SPORTELLO HANDICAP

SPORTELLO ANZIANI

SPORTELLO INFANZIA

SPORTELLO IMMIGRAZIONE


COME SI ESCE

1. LE ESPULSIONI
2. ASSENZE TEMPORANEE DAL TERRITORIO ITALIANO

 

LE ESPULSIONI

ESPULSIONE AMMINISTRATIVA E ESPULSIONE PER MOTIVI DI SICUREZZA
Il prefetto emana il provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che:
• è entrato senza passare dai controlli di frontiera (1)
• soggiorna senza avere richiesto il permesso
• ha un permesso revocato, annullato oppure scaduto da oltre 60 giorni e non ha chiesto il rinnovo.
Il cittadino straniero ha 15 giorni di tempo, dalla data di “intimazione” (2) dell’espulsione, per lasciare l’Italia: deve rispettare le modalità di viaggio indicate dal prefetto e deve presentarsi all'ufficio di polizia di frontiera del luogo da cui parte. Se lo straniero, interessato da un provvedimento di espulsione, è coinvolto in un procedimento penale, ha diritto al rilascio di un nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria. (3)
L'espulsione è eseguita con accompagnamento alla frontiera, (4) da parte delle forze di polizia, se lo straniero:
• è considerato pericoloso (5)
• si è trattenuto in Italia oltre il termine fissato con l'intimazione del provvedimento
• è espulso con provvedimento del Ministro dell’Interno.
Il Ministro dell’Interno può disporre l’espulsione di un cittadino straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza.
Il decreto di espulsione amministrativa e il provvedimento per motivi di ordine pubblico o sicurezza (6) sono consegnati al cittadino straniero (insieme alle indicazioni di ricorso) in una lingua di sua conoscenza.

RICORSO
Contro il provvedimento di espulsione amministrativa il cittadino straniero può presentare ricorso al pretore del luogo in cui è stato disposto il provvedimento:
• entro 5 giorni dalla comunicazione,
• entro 30 giorni se l'espulsione prevede l’accompagnamento immediato alla frontiera. (7)
Il pretore accoglie o rigetta il ricorso entro 10 giorni dalla data di deposito del ricorso. Il cittadino straniero può ricorrere al gratuito patrocinio nei casi previsti dalla legge. Se espulso, viene rinviato allo Stato di appartenenza (9) e non può rientrare in Italia per 5 anni, a meno che non ottenga una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno.
In caso che rientri in Italia prima di 5 anni è punito con l'arresto da 2 a 6 mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
Contro il provvedimento di espulsione disposto dal Ministro dell’Interno è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA E ASSISTENZA
Il questore può disporre che lo straniero sia trattenuto, per il tempo strettamente necessario, nel più vicino “Centro di permanenza temporanea e assistenza”.
Questa misura viene adottata se non è possibile eseguire subito il respingimento o l'espulsione con accompagnamento alla frontiera per la necessità di:
• soccorrere lo straniero
• accertare la sua identità o nazionalità
• acquisire i documenti per il viaggio
• reperire un mezzo di trasporto idoneo.
Entro 48 ore dalla adozione del provvedimento di trattenimento nel centro il questore ne informa il pretore. Entro le 48 ore successive il pretore può convalidare il provvedimento dopo aver ascoltato l'interessato (10). La convalida (11) comporta la permanenza dello straniero nel centro per 20 giorni ma, su richiesta del questore, il pretore può prorogare questo termine fino a un massimo di altri 10 giorni. (12) L’espulsione può avvenire anche prima della scadenza. Nel centro si assicurano assistenza sanitaria, cure mediche, libertà di corrispondenza telefonica, postale e telegrafica con l'esterno, pieno rispetto della dignità personale. Per tutto il periodo della permanenza lo straniero non può allontanarsi dal centro se non per gravi motivi. (13)

ESPULSIONE AL POSTO DELLA DETENZIONE
In alcuni casi, il giudice che pronuncia una sentenza di condanna per un reato non colposo (14) nei confronti di uno straniero, quando ritiene di doverlo condannare a non più di due anni di detenzione, può trasformare la pena in un provvedimento di espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

DIVIETO DI ESPULSIONE
Non può essere espulso o respinto lo straniero che rischia di essere vittima di persecuzioni o di essere rinviato verso uno Stato che non lo protegge da questo rischio. Inoltre non è consentita l’espulsione:
• degli stranieri minori di 18 anni (a meno che non gli sia consentito
di seguire il genitore o l’affidatario espulsi)
• degli stranieri in possesso della carta di soggiorno (salvo casi di
particolare gravità)
• degli stranieri che convivono con parenti italiani entro il quarto
grado o con il coniuge italiano
• delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio.

ENTRO QUANTO TEMPO SI PUÒ PRESENTARE RICORSO CONTRO UN PROVVEDIMENTO
DI ESPULSIONE AMMINISTRATIVA?

Dalla data di “intimazione” del provvedimento il cittadino straniero ha 5 giorni di tempo per presentare ricorso al pretore del luogo in cui è stata disposta l’espulsione.

Note
(1) E dunque senza essere stato respinto dalle autorità di frontiera per la mancanza dei requisiti necessari all’ingresso.
(2) Si chiama così la prima comunicazione del provvedimento di espulsione al cittadino straniero. E’ una notificazione in attesa di esecuzione.
(3) Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta al momento della convalida dell’arresto, a meno che non applichi una misura detentiva oppure, nel caso di lotta all’immigrazione clandestina, non venga stabilita la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 30 milioni di lire.
(4) L’accompagnamento alla frontiera è previsto anche quando lo straniero viene espulso perché si è sottratto ai controlli di frontiera, non è stato respinto e non ha un valido documento di riconoscimento del paese di origine.
(5) E il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento di espulsione.
(6) Come ogni altro documento o atto che riguarda l’espulsione, l’ingresso e il soggiorno.
(7) Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato per motivi di ordine pubblico o
sicurezza è il pretore competente a convalidare il provvedimento. In questo caso il ricorso può essere presentato anche attraverso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione dello straniero, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, e può essere sottoscritto anche personalmente dall’interessato alla presenza dei funzionari italiani che provvedono a certificarne l'autenticità e a trasmetterlo all'autorità giudiziaria italiana.
(9) Quando ciò non è possibile, lo straniero viene rinviato allo Stato di provenienza.
(10) Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso contro il provvedimento di espulsione.
(11) Contro i decreti di convalida e di proroga è ammesso il ricorso per Cassazione che però non sospende l'esecuzione della misura.
(12) Se è imminente l’esecuzione dell'espulsione o del respingimento.
(13) Ovvero il ricovero in ospedale, la necessità di ottenere documenti per il rimpatrio presso la rappresentanza diplomatica o consolare oppure l’imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia.
(14) Oppure nel caso di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale (patteggiamento).

Torna su

 

ASSENZE TEMPORANEE DAL TERRITORIO ITALIANO

Il cittadino straniero in possesso di un permesso o una carta di soggiorno che esca dall’Italia ha diritto di rientrare senza nuovo visto di ingresso.
Il passaporto con la data e il luogo di uscita viene timbrato alla frontiera e deve essere mostrato al rientro insieme al permesso o alla carta di soggiorno.
Se il documento di soggiorno è scaduto da non oltre 60 giorni o è stato smarrito o rubato, lo straniero deve chiedere il visto di reingresso alle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui si trova.

CHI RICEVE UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA PUÒ FARE RICORSO?
Nel caso di espulsione con accompagnamento alla frontiera lo straniero ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso, in Italia o attraverso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o provenienza.

Torna su