti,
sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte
delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio
di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte
la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di
una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le
modalità di intervento delle navi della Marina militare nonchè quelle
di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in
servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni
di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto
compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo".
Art. 12. Espulsione amministrativa
1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'espulsione
è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo,
anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato.
Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova
in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria,
che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali
valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati
connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione
del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto
il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma
4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non
provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della
richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il
questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
b) dopo
il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis.
Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla
osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della
custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali
il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata
o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo
stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della
misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione
dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al
questore. 3-quater.
Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di
non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14. 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal
comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di
prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi
confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se
lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma
dell'articolo 307 del codice di procedura penale. 3-sexies.
Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda
per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nonchè dall'articolo 12 del presente testo
unico";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'espulsione
è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma
5";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5.
Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello
Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di
sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione
contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento";
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato
unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo
in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è
di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il
tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti
giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente
comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da
parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo
straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonchè, ove necessario, da un interprete";
f) i commi 6, 9
e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio
dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.
In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno ed è nuovamente espulso."
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