IL SOGGIORNO
Diritti e doveri della permanenza in Italia
È il documento che autorizza i cittadini stranieri a stare in Italia.
Possono soggiornare gli stranieri entrati regolarmente che:
• hanno un permesso o una carta di soggiorno rilasciati in Italia
• sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità di uno Stato dell'Unione Europea (per una permanenza in Italia non superiore a 90 giorni).
RICHIESTA E RILASCIO
Il permesso di soggiorno va richiesto, entro 8 giorni lavorativi dalla data d’ingresso, (1) al questore del luogo di destinazione. Gli uffici e i commissariati di Pubblica sicurezza forniscono un modulo nel quale il cittadino straniero, presentando il proprio passaporto e il visto di ingresso, deve indicare:
• i propri dati anagrafici e quelli dei figli minori che lo accompagnano
• il luogo e il motivo del soggiorno. (2)
Alla domanda vanno allegate quattro fotografie formato tessera (3).
La questura trattiene una copia con tutta la documentazione presentata (4). Un’altra copia viene, invece, consegnata allo straniero come ricevuta della domanda e deve contenere:
• il timbro dell’ufficio a cui è stata presentata la richiesta
• la firma del funzionario incaricato
• la data di presentazione della richiesta
• il giorno di ritiro del permesso di soggiorno (5)
Il permesso di soggiorno verrà rilasciato per lo stesso motivo per cui era stato richiesto il visto di ingresso in Italia.
Il rilascio avviene entro 20 giorni dalla data di presentazione della
domanda.
DOVE PUO' RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO CHI ENTRA IN ITALIA CON UN REGOLARE VISTO D’INGRESSO?
Dalla data di ingresso in Italia lo straniero ha 8 giorni di tempo per richiedere il permesso di soggiorno al questore del luogo dove intende risiedere. Gli uffici di pubblica sicurezza forniscono uno specifico modulo per la richiesta cui va allegata la documentazione specifica per il motivo dell’ingresso in
Italia.
DURATA
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso e dipende dal motivo per cui il visto è rilasciato.
Comunque non può essere:
• superiore a tre mesi per visite, affari e turismo
• superiore a sei mesi per lavoro stagionale oppure a nove mesi, per quei lavori stagionali che lo richiedano
• superiore a un anno per studio o formazione (6)
• superiore a due anni per lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti
familiari.
RINNOVO
Almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno se ne deve richiedere, al questore della provincia di residenza, il rinnovo per lo stesso motivo o la conversione per un motivo diverso. Il questore verifica se ci sono ancora i requisiti che ne avevano determinato il rilascio oppure se ci sono le condizioni per la conversione. La richiesta di rinnovo, insieme alla documentazione della disponibilità di un reddito sufficiente al mantenimento proprio e dei familiari a carico, va presentata in doppia copia. Allo straniero viene rilasciata una ricevuta valida per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale. Il rinnovo, generalmente, ha una durata non superiore al doppio di quella del primo permesso e viene concesso entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il rinnovo o la proroga non sono consentiti per motivi di turismo e in caso di lunghe e continuative assenze dall’Italia (da un minimo di oltre 6 mesi a più della metà della durata di un permesso di soggiorno
biennale).
PER CHI SPOSA UN CITTADINO ITALIANO L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA È AUTOMATICO?
No, l’acquisto della cittadinanza non è automatico, è necessario farne specifica richiesta, dopo sei mesi di residenza in Italia o dopo tre anni di matrimonio, se si vive
all’estero.
CONVERSIONE
• Il permesso per lavoro autonomo può essere utilizzato per lavoro dipendente e viceversa.
• Il permesso per lavoro stagionale può essere convertito in permesso per lavoro subordinato ma solo alla fine della seconda stagione.
• Il permesso per studio può essere convertito in permesso per lavoro ma all’interno del numero di ingressi per lavoro previsti dal governo di anno in anno.
• Il permesso per motivi di protezione sociale può essere convertito in permesso per studio o utilizzato per lavorare.
Non è necessario convertire il permesso per ricongiungimento familiare per poter svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo.
Il permesso di soggiorno viene convertito entro 20 giorni dalla data di presentazione della
domanda.
UN LAVORATORE STAGIONALE AL PRIMO ANNO DI INGRESSO IN ITALIA
PUO' CONVERTIRE IL PERMESSO IN LAVORO SUBORDINATO?
No, la conversione del permesso di soggiorno, nel caso di un lavoratore straniero stagionale, è possibile solo dopo il secondo anno di ingresso in Italia per lo stesso motivo. Alla scadenza del primo permesso di soggiorno lo straniero deve tornare nel proprio paese di origine o provenienza. In questo modo ha diritto di precedenza rispetto a un connazionale che non è mai venuto in Italia come lavoratore stagionale.
RIFIUTO E REVOCA
Il permesso di soggiorno viene negato se mancano i requisiti richiesti per l’ingresso e la permanenza (7). Il permesso
può anche essere revocato se vengono a mancare alcuni dei requisiti necessari: la decisione deve essere comunicata allo straniero o direttamente o con notifica del provvedimento scritto e motivato. In caso di rifiuto o di revoca, si
può fare ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla
comunicazione.
OBBLIGHI
Il cittadino straniero deve mostrare il proprio permesso di soggiorno ogni volta che gli viene richiesto dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Se si rifiuta, è punito con l'arresto fino a 6 mesi e una multa fino a ottocentomila lire. Le forze dell’ordine, se lo ritengono necessario, possono richiedere ulteriori informazioni e documenti sul lavoro, l’alloggio, il reddito di cui si dispone in Italia per mantenere i familiari a carico. In caso di cambio del domicilio, lo straniero deve avvisare il questore entro 15 giorni.
Note
(1) Vale il timbro con la data e il luogo che le autorità di frontiera mettono sul passaporto al momento dei controlli doganali.
(2) Le richieste di permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro devono contenere la
documentazione della disponibilità di mezzi economici, compresi quelli necessari a ritornare nel paese di origine.
(3) Quattro fotografie: una da allegare alla scheda della domanda di rilascio; un’altra da mettere sul permesso di soggiorno; la terza foto da conservare per gli atti d’ufficio e la quarta infine da trasmettere al servizio informativo delle questure per l’identificazione personale.
(4) Questa documentazione non è richiesta ai richiedenti asilo e alle persone ammesse al soggiorno per motivi di protezione sociale o di protezione temporanea.
(5) Al momento del ritiro del permesso di soggiorno lo straniero deve presentare la ricevuta di iscrizione al servizio sanitario nazionale.
(6) Nel caso di corsi pluriennali il permesso di soggiorno è rinnovabile di anno in anno.
(7) Il rifiuto può essere revocato se il cittadino straniero è in possesso di nuovi elementi che consentono il rilascio o il rinnovo oppure se è stato motivato da irregolarità amministrative
sanabili.
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La carta di soggiorno è il documento che consente agli stranieri il soggiorno a tempo indeterminato in Italia. Deve essere vidimata ogni 10 anni. La carta di soggiorno è un importante strumento che favorisce l’integrazione.
Il titolare della carta di soggiorno può:
• entrare e uscire in Italia senza bisogno del visto
• svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia riservata a cittadini italiani
• accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione
• partecipare alla vita pubblica del luogo in cui vive.
Inoltre la cittadina straniera titolare di carta di soggiorno ha diritto di chiedere l’assegno di maternità per ogni figlio nato dal 1 luglio 2000 in poi.
La domanda va presentata all’INPS o al proprio comune di residenza, a seconda che siano stati o meno versati contributi per la tutela previdenziale della maternità.
CHI NE HA DIRITTO?
Il cittadino straniero che:
• soggiorna in Italia da almeno cinque anni ed ha un permesso di soggiorno che consente più rinnovi
• è sposato con uno straniero che abbia la carta di soggiorno
• ha meno di 18 anni ed è figlio di uno straniero che abbia la carta di soggiorno.
COME SI RICHIEDE?
La carta di soggiorno si richiede direttamente al questore.
Nella domanda il cittadino straniero deve indicare:
• i propri dati anagrafici
• i luoghi in cui ha vissuto nei cinque anni precedenti alla richiesta
• il luogo di residenza al momento della domanda
• le fonti di reddito che gli consentono di mantenersi in Italia.
Alla domanda inoltre vanno allegati:
• la copia di un documento di identità
• la copia della dichiarazione dei redditi o dell’ultimo “Modello 101”
• il certificato del casellario giudiziale
• il certificato che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso
• una fotografia formato tessera.
Il questore, accertata la sussistenza di tutti i requisiti, rilascia la carta di soggiorno entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
La carta di soggiorno può essere revocata nel caso di condanna per reati penali di particolare gravità.
Contro il rifiuto del rilascio o contro la revoca della carta di soggiorno è possibile fare ricorso al T.A.R. (Tribunale Regionale Amministrativo) entro 60 giorni dalla
comunicazione.
DOPO 4 ANNI DI RESIDENZA REGOLARE IN ITALIA SI
PUO' CHIEDERE LA CARTA DI SOGGIORNO?
No, può richiedere la carta di soggiorno soltanto lo straniero che viva regolarmente in Italia da almeno 5 anni e abbia un permesso di soggiorno che consente più rinnovi, oppure che sia sposato con un titolare di carta di soggiorno o che sia figlio minorenne di un titolare di carta di soggiorno.
CHI HA LA CARTA DI SOGGIORNO può VOTARE IN ITALIA?
No, esercitare il diritto di voto nelle elezioni locali sarà possibile per i titolari di carta di soggiorno solo quando verrà modificato l’articolo 48 della Costituzione
italiana.
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La Legge 40 prevede strumenti innovativi per regolare gli ingressi per lavoro.
Tra questi, i più importanti sono:
• La firma di Accordi bilaterali tra l’Italia e i paesi di provenienza dei lavoratori stranieri.
• La costituzione di Liste di stranieri che chiedono di lavorare in Italia.
• L’Anagrafe informatizzata che contiene tutti i nominativi e le professioni dei cittadini stranieri che chiedono di venire in Italia.
• La Prestazione di garanzia (o sponsor) che permette a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, alle organizzazioni e associazioni professionali, sindacali e del volontariato, di garantire l’ingresso in Italia per ricerca di lavoro di un cittadino straniero per una durata di tempo
limitata.
ACCORDI BILATERALI E LISTE DI LAVORATORI STRANIERI
Gli accordi bilaterali stabiliscono una stretta collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri (attraverso i consolati e le ambasciate), il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro italiani e le corrispondenti autorità nazionali dei paesi di provenienza dei lavoratori stranieri e prevedono la costituzione e la gestione di liste di lavoratori stranieri (8) per l’ingresso in Italia, articolate secondo il tipo di rapporto di lavoro: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale.
Il lavoratore straniero per iscriversi in queste liste deve indicare:
• i propri dati anagrafici
• il paese d’origine o di residenza
• il tipo di rapporto di lavoro che preferisce
• le qualifiche e le precedenti esperienze professionali
• la conoscenza della lingua italiana o di altre lingue.
Gli elenchi degli iscritti, ordinati cronologicamente, sono trasmessi, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Ministero del Lavoro e sono inseriti nell’apposita anagrafe dei lavoratori
stranieri.
L'ANAGRAFE DEGLI STRANIERI
Presso il Ministero del Lavoro è istituita la anagrafe informatizzata dei rapporti di lavoro subordinati. L’anagrafe, collegata direttamente con l’I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e con le questure, raccoglie i nominativi contenuti nelle liste. I nominativi vengono inseriti in tre diverse sezioni secondo il tipo di contratto di lavoro e sono messi a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori che ne fanno richiesta.
(9)
PRESTAZIONE DI GARANZIA
La legge 40 permette ai cittadini italiani o ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia (con un permesso di soggiorno che duri ancora almeno un anno) di garantire l’entrata per ricerca di lavoro di uno, massimo due, stranieri
l’anno.
CHI HA UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO può LAVORARE?
Sì, lo studente straniero, purché siano rispettati i limiti di età previsti dalla legge per l’esercizio di attività lavorativa, può svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato. In questo ultimo caso l’impiego non può superare le 20 ore settimanali ed è comunque necessaria un’autorizzazione da parte dell’istituzione scolastica o formativa che sta
frequentando.
UNO STRANIERO TITOLARE DI CARTA DI SOGGIORNO PUO' PRESTARE GARANZIA PER L’INGRESSO DI UN CITTADINO STRANIERO PER RICERCA DI LAVORO IN
ITALIA?
Sì, il cittadino straniero in possesso di una carta di soggiorno in Italia può farsi garante, al pari di un cittadino italiano, di un cittadino straniero con un permesso di soggiorno che duri almeno 1 anno e di enti e associazioni di volontariato, per l’ingresso in Italia di uno, massimo due, cittadini stranieri
all’anno.
LAVORO SUBORDINATO
L’impiego può essere:
• a tempo indeterminato
• a tempo determinato
• stagionale.
L’autorizzazione al lavoro per uno o più stranieri deve essere richiesta, dal datore di lavoro, alla Direzione provinciale del lavoro (10). Il datore di lavoro, al momento della richiesta, deve fornire i nominativi o i profili professionali delle persone che intende assumere, nonché informazioni su:
• la propria impresa
• il contratto (in copia) e le modalità di assunzione
• la copertura previdenziale e assicurativa
• il trattamento retributivo
• l’alloggio dello straniero.
Entro 20 giorni, se la domanda è completa, viene rilasciata l’autorizzazione, sulla quale il datore di lavoro deve fare apporre dalla questura il nulla osta (provvisorio) (11). Quindi l’autorizzazione viene inviata al lavoratore interessato che può chiedere al consolato italiano il visto per entrare in Italia. L’autorizzazione deve essere utilizzata entro 6 mesi dalla data di rilascio. All’arrivo in Italia il lavoratore straniero deve chiedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato entro 8 giorni
lavorativi.
CHI HA UN PERMESSO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE,
PUO' LAVORARE?
Sì, il permesso per protezione sociale consente l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato. può essere convertito in permesso per studio.
LAVORO STAGIONALE
L’autorizzazione per lavoro stagionale permette l’ingresso in Italia per brevi periodi di impiego al termine dei quali il lavoratore straniero deve fare ritorno nel proprio paese di origine o residenza. L’autorizzazione ha una validità minima di 20 giorni, massima di 6 mesi e fino a 9 mesi nei settori che lo richiedano.
Assicurazioni
Proprio per la durata limitata dei contratti, ai lavoratori stagionali si applicano le seguenti assicurazioni di previdenza e assistenza obbligatoria:
• per maternità
• per invalidità e vecchiaia
• contro le malattie
• contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.Diritto di precedenza
Il lavoratore straniero, già entrato in Italia come stagionale, ha diritto di precedenza, per l’anno successivo, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non siano mai entrati per la stessa ragione. Questo diritto di precedenza deve
però essere documentato con:
• il precedente permesso per lavoro stagionale
• il biglietto di ritorno alla scadenza del contratto di
lavoro.
SE UN DATORE DI LAVORO ITALIANO INTENDE ASSUMERE UNO STRANIERO NELLA SUA IMPRESA CHE COSA DEVE FARE?
Il datore di lavoro deve chiedere l’autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro in Italia. Nella domanda deve fornire informazioni sulla propria impresa, sul contratto(in copia), sull’alloggio e sulla copertura previdenziale e assicurativa riservata allo straniero. Se la richiesta viene accolta, viene rilasciata l’autorizzazione su cui la questura deve apporre un nulla osta provvisorio.
Presentando l’autorizzazione con il nulla osta, lo straniero interessato può chiedere il visto
d’ingresso presso il consolato italiano nel paese di origine o
provenienza.
LAVORO AUTONOMO
Le attività di lavoro autonomo non possono riguardare quei settori che la legge riserva ai cittadini italiani o dell’Unione europea (12). Una volta in Italia lo straniero deve chiedere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo e perfezionare le pratiche burocratiche che abilitano all’esercizio di una attività commerciale o di una professione e che variano a seconda della attività
prescelta.
GARANZIA PER RICERCA DI LAVORO
La legge 40 permette ai cittadini italiani o ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia (con un permesso di soggiorno che duri ancora almeno un anno) di garantire l’entrata per ricerca di lavoro di uno, massimo due, stranieri l’anno.Chi può essere il garante?
Oltre ai cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, possono prestare la garanzia:
• le associazioni professionali e sindacali
• le organizzazioni di volontariato impegnate da almeno tre anni in attività con gli immigrati (13)
• le regioni e gli enti locali (14).
Il “garante” o “sponsor” deve presentare alla questura della provincia in cui risiede la richiesta di autorizzazione all’ingresso per uno o più cittadini stranieri indicati nominativamente. L’autorizzazione vale come titolo per il rilascio del visto d’ingresso.
La garanzia (15) deve coprire le spese dello straniero per un anno per:
• alloggio
• mantenimento
• assistenza sanitaria
• viaggio di ritorno.
L’autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni ed è lo “sponsor” che deve farla pervenire allo straniero nel paese di origine o residenza.
Lo straniero, a sua volta, con l’autorizzazione della questura, si presenta al consolato o all’ambasciata italiana e chiede il visto.
Il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro dura un anno e viene rilasciato solo se si ha l’iscrizione nelle Liste di
collocamento.
LO STRANIERO CHE VIENE LICENZIATO può ISCRIVERSI ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO E CERCARE UN NUOVO LAVORO?
Sì, lo straniero licenziato ha diritto all’iscrizione alle Liste di collocamento per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno e, comunque,a meno che non si tratti di un lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a 1 anno. Alla scadenza, la questura può rilasciare un altro, della durata massima di 1 anno dalla data di iscrizione alle Liste di
collocamento.
DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO
La durata del permesso di soggiorno varia a seconda della durata del contratto di lavoro. Lo straniero, iscritto nelle liste di collocamento in Italia e la cui assunzione è stata comunicata alla Direzione provinciale del lavoro, può chiedere alla questura della città in cui vive il rilascio del permesso di soggiorno per:
• 2 anni, salvo rinnovi, se si tratta di un contratto a tempo indeterminato
• la durata del contratto di lavoro nel caso di lavoro stagionale e non meno di 12 mesi nel caso di lavoro a tempo
determinato.
LICENZIAMENTO
Se il lavoratore straniero perde il lavoro, l’impresa dove lavorava deve informare la Direzione provinciale del lavoro competente, entro 5 giorni dal licenziamento (16).
Lo straniero ha diritto all’iscrizione alle liste di collocamento per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, a meno che non si tratti di lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a 1 anno.
La questura, alla scadenza del permesso di soggiorno, può rilasciare un altro permesso della durata massima di un anno dalla data di iscrizione alle liste di
collocamento.
CHI HA UN TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO ALL'ESTERO può ESERCITARE
L'ATTIVITÀ IN ITALIA?
Sì, a meno che l’attività non sia riservata a cittadini italiani.
Fuori da questi casi, il cittadino straniero può chiedere il riconoscimento del titolo da parte degli ordini, collegi o elenchi professionali speciali competenti e sostenere un esame di
abilitazione.
ATTIVITÀ PROFESSIONALI - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
I cittadini stranieri che vivono regolarmente in Italia e sono in possesso di titoli conseguiti o riconosciuti in Italia, possono iscriversi a Ordini e Collegi professionali. Nel caso di libere professioni lo Stato italiano riserva alcune attività solo ai cittadini italiani (17).
Nei casi, invece, in cui non sia posto il limite della cittadinanza, possono esercitare la professione in Italia gli stranieri che:
• hanno conseguito il titolo di studio in Italia
• hanno superato l’esame di abilitazione
• si sono iscritti all’Albo o all’Ordine professionale.
Nel caso di titoli professionali rilasciati da un paese non appartenente all’Unione Europea, lo straniero deve chiedere il riconoscimento in Italia
(18).
PARTICOLARI CASI DI LAVORO
In Italia possono entrare al di fuori delle quote stabilite annualmente particolari categorie di lavoratori stranieri con contratti di lavoro subordinato.
Queste categorie sono le seguenti:
• dirigenti o personale altamente specializzato di società e uffici di rappresentanza
• professori e ricercatori universitari, traduttori e interpreti
• collaboratori familiari di cittadini italiani o comunitari con contratto di lavoro all’estero che si trasferiscono in Italia per continuare lo stesso rapporto di lavoro
• sportivi e lavoratori dello spettacolo
• lavoratori marittimi
• personale che si trasferisce in Italia per particolari periodi di
addestramento.
CHI HA UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO PUO' STUDIARE?
Sì, il cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato ha il diritto di frequentare corsi di studio, formazione e specializzazione limitatamente ai propri impegni contrattuali. Il lavoratore straniero, inoltre, in base ai posti annuali disponibili, può iscriversi a corsi universitari.
Note
(8) Le liste di lavoratori stranieri costituiscono il primo contatto indiretto tra il lavoratore straniero e il datore di lavoro italiano, nel caso di rapporti di lavoro subordinato.
(9) Nel caso in cui il datore di lavoro non indichi un nominativo specifico vale, a parità di requisiti professionali, la precedenza di iscrizione nelle Liste.
(10) La richiesta può essere nominativa o non nominativa ma è il datore che, di fatto, dà avvio all’ingresso in Italia.
(11) La questura, a sua volta, trasmette tutti i dati del lavoratore all’I.N.P.S. che li inserisce nell’Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri.
(12) Le attività di lavoro autonomo riguardano i settori dell’artigianato, del commercio e delle libere professioni. Per i primi due settori la legge 40 stabilisce che il cittadino straniero deve avere il nulla osta della Camera di Commercio competente. Il settore delle libere professioni è invece vincolato dai limiti di cittadinanza, dal conseguimento del titolo di studio in Italia, dal riconoscimento del titolo in base ad accordi internazionali e di reciprocità, dal superamento dell’esame di abilitazione e dalla successiva iscrizione ad Albi e Ordini professionali.
(13) Le organizzazioni professionali, sindacali e del volontariato possono prestare garanzia solo se iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati. Al momento dell’iscrizione viene fissato il numero massimo di garanzie annuali che l’ente può essere ammesso a prestare.
(14) Oltre alle regioni e agli enti locali possono prestare garanzia anche le comunità montane, i loro consorzi e associazioni.
(15) La garanzia assicurata dallo sponsor per la permanenza dello straniero in Italia deve essere prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa.
(16) Sia nel caso di licenziamenti collettivi che individuali.
(17) Diverse attività professionali non sono permesse a cittadini stranieri: tra queste ad esempio quella del notaio e dell’avvocato.
(18) Nel caso di attività collegate alle professioni sanitarie, lo straniero, se ha ottenuto il riconoscimento del titolo, deve iscriversi negli albi professionali o in speciali elenchi presso il Ministero della Sanità. In caso di assunzione, le istituzioni sanitarie devono comunicare il nominativo dello straniero al Ministero della Sanità entro 3 giorni dalla data di assunzione. Il Ministero della Sanità può autorizzare brevi periodi di prestazioni professionali occasionali di un cittadino straniero in Italia.
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DIRITTO ALLA SALUTE
Alcuni tipi di permesso di soggiorno comportano l’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (19). Con l’iscrizione si acquisiscono gli stessi diritti e doveri riconosciuti ai cittadini italiani in campo sanitario (20). L’iscrizione si effettua presso la ASL di residenza o dimora e termina con lo scadere del permesso di soggiorno. Gli stranieri che, invece, non hanno l’obbligo dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale devono assicurarsi contro il rischio di malattie e infortunio e per la tutela della maternità, con una polizza assicurativa valida in Italia o con l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario (21).Cittadini stranieri irregolari e clandestini
A tutti gli stranieri, anche non in regola con il permesso di soggiorno, sono comunque assicurati le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche continuative, per malattia e infortunio e gli interventi di medicina preventiva.
In particolare, sono garantiti:
• la tutela della gravidanza e della maternità, come alle cittadine italiane
• la tutela della salute del minore
• le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionale
• la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.
Queste prestazioni sono assicurate senza costi a carico dei cittadini stranieri, se indigenti, ad eccezione di quelle per cui è previsto il pagamento del ticket.
Nel caso di cittadini irregolari o clandestini, l’accesso alle strutture sanitarie non può comportare segnalazioni alla polizia. Solo nei casi in cui ci siano elementi che fanno ipotizzare un reato i medici sono tenuti a trasmettere una relazione scritta (referto), come per i cittadini italiani.
Ingresso e soggiorno per cure mediche
Per potersi curare in Italia allo straniero è concesso un visto di ingresso e un permesso di soggiorno per sé e per il suo eventuale accompagnatore
(22).
A CHI SONO ASSICURATE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE?
Gli stranieri iscritti al SSN hanno diritto alla parità di trattamento con i cittadini italiani. L’assistenza sanitaria è garantita anche ai loro familiari. Agli stranieri irregolari sono comunque garantite le prestazioni urgenti o essenziali, anche
continuative.
DIRITTO ALLO STUDIO
Minori
Tutti i bambini e i ragazzi stranieri fino a 15 anni, regolari o irregolari, hanno diritto:
• all’istruzione (scuola dell’obbligo) (23)
• ad accedere ai servizi educativi e a partecipare alla vita della comunità scolastica.
L’obbligo scolastico, a partire dall’anno 1999-2000, è fissato fino ai 15 anni. Per garantire questo diritto lo Stato, le Regioni e gli enti locali organizzano corsi e iniziative di sostegno per l’apprendimento della lingua italiana.
La scuola deve inoltre valorizzare le differenze linguistiche e culturali come base di conoscenza, rispetto e tolleranza tra culture diverse e favorire iniziative per la tutela della cultura e della lingua
d'origine.
UN BAMBINO STRANIERO DI 14 ANNI può ESSERE ISCRITTO ALLA SCUOLA ITALIANA?
Sì, a partire dall’anno scolastico 1999-2000, vige in Italia l’obbligo di frequenza scolastica fino a 15 anni. L’iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno. Tutti i bambini, regolari e non, hanno diritto di andare a scuola fino a 15
anni.
Istruzione scolastica per gli adulti
L’istruzione scolastica è garantita anche agli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che possono frequentare:
• corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie per ottenere il titolo di studio della scuola dell'obbligo
• corsi di integrazione degli studi fatti nel Paese di provenienza per conseguire il titolo della scuola dell'obbligo o il diploma di scuola secondaria superiore
• corsi di lingua italiana
• corsi di formazione professionale.
Università
Il numero dei visti di ingresso per studio e formazione nelle Università italiane viene stabilito, di anno in anno, dal Ministero degli Affari Esteri, in base alla disponibilità di posti. Il cittadino straniero deve dimostrare di disporre di risorse economiche per il proprio sostentamento (vitto, alloggio, cure mediche) oppure di una garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Il permesso di soggiorno ha una durata massima di 1 anno e può essere rinnovato nel caso di corsi pluriennali. Alla scadenza, lo studente straniero può ottenere il rinnovo se, nel primo anno di corso, ha superato almeno un esame e negli anni successivi, almeno due.
E’ assicurata la parità di trattamento (24) nelle Università tra gli studenti stranieri ammessi ai corsi di laurea e gli studenti italiani (25).
Ai corsi universitari possono iscriversi gli stranieri che abbiano una carta di soggiorno o un permesso per:
• lavoro subordinato o autonomo
• motivi familiari
• asilo politico o umanitario
• motivi religiosi.
Per l’iscrizione è necessario avere:
• un titolo di studio di scuola superiore conseguito in Italia oppure equivalente se è stato conseguito all'estero (26)
• una certificazione che assicuri la conoscenza della lingua italiana adeguata alla frequenza dei corsi
(27).
Riconoscimento del titolo di studio
Il cittadino straniero con un titolo di studio rilasciato da un paese estero può presentare domanda di riconoscimento alle Università italiane per accedere a qualunque livello di istruzione superiore. La domanda viene accolta o rifiutata entro 90 giorni dalla data di presentazione. Se il titolo non viene riconosciuto, lo straniero può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Ministro competente.
Attività consentite
Lo studente straniero può svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato. In quest’ultimo caso, l’impiego non può superare le 20 ore settimanali e le 1.040 ore annuali ed è, comunque, necessaria un’autorizzazione da parte dell’Istituzione scolastica o
formativa.
CHI HA UN TITOLO UNIVERSITARIO CONSEGUITO FUORI DALL’ITALIA DEVE FARLO RICONOSCERE?
Sì, per i titoli di studio conseguiti all’estero il cittadino straniero deve fare domanda di riconoscimento in Italia all’Università di riferimento. L’Università può dichiarare l’equivalenza a tutti gli effetti del titolo estero con quello italiano corrispondente oppure riconoscere solo alcuni degli esami sostenuti all’estero. In questo caso lo straniero interessato potrà iscriversi ad un anno intermedio del corso di studi e completare gli studi in
Italia.
DIRITTO ALLA DIFESA
A tutti i cittadini stranieri sono garantiti gli stessi diritti alla difesa dei cittadini italiani.
I cittadini stranieri, indagati o imputati, che non hanno un reddito sufficiente per pagarsi un avvocato, né in Italia né all’estero, hanno diritto al gratuito patrocinio: possono cioè scegliere il proprio difensore che sarà pagato dallo Stato.
Ai cittadini stranieri che non indicano un proprio legale di fiducia, viene assegnato un avvocato d’ufficio. Lo straniero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso o che, comunque, si trovi all’estero, è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario a esercitare il diritto alla difesa (28).
I cittadini stranieri possono presentare ricorso contro tutte le decisioni che la Magistratura prende nei loro confronti. Il ricorso può essere presentato in Italia o dall’estero, in caso di espulsione con immediato accompagnamento alla frontiera.Il gratuito patrocinio
Il gratuito patrocinio può essere richiesto (29):
• nel procedimento penale
• nella fase dell’esecuzione della pena
• nel procedimento penale a carico di minorenni
• nei procedimenti davanti al Tribunale di Sorveglianza.
La richiesta può essere:
• scritta in carta semplice e depositata (spedita via raccomandata) alla cancelleria del giudice che segue il procedimento giudiziario
• presentata oralmente dal difensore in qualsiasi fase del processo o tramite il direttore del carcere se l’imputato è detenuto
• presentata a un ufficiale di polizia giudiziaria in caso di arresto o di detenzione non carceraria.
La richiesta deve indicare:
• il processo a cui si riferisce
• le generalità dell’interessato e dei componenti del suo nucleo familiare
• il codice fiscale della persona interessata
• il reddito (30)
I documenti da allegare alla domanda sono:
• il certificato di stato di famiglia (non in bollo)
• la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi dei componenti che risultano dallo stato di famiglia
Se la domanda viene accettata, è lo Stato italiano a coprire le seguenti spese (31):
• le imposte di bollo, di registro e ogni altra tassa e diritto su atti, documenti e provvedimenti che riguardano il processo
• il rilascio delle copie degli atti necessari alla difesa
• il pagamento degli onorari e delle spese sostenute dal difensore dell’indagato, da consulenti tecnici in caso di perizia, da notai e pubblici ufficiali
Nei procedimenti a carico di minorenni, il Tribunale provvede a nominare un difensore d’ufficio nel caso non sia stato nominato un difensore di fiducia ed è lo Stato a pagare il compenso del difensore
(32).
CHI DEVE SOSTENERE I COSTI DI UN PROCESSO MA NON HA LE RISORSE SUFFICIENTI PER FAR FRONTE ALLE SPESE può RICORRERE AL GRATUITO PATROCINIO?
Sì, gli stranieri che dimostrino di non avere un reddito sufficiente per pagarsi un avvocato hanno diritto a chiedere il gratuito patrocinio. Se la domanda viene accettata è lo Stato a coprire tutte le spese processuali.
DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE
Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dai cittadini stranieri che hanno una carta di soggiorno o un permesso (33) della durata di almeno 1 anno.
Il ricongiungimento può essere richiesto per:
• il coniuge non legalmente separato
• i figli minori a carico (anche affidati o adottati), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio
• i genitori a carico
• i parenti entro il terzo grado a carico, inabili al lavoro (34).
Per ottenere il ricongiungimento di un suo familiare il cittadino straniero residente in Italia deve presentare, alla questura della città in cui vive, una richiesta di nulla osta.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione che dimostri:
• la disponibilità di un alloggio idoneo (35)
• disponibilità economiche non inferiori all'importo annuo dell'assegno sociale (36)
La questura rilascia una ricevuta con la data di presentazione della domanda in attesa del nulla osta (37).
Trascorsi 90 giorni senza risposta la ricevuta ha valore di nulla osta. Il familiare che si deve ricongiungere deve richiedere il visto di ingresso all’ambasciata o al consolato italiano nel suo paese, allegando alla domanda il nulla osta o la ricevuta della questura. I rifugiati possono fare richiesta di ricongiungimento familiare senza dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente:
• l’accesso ai servizi sanitari e assistenziali
• l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale
• l’iscrizione nelle liste di collocamento
• lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di cui è titolare il familiare cui ci si ricongiunge in Italia ed è rinnovabile al momento della sua scadenza.
Il cittadino straniero che si ricongiunge con un cittadino italiano, con un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o con un cittadino straniero titolare della carta di soggiorno, ottiene una carta di soggiorno.Conversione del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, autonomo o per studio:
• in caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio
• nel caso in cui il figlio non possa ottenere la carta di soggiorno al compimento del 18° anno di età.
La conversione di altro permesso di soggiorno in uno per motivi familiari può essere richiesta da:
• il cittadino straniero regolarmente soggiornante con un altro permesso da almeno un anno che si sia sposato in Italia con un cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o con un cittadino straniero regolarmente soggiornante.
• il familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia (38).
• il genitore straniero, anche naturale, di un minore italiano residente in Italia
(39).
IL CONIUGE CHE SI È RICONGIUNTO AD UN CITTADINO STRANIERO TITOLARE DI UN PERMESSO PER LAVORO AUTONOMO può LAVORARE?
Sì, il permesso di soggiorno per motivi familiari consente lo svolgimento di lavoro autonomo e subordinato.
CHI HA UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO può CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO CON LA MADRE?
Sì, è un diritto del lavoratore straniero chiedere il ricongiungimento familiare con il coniuge, i figli minori, i genitori a carico e i parenti entro il terzo grado a carico e inabili al lavoro. Il permesso di soggiorno dello straniero che fa la richiesta non può avere una durata inferiore a un anno.
MINORI
I figli di cittadini stranieri che vivono in Italia soffrono, spesso, difficoltà d’integrazione.
Per rimuovere queste difficoltà, la legge 40 prevede:
• l’obbligo scolastico (40)
• il diritto all’assistenza sanitaria e sociale
• l’accesso ai servizi educativi e di sostegno.
Fino al compimento del 14° anno, i minori stranieri sono iscritti nello stesso permesso o nella stessa carta di soggiorno dei genitori.
Al compimento dei 14 anni, il minore straniero può avere un proprio permesso di soggiorno, per motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età (41).
Nei casi di abbandono e maltrattamento è previsto l’affidamento e l’inserimento in strutture di accoglienza gestite dagli enti locali. Il Tribunale per i minorenni può autorizzare l’ingresso e la permanenza nel territorio italiano (per un periodo di tempo determinato) del familiare di un minore, con problemi psicologici o di salute, che vive in Italia.
L’espulsione di un minore straniero è vietata (42).
Al compimento dei 18 anni (per la legge italiana è la maggiore età),
allo straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno per:
• studio
• lavoro subordinato o autonomo
• cure mediche.
IL FIGLIO DI UNO STRANIERO NATO IN ITALIA È CITTADINO ITALIANO?
No, non è cittadino italiano e deve aspettare di compiere 18 anni per farne richiesta. Se la madre o il padre del bambino sono italiani, il figlio può acquisire la cittadinanza italiana dalla nascita.
IL FIGLIO TREDICENNE DI UNO STRANIERO HA UN SUO PERMESSO DI SOGGIORNO?
Fino al compimento del 14° anno d’età il figlio di un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno è iscritto nello stesso documento del genitore. Successivamente gli viene rilasciato un permesso per motivi familiari valido fino al compimento dei 18
anni.
MISURE A TUTELA DELLE DONNE
La legge 40 prevede misure di protezione sociale per le donne vittime di violenze, persecuzioni e sfruttamento. Nel caso in cui una cittadina straniera sia stata vittima di violenze o abbia denunciato condizioni di sfruttamento, il questore può rilasciare uno speciale permesso di soggiorno e inserirla in appositi programmi di assistenza e protezione sociale, realizzati da enti pubblici o da associazioni e organizzazioni di volontariato.
Questo permesso di soggiorno:
• ha una durata di sei mesi
• è rinnovabile per un anno o per periodi più lunghi se necessario
• permette di accedere ai servizi sociali
• permette di svolgere attività di lavoro subordinato
• permette di iscriversi a un corso di studi
• è convertibile in permesso per studio o rinnovabile per lavoro se ce ne sono le condizioni.
La cittadina straniera non può essere espulsa se è in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del
figlio.
COME PUO' UNA DONNA STRANIERA SEPARATA OTTENERE L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL FIGLIO?
E’ possibile fare richiesta al Tribunale dei minori. Alla fine dell’istruttoria, il tribunale esprime il parere e, in casi particolari, può emettere provvedimenti d’urgenza. E’ comunque consigliabile farsi assistere dalle associazioni di donne che operano sul
territorio.
DIRITTO ALL’ALLOGGIO
Centri di accoglienza
Il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, temporaneamente in difficoltà, può fare riferimento ai centri di accoglienza istituiti da regioni, province o comuni e gestiti in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni di volontariato.
I centri di accoglienza sono infatti strutture che offrono ospitalità a italiani e stranieri per periodi limitati ed assicurano servizi sociali, sanitari e culturali.
In situazioni di emergenza e necessità, il sindaco può consentire l’accoglienza temporanea dei cittadini stranieri irregolari.
Alloggi sociali
Il cittadino straniero può inoltre accedere ad alloggi sociali, collettivi o ad uso individuale, organizzati come pensionati, che consentono una sistemazione temporanea, dignitosa ed economica.
Gli alloggi sociali sono anch’essi pubblici, anche se gestiti da associazioni di volontariato, e sono aperti ad italiani e stranieri che, per accedervi, contribuiscono alle spese di gestione.
Edilizia residenziale pubblica
Lo straniero in possesso di una carta di soggiorno, di un permesso di soggiorno per lavoro o iscritto alle liste di collocamento, ha diritto ad accedere alle liste per gli alloggi di edilizia
pubblica.
UNO STRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE IN ITALIA
PUO' FARE DOMANDA PER UN ALLOGGIO?
Si, accedere alle graduatorie per gli alloggi di edilizia pubblica è un diritto del cittadino straniero che abbia un regolare permesso di soggiorno o una carta di soggiorno e lavori o sia iscritto alle liste di collocamento.
Note
(19) Hanno l’obbligo di iscrizione al SSN i lavoratori stranieri che svolgono attività di lavoro subordinato o autonomo o iscritti al collocamento e gli stranieri regolarmente soggiornanti, o in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, attesa adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza.
(20) L'assistenza sanitaria è garantita anche ai familiari a carico.
(21) L’iscrizione volontaria è inoltre possibile per gli stranieri titolari di un permesso per motivi di studio e per gli stranieri collocati alla pari.
(22) Il permesso di soggiorno ha una durata pari a quella della terapia ed è rinnovabile finché sono necessarie le cure.
(23) L’iscrizione alla scuola può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno. I minori senza documenti sono iscritti con riserva ma ciO' non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi scolastici di ogni ordine e grado. L’iscrizione deve tenere conto del curriculum scolastico dello straniero e dei titoli di studio eventualmente in possesso dell’alunno.
(24) La parità di trattamento riguarda i servizi e gli interventi per il diritto allo studio, l'erogazione di borse di studio, i prestiti d’onore, i servizi abitativi (gli alloggi per studenti) e l’eventuale esonero dal pagamento dei servizi di mensa.
(25) Le Università devono promuovere l'accesso degli stranieri con apposite intese con le università straniere e con attività di orientamento e di accoglienza.
(26) Le dichiarazioni necessarie per ottenere il riconoscimento dei titoli di studio (compreso il voto o il giudizio finale) sono rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero.
(27) In mancanza di questo certificato, gli aspiranti studenti possono frequentare i corsi di lingua italiana istituiti dalle Università ed ottenere un attestato di frequenza. In Italia, all’esame di ammissione ai corsi universitari, lo studente straniero deve comunque sostenere una prova di conoscenza generale della lingua e della cultura italiana. Le singole Università possono richiedere anche altri documenti.
(28) L'autorizzazione viene rilasciata dal questore anche attraverso la rappresentanza diplomatica o consolare in base a una documentata richiesta dell'imputato o del difensore. La presenza dello straniero al processo è finalizzata alla validità o al compimento di specifici atti processuali.
(29) Nei casi di giudizio di primo e secondo grado e di Cassazione.
(30) Il limite di reddito annuo per l’ammissione al gratuito patrocinio è di £. 14.147.190. Questo limite varia quando il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, con un aumento di £. 2.000.000 per ogni familiare convivente. Per esempio, una famiglia di 4 persone avrà un limite di £. 20.147.190.
(31) Lo straniero può scegliere di essere difeso dal difensore di fiducia o dal difensore d’ufficio. Se viene assistito da più difensori o fa una seconda nomina non ha più diritto al beneficio. La sostituzione del difensore di prima nomina deve essere motivata e autorizzata dal giudice competente.
(32) E’ prevista una presunzione di “non abbienza”, cioè di non disponibilità economica da parte dell’imputato. Solo alla fine del procedimento lo Stato può accertare se questa presunzione sia vera e se il minore o il suo nucleo familiare possano invece coprire le spese processuali.
(33) Lavoro subordinato o lavoro autonomo, asilo, studio o motivi religiosi.
(34) Il genitore di un minorenne straniero regolarmente soggiornante in Italia può chiedere il ricongiungimento con il figlio a condizione che, entro un anno dall’ingresso in Italia, dimostri il possesso di requisiti di alloggio e reddito.
(35) L’idoneità dell’alloggio deve essere attestata da un certificato rilasciato dal Comune di residenza o dalla ASL competente per territorio.
(36) Questa disponibilità si intende per ciascun familiare di cui si chiede il ricongiungimento.
(37) Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti, rilascia o rifiuta il nulla osta. Contro il rifiuto motivato del nulla osta si può presentare ricorso al tribunale.
(38) In questo caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Nel caso di un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare.
(39) Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
(40) Vedere Diritto allo studio.
(41) Oppure una carta di soggiorno.
(42) Salvo il diritto del minore straniero di seguire il genitore o l’affidatario nei confronti dei quali sia stato deciso un provvedimento di espulsione. In questo caso il provvedimento
viene adottato dal Tribunale per i minorenni su richiesta del
questore.
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