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SPORTELLO IMMIGRAZIONE

 

INTEGRAZIONE - Misure e Strumenti

1. MISURE ANTIDISCRIMINAZIONE
2. EDUCAZIONE INTERCULTURALE
3. FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE
4. COMMISSIONE PER LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
5. CONSULTA
6. COMITATO PER I MINORI STRANIERI
7. CNEL (ORGANISMO NAZIONALE DI COORDINAMENTO)
8. CONSIGLI TERRITORIALI PER L’IMMIGRAZIONE
9. REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

 

MISURE ANTIDISCRIMINAZIONE

La legge 40 prevede alcune importanti misure antidiscriminazione.
Sono misure dirette a punire chi compie atti di discriminazione per motivi di "razza e colore", di appartenenza "nazionale, religiosa o etnica" e chi mette in pericolo il riconoscimento e l’esercizio dei diritti umani in ogni settore della vita pubblica.

Queste misure sono rivolte contro:
• chiunque, avendo responsabilità di pubblico servizio, compia, per azione od omissione, discriminazioni nei confronti di uno straniero
• chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico
• chiunque rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali
• chiunque impedisca l’esercizio di un’attività economica legittima
• chiunque compia discriminazioni sul luogo di lavoro nei confronti di uno straniero
• chiunque adotti comportamenti xenofobi e razzisti.
Contro questi comportamenti discriminatori lo straniero può presentare ricorso motivato alla pretura del luogo dove risiede. In caso di urgenza il pretore può fissare l’udienza entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso. In caso di accoglimento il pretore può ordinare: la cessazione del comportamento discriminatorio, l’eliminazione degli effetti della discriminazione, il risarcimento del danno. I provvedimenti contro l’autore della discriminazione sono immediatamente esecutivi. Le regioni, in collaborazione con province, comuni e associazioni di volontariato, possono organizzare centri di assistenza legale e informazione a favore delle vittime di discriminazioni.

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EDUCAZIONE INTERCULTURALE

La presenza consolidata degli immigrati in Italia e quella dei minori stranieri nelle scuole richiede un sostegno particolare alla diffusione della conoscenza delle diverse culture e dell’educazione interculturale nel sistema scolastico.
La scuola italiana sta già sperimentando nuovi percorsi didattici che danno largo spazio alla formazione interculturale.
La legge 40 assegna a regioni, province, comuni, provveditorati agli studi e associazioni di volontariato il compito di promuovere:
• corsi di alfabetizzazione per gli stranieri adulti
• il conseguimento del titolo di studio della scuola dell’obbligo (anche con corsi integrativi realizzati nel paese di origine)
• corsi di lingua italiana per minori e adulti stranieri
• corsi di formazione nel quadro di accordi di collaborazione internazionale
• corsi di formazione e aggiornamento per docenti, funzionari e studenti.

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FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE

Il Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di favorire l’integrazione degli immigrati in Italia. Nei limiti degli stanziamenti disponibili il Fondo è destinato a finanziare progetti e interventi promossi a livello locale da regioni, province e comuni.

Infatti il Fondo è dotato di risorse economiche (68 miliardi di lire per il 1999) da destinare:
• all’accoglienza umanitaria dovuta ad eventi straordinari
• all’integrazione degli immigrati a tutti i livelli: scuola, sanità, lavoro, alloggio, prima accoglienza
• alla lotta contro ogni forma di discriminazione culturale, sociale, etnica e religiosa
• a tutelare l’identità culturale, religiosa e linguistica
• ad assicurare un positivo reinserimento nel paese di origine.

Le risorse del Fondo vengono assegnate alle regioni in base:
• alla presenza degli immigrati sul territorio
• alla composizione demografica della popolazione immigrata e al rapporto con la popolazione locale
• a situazioni di disagio in particolari regioni e città.

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COMMISSIONE PER LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione è composta dai rappresentanti di alcuni Ministeri (oltre al Dipartimento ne fanno parte funzionari degli Affari Esteri, dell’Interno, del Lavoro, della Giustizia, della Sanità e della Pubblica Istruzione) ma si avvale anche dell’apporto di esperti esterni.
Ha il compito di scrivere per conto del Governo il rapporto annuale sullo stato dell’integrazione degli immigrati in Italia, sui temi dell’intercultura e della lotta al razzismo.

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CONSULTA

La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ formata dai rappresentanti di amministrazioni pubbliche, enti, sindacati e associazioni che lavorano nel settore dell’immigrazione. La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi e costituisce un valido osservatorio del processo di integrazione in Italia. Rileva i problemi e le difficoltà che gli immigrati incontrano nel rapporto con le istituzioni e la popolazione a livello locale ed elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza e per una migliore tutela dei diritti civili e sociali.

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COMITATO PER I MINORI STRANIERI

Ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è formato dai rappresentanti di alcuni ministeri, enti locali e organizzazioni con esperienza nel settore dei problemi della famiglia. Segue il soggiorno dei minori (con più di 6 anni) temporaneamente ammessi in Italia per programmi di solidarietà promossi da associazioni, enti e famiglie italiane. Nei confronti dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia il Comitato svolge un’attività di monitoraggio e vigilanza, promuove la ricerca dei familiari anche nel paese di origine e può disporre il provvedimento di rimpatrio assistito. Coordina gli interventi tra le amministrazioni interessate (ambasciate e consolati, prefetture, questure, centri di Polizia di frontiera, tribunali per i minorenni, procure della Repubblica).

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CNEL (Organismo nazionale di coordinamento)

Presso il Cnel, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, è costituito l’Organismo nazionale di coordinamento, composto prevalentemente da rappresentanti degli enti locali, cui sono assegnati compiti di studio, promozione di attività dirette a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica italiana e divulgazione di informazioni sull’applicazione della legge sull’immigrazione.

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CONSIGLI TERRITORIALI PER L’IMMIGRAZIONE 

I Consigli territoriali sono piccole consulte locali in cui siedono i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (Regione, Comune e Provincia), delle associazioni di volontariato e degli immigrati, delle organizzazioni imprenditoriali, dei sindacati e delle Camere di commercio. Sono costituiti a livello provinciale e presieduti dal prefetto, che ne assicura, tra l’altro, il coordinamento con la Consulta nazionale.

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REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il “Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati”.

Il Registro è diviso in tre sezioni:
• enti che favoriscono l’integrazione sociale degli stranieri
• enti che offrono garanzie per l’ingresso di stranieri in Italia per inserimento nel mercato del lavoro
• enti che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale.

Possono iscriversi al Registro le associazioni, gli enti e gli organismi privati:
• senza fini di lucro o onlus
• con un’organizzazione interna democratica e cariche elettive
• con sede legale in Italia
• con un bilancio pubblico e accertate modalità di finanziamento
• con almeno due anni di esperienza nel settore dell’integrazione degli stranieri
• con almeno tre anni di esperienza per la prestazione di garanzia
• con esperienza nel settore dell’assistenza alle vittime di violenza, in particolare donne e minori.

La domanda di iscrizione viene accolta o rifiutata entro 90 giorni dalla presentazione. L’iscrizione è condizione necessaria per accedere, direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali, ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche migratorie.

COME DEVE COMPORTARSI CHI RITIENE DI ESSERE VITTIMA DI DISCRIMINAZIONE?
Lo straniero che ritenga di aver subito una discriminazione può presentare un ricorso motivato al pretore del luogo dove risiede. Nel caso che accolga il ricorso il pretore può ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, la eliminazione degli effetti e il risarcimento del danno. I provvedimenti contro l’autore della discriminazione sono immediatamente esecutivi.

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