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COME SI ENTRA

1. COME SI ENTRA NELL’AREA SCHENGEN
2. COME SI ENTRA IN ITALIA
3. IL VISTO
4. CASO PER CASO LA DOMANDA DEL VISTO
5. LA FRONTIERA


COME SI ENTRA NELL’AREA SCHENGEN

L'Italia aderisce agli accordi di Schengen. (1) Tutti i paesi aderenti che applicano la convenzione (2) hanno eliminato i controlli alle frontiere comuni e hanno creato un unico sistema di visti e ingressi.
Gli stranieri che si presentano alla frontiera (via mare, via terra o via aerea) devono avere con sé:
• un passaporto valido oppure un documento equivalente. (3)
• un visto di ingresso (quando necessario) e i documenti che giustificano l’entrata.
• risorse economiche per il soggiorno e le spese di ritorno o di transito verso un altro Stato.

Note
(1) Gli accordi puntano a realizzare uno spazio comune di libera circolazione tra i cittadini degli Stati aderenti, cancellano le frontiere interne e rafforzano i controlli alle frontiere esterne.
(2) Dal 26 ottobre 1997 gli accordi hanno effetti operativi anche per l’Italia. Gli accordi risalgono al 14 giugno 1985. Fanno parte dell’area Schengen (ma le adesioni sono ancora in corso): Germania, Francia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia.
(3) Si tratta di documenti riconosciuti dal Governo italiano per l’attraversamento delle frontiere o, in circostanze eccezionali, di lasciapassare validi solo per l'Italia.

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COME SI ENTRA IN ITALIA

LA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI
Ogni anno, il Governo italiano fissa le quote massime di cittadini extracomunitari che possono entrare in Italia.
Il tetto è stabilito in base ai seguenti criteri:
• offerte di lavoro (4)
• chiamate nominative (5)
• ricongiungimenti familiari
• motivi umanitari
• accordi tra l’Italia e i paesi di provenienza (6)

Note
(4) L’offerta di posti di lavoro, per settore di impiego, determina il numero di lavoratori stranieri che possono trovare occupazione in Italia nell’ambito delle quote annuali.
(5) Le chiamate nominative comprendono, da un lato, le richieste dei datori di lavoro italiani che già conoscono i lavoratori stranieri che vogliono assumere, dall’altro, le richieste che fanno riferimento alle liste di lavoratori stranieri.
(6) La riserva di quote di ingresso in base ad accordi bilaterali, tra l’Italia e i paesi da cui provengono i cittadini stranieri, rappresenta una novità introdotta dalla legge 40.

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IL VISTO


CHI HA BISOGNO DEL VISTO?
I cittadini di paesi extraeuropei e gli apolidi devono presentare alla frontiera il passaporto e il visto.
I paesi extraeuropei i cui cittadini hanno bisogno del visto per entrare in Italia sono individuati in apposite liste previste dagli accordi di Schengen.

CHI NON HA BISOGNO DEL VISTO? (7)
I cittadini dell’Unione europea possono entrare in Italia senza bisogno di passaporto o di visto.
È esente dall’obbligo di visto anche lo straniero che, uscito dall’Italia, abbia oltre al passaporto:
• il permesso di soggiorno valido
• la carta di soggiorno.

A CHI È NEGATO IL VISTO?
Il visto non viene rilasciato agli stranieri:
• che sono stati precedentemente espulsi dall’Italia o da uno dei paesi dell’area Schengen
• considerati pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Italia e degli altri Stati dell’Unione Europea in base ad accordi o intese a livello internazionale.

UN VISTO PER L’ITALIA VALE PER TUTTI I PAESI DEL TRATTATO DI SCHENGEN?
Si, se è un visto Schengen, di durata non superiore a tre mesi.
No, se si tratta di un visto di durata superiore, regolamentato dalla legge nazionale.

PER QUALI MOTIVI SI PUÒ RICHIEDERE IL VISTO?
• Adozione
• Affari
• Cure mediche
• Diplomatico
• Gare sportive
• Inserimento nel mercato del lavoro
• Invito
• Lavoro autonomo o lavoro subordinato
• Missione
• Motivi religiosi
• Reingresso
• Residenza elettiva
• Ricongiungimento familiare
• Studio
• Transito
• Turismo

QUALI SONO I REQUISITI PER CHIEDERE IL VISTO?
Nella richiesta di visto d’ingresso devono essere indicati i seguenti dati di base: la ragione del viaggio, i propri dati personali e quelli dei propri familiari, gli estremi del passaporto, il mezzo di trasporto, le risorse economiche sufficienti per viaggio e soggiorno, il luogo dove si intende alloggiare.

COME SI OTTIENE IL VISTO?
Per ottenere il visto si deve presentare una richiesta al consolato o all’ambasciata italiana nel paese di residenza. La domanda è composta di documenti di base uguali per tutti i tipi di visto e documenti specifici. I dati di base da indicare sono:
• i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, residenza, cittadinanza) e quelli dei propri familiari (8)
• gli estremi del passaporto o di un altro documento valido
• la ragione del viaggio (9)
• i mezzi di trasporto che si intende utilizzare
• le risorse economiche per le spese di viaggio e soggiorno
• il luogo dove si alloggerà.
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, (10) le autorità diplomatiche italiane rilasciano o rifiutano (11) il visto.
Ottenuto il visto, il cittadino straniero può partire per l’Italia.

Note
(7) In caso di guerre, disastri naturali o altri eventi gravi che interessino paesi non aderenti all’Unione Europea può essere consentito l’ingresso in Italia a cittadini stranieri che ne sono vittime, anche senza visto. Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ne autorizza l’ingresso per motivi umanitari.
(8) Con un documento valido che dimostri il grado di parentela.
(9) Perché da questa dipenderà il tipo e la durata del permesso di soggiorno in Italia.
(10) Il termine è di 30 giorni per lavoro subordinato e inserimento nel mercato del lavoro e 120 giorni per lavoro autonomo.
(11) Se il visto viene negato, l’autorità italiana all’estero deve dare allo straniero una spiegazione scritta dei motivi del rifiuto e tutti i chiarimenti su come è possibile fare ricorso contro questa decisione.

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CASO PER CASO LA DOMANDA DEL VISTO (12)

TURISMO (13)
Requisiti specifici sono:
• la dimostrazione delle risorse economiche per le spese di soggiorno
• l'esibizione del biglietto di andata e ritorno (o di mezzi per acquistarlo)
• le prenotazioni di alberghi o la comunicazione di alloggio presso un domicilio privato in Italia.

LAVORO
Nel caso di lavoro dipendente, la domanda deve contenere:
• autorizzazione al lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del Lavoro su richiesta del datore di lavoro italiano
• nulla osta (provvisorio) apposto dalla questura sull’autorizzazione. (14)

Nel caso di lavoro autonomo, l’attività non deve essere riservata, dalla legge, a cittadini italiani o a cittadini di uno degli Stati dell’Unione Europea.
Il cittadino straniero deve presentare:
• la dichiarazione che non ci sono ostacoli al rilascio della autorizzazione o della licenza necessarie allo svolgimento dell’attività
• la dichiarazione della Camera di commercio competente per territorio o del competente ordine professionale circa le risorse necessarie all’avvio e allo svolgimento dell’attività
• il nulla osta provvisorio della questura.

Deve inoltre dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo e di un sufficiente reddito annuo o della garanzia equivalente.
Nel caso di inserimento nel mercato del lavoro con sponsorizzazione la domanda deve contenere l’autorizzazione all’ingresso rilasciata al garante dalla questura (per la prestazione di garanzia vedere il capitolo “Il soggiorno”, pagina 29). L’ingresso per ricerca di lavoro può avvenire anche tramite l’iscrizione in liste di prenotazione tenute dalle ambasciate o dai consolati italiani se, dopo 60 giorni dalla pubblicazione del decreto che stabilisce le quote di ingresso, ci sono ancora posti disponibili.

CHI ENTRA IN ITALIA CON UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER TURISMO PUÒ LAVORARE?
No, l’ingresso in Italia per turismo non consente altre attività. Non è neanche consentita la proroga o il rinnovo del permesso di soggiorno per turismo, valido per 90 giorni.

RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
La richiesta di visto per ricongiungimento familiare va presentata dallo straniero che intende ricongiungersi con un parente in Italia al consolato o all’ambasciata italiana nel paese di residenza. Il familiare all’estero deve presentare la documentazione che dimostra il grado di parentela o il legame matrimoniale, la minore età, l’inabilità al lavoro o la condizione di persona a carico e il nulla osta o la ricevuta della richiesta di nulla osta presentata in questura dal parente che sta in Italia. (15)

STUDIO O FORMAZIONE (16)
Requisiti necessari sono:
• l’età maggiore di 14 anni
• la certificazione del corso di studio o dell’attività di ricerca (17)
• una assicurazione sanitaria
• le risorse economiche sufficienti per il soggiorno
oppure
• il sostegno economico da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia.

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COSA PUÒ FARE CHI NON HA RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI PER VENIRE IN ITALIA A STUDIARE?

Può ricorrere al sostegno economico di enti, cittadini italiani o stranieri con un regolare permesso di soggiorno che forniscano una garanzia per il suo ingresso in Italia.
 
CURE MEDICHE (18)
La domanda deve contenere:
• una dichiarazione dell’ospedale o della clinica che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata (orientativa) della cura
• le risorse economiche per far fronte alle spese (19)
• il versamento, come deposito, di un anticipo del 30% del costo delle cure alla clinica o all’ospedale italiano.
La domanda può essere presentata anche da un accompagnatore.

MOTIVI RELIGIOSI
Prevede soggiorni:
• per i religiosi che intendano partecipare a manifestazioni di culto o che esercitino funzioni religiose, pastorali o ecclesiastiche.
Allo straniero non religioso che voglia frequentare corsi di noviziato, studio o formazione religiosa sarà concesso un visto per studio.
Allo straniero che partecipi a pellegrinaggi o a manifestazioni di culto sarà concesso un visto per turismo.

Note
(12) In tutti i casi lo straniero deve presentare, oltre ai documenti necessari al motivo specifico della richiesta, quelli generali per l’ingresso. Per tutti i visti che non richiedono una preventiva autorizzazione di autorità italiane, le ambasciate e i consolati sono tenuti ad una attenta valutazione dei requisiti e dei motivi della richiesta di visto.
(13) Consente soggiorni fino a 90 giorni e non è rinnovabile.
(14) La questura competente è quella del territorio in cui il cittadino straniero troverà impiego.
(15) La procedura di ricongiungimento parte comunque dall’Italia.
(16) Il numero di visti per studio è stabilito di anno in anno con decreto del Ministero degli Affari Esteri in base alle disponibilità di posti nelle Università italiane.
(17) Iscrizione alla scuola o all’università.
(18) Lo straniero che intende curarsi in Italia può richiedere il rilascio di un apposito visto e permesso di soggiorno.
(19) Spese sanitarie, di vitto e alloggio e di rimpatrio.

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LA FRONTIERA (20)

CONTROLLI
Alla frontiera italiana, lo straniero è soggetto ai controlli doganali, valutari e sanitari. (21) Passati i controlli, le Autorità di frontiera timbrano il passaporto con la data e il luogo di transito. Entrato in Italia lo straniero ha 8 giorni lavorativi di tempo per richiedere il permesso di soggiorno: il documento che legittima la permanenza in Italia.

RESPINGIMENTI
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano senza i requisiti richiesti per l’ingresso in Italia. (22) Inoltre il questore decide il respingimento, con accompagnamento
alla frontiera, nei confronti degli stranieri che:
• sono entrati in Italia senza passare dai controlli di frontiera ma sono stati fermati all’ingresso o subito dopo
• sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di soccorso.
Il mezzo di trasporto (aereo, pullman, treno o nave) che ha portato lo straniero alla frontiera senza i documenti necessari è obbligato a ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello dove è stato rilasciato il biglietto di viaggio. (23) Solo in casi eccezionali, il visto può essere rilasciato dalle autorità di frontiera con una durata non superiore a 5 giorni in caso di transito e di 10 giorni in caso di soggiorno. (24)

CHI NON PUÒ ESSERE RESPINTO
Non possono essere respinti, anche se privi dei documenti e dei requisiti normalmente richiesti per l’ingresso in Italia, gli stranieri che:
• richiedono asilo politico (25)
• hanno lo status di rifugiato
• beneficiano di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

LOTTA ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
Chiunque favorisca l'ingresso illegale di stranieri in Italia è punito con il carcere da 3 a 12 anni e una multa fino a 30 milioni di lire per ogni persona che ha fatto entrare clandestinamente.
Se questi ingressi sono inoltre destinati allo sfruttamento della prostituzione oppure coinvolgono minori da impiegare in attività illecite, la pena è fissata tra un minimo di 5 e un massimo di 15 anni e una multa di 50 milioni di lire per ogni persona di cui si è favorito
l'ingresso illegale.
In tutti questi casi:
• viene eseguito l'arresto in flagranza
• viene confiscato il mezzo di trasporto utilizzato
• si effettua un processo con giudizio per direttissima.
Anche chi favorisce la permanenza in Italia di stranieri irregolari per trarne un ingiusto profitto è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a 30 milioni di lire. (26) Non costituisce, invece, reato fornire soccorso e assistenza umanitaria a stranieri in condizioni di bisogno anche se presenti illegalmente in Italia.

CHI PUÒ CHIEDERE ASILO POLITICO?
Lo straniero che ha subito o teme di subire persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, può fare domanda di asilo alla polizia di frontiera o alla questura. La domanda viene poi trasmessa alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.
 

Note
(20) L’adesione agli accordi di Schengen ha rafforzato anche in Italia i controlli alla frontiera attraverso l’adozione di sistemi informatici che collegano le autorità di frontiera dei paesi aderenti.
(21) Per gli stranieri che provengono da paesi in cui ci sono particolari condizioni epidemiologiche, il Ministero italiano della Sanità può richiedere la presentazione di un certificato medico che attesti l’assenza di malattie infettive in corso.
(22) L’assenza di uno solo dei requisiti necessari all’ingresso causa il respingimento, anche se lo straniero è in possesso di un regolare visto di ingresso o di transito. Infatti il visto non garantisce di per sé l’ingresso: le autorità di frontiera possono respingere lo straniero se non ha i mezzi di sostentamento necessari al soggiorno, se non è in grado di fornire esaurienti spiegazioni sul soggiorno in Italia o se rappresenta un pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale.
(23) I responsabili hanno l’obbligo di verificare che le persone trasportate siano in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso in Italia e di riferire alla polizia di frontiera l'eventuale presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare. In caso contrario, sono soggetti al pagamento di una multa da 1 a 5 milioni di lire per ogni straniero trasportato. Nei casi più gravi, è prevista la sospensione o la revoca dell’autorizzazione o della licenza.
(24) Insieme al visto di ingresso le autorità di frontiera rilasciano allo straniero una comunicazione, scritta in una lingua a lui comprensibile, che illustra i diritti e i doveri dello straniero che entra in Italia.
(25) Per garantire questo diritto, presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza, informazione e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo.
(26) Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno di questi reati e le somme di denaro ricavate dalla vendita dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione degli stessi reati.

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