Ordine del Giorno della seduta del 28 luglio 2016

Ai sensi dell'art. 20, comma 7, dello Statuto Comunale e dell'articolo 14 del regolamento consiliare, il Consiglio Comunale è convocato presso Palazzo Chiavelli - sala  consiliare giovedì 28 luglio  2016 alle ore 18

 
 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO DA CONSULTARE

ARGOMENTI NON TRATTATI NELLA PRECEDENTE SEDUTA

 

Documento in formato Adobe Acrobat31.Ordine del giorno di solidarietà al segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia Gianni Tonelli – proposto dal consigliere Pariano (Fabriano prima di Tutto) -Illustra: Pariano

Documento in formato Adobe Acrobat32.Mozione “Amministrazione a costo zero” - proposta dal consigliere Pariano (Fabriano prima di Tutto) - Illustra: Pariano

Documento in formato Adobe Acrobat33. Mozione per l'ingresso gratuito per i residenti alla Pinacoteca ed al Museo della Carta ogni prima domenica del mese – proposta dal consigliere Pariano (Fabriano Prima di Tutto) Illustra: Pariano

 

ARGOMENTI DI NUOVA ISCRIZIONE

34. Mozione per la realizzazione di una Statua/Monumento a memoria del Dott. Vittorio Merloni – proposta dal consigliere Pariano (Fabriano prima di Tutto)- Illustra: Pariano

Segretario Generale

 

 

Segretario Generale

 

Avv. Fabio Trojani

 

Ufficio presso:

Sede Comunale - Piazzale 26 settembre 1997  60044 Fabriano 
Tel. 0732 709220

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

 

 

CURRICULUM VITAE - DECRETO DI NOMINA

 

 

 

 

Vademecum per evitare la diffusione e difendersi dalle zanzare

FATTORIA SOCIALE "Il boschetto degli animali"

 Eventi nella FATTORIA SOCIALE 

 

La capretta Bebina vi aspetta il 2 giugno  dalle h 10.00 alle h18.00 presso la fattoria sociale

" Il Boschetto degli animali" a Fabriano per trascorrere una giornata in fattoria insieme a tutta la famiglia, all’insegna della natura, degli animali, dell’arte e del relax.

 

 

Alle h.15.30 attività per bambini: "Piantiamola, seminiamo fiori e ortaggi di stagione e decoriamone i vasetti!

 

Il costo dell’evento è di 2,50 euro a persona comprensivo di visita agli animali, possibilità di pic nic, attività per bambini e merenda!

 

Prenotazione obbligatoria  al 3666303671 e al 333. 9597867 Seguiteci  alla nostra pagina FB  "Il boschetto degli animali"o scriveteci all’indirizzo e mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

FATTORIA SOCIALE "Il boschetto degli animali"

La fattoria sociale “il boschetto degli animali” è situata nella località di Putido, nel comune di Fabriano ed è nata per accogliere i ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e la popolazione del territorio per far conoscere l'ambiente, l'ecologia, le relazioni esistenti tra il mondo produttivo e consumo alimentare attraverso attività pratiche e dirette. Per il raggiungimento degli obiettivi, verranno privilegiate le esperienze sensoriali, emotive, manuali, ludiche, attraverso laboratori di gruppo ed individuali a stretto contatto con la natura, le piante e gli animali.

 

Attività previste per le scuole e privati:

•             Laboratorio della farina

Largo alla manualità: trasformiamoci in tanti abili fornai e realizziamo insieme prodotti con diversi tipi di farine …il loro utilizzo in cucina non avrà più segreti!

•             Laboratorio della terra

Come esperti contadini scopriamo tutte le fare della realizzazione di un orto: dalla semina alla raccolta.

•             Laboratorio degli animali della fattoria

Conoscete tutti gli abitanti di una fattoria? Osserviamoli insieme per realizzare un’opera d’arte ad essi ispirata.

•             I colori naturali

Spazio alla fantasia: creiamo colori a partire da elementi della natura. Scopriremo le infinite tonalità che si possono ottenere per poi realizzare una speciale opera d’arte.

•             Laboratorio delle erbe officinali

Cosa sono le erbe officinali? Attraverso giochi sensoriali conosciamone insieme le caratteristiche e gli usi per poi realizzare il nostro personale erbario.

 

 

 

 

 

 

- RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA FATTORIA DIDATTICA  marzo - agosto 2016

 

 

 

Abitazioni concesse in comodato gratuito ai fini IMU e TASI

Comodato gratuito ai fini IMU e TASI

Art.1803 Codice Civile

"Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito."

Comodante è chi dà il bene in comodato - Comodatario è chi riceve il bene in comodato.

Nota Bene: per gli immobili il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro).

Novità Comodato gratuito IUC 2016

Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Per beneficiare dell’agevolazione si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.

Il MEF ha pubblicato la Circolare N. 1/DF del 17 febbraio 2016 in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

Per "immobile", come specificato dal MEF durante Telefisco 2016 e dalla Circolare N.1/DF/2016,  deve intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo").
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.

Durante Telefisco 2016 è stato anche specificato che la riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%.

Casi di non applicabilità della riduzione:

  • se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
  • se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
  • se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
  • se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
  • se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
  • se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione

L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.

Per i contratti di comodato verbali il MEF, con nota prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016 (che si consiglia di leggere per ulteriori dettagli), ha chiarito che devono essere registrati entro il 1° Marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1° gennaio 2016.

Per la registrazione di contratto verbale, la Circolare MEF N. 1/DF/2016 specifica che si deve compilare in duplice copia il  Modello 69 in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato "Contratto verbale di comodato".

La registrazione del contratto verbale prevede il versamento di Euro 200,00 (imposta di registro). Non sono richiesti bolli non essendoci contratto scritto.

Inoltre un contratto registrato ha valore dal giorno indicato dal contratto e quindi se dalla data di stipula del contratto il comodato si è protratto per almeno quindici giorni del mese, il mese in questione è considerato per intero ai fini della riduzione. Se invece il comodato si è protratto per meno di 15 giorni nel mese, il beneficio parte dal mese successivo.

Esempi di contratto scritto e registrato:

  • contratto con data 1° gennaio e registrato il 20 gennaio: la riduzione vale dal 1° gennaio;
  • contratto con data 16 gennaio e registrazione entro il 5 febbraio: la riduzione parte sempre dal 1° gennaio;
  • contratto con data 20 gennaio e registrazione entro l'8 febbraio: la riduzione parte dal 1° febbraio.

---------------------------

Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9).

Infine per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione.

Per chi ha già un contratto di comodato stipulato precedentemente che rispetta le condizioni viste deve fare solo dichiarazione al Comune.

Prima della registrazione del Contratto verificate di possedere effettivamente i requisiti!

Per la registrazione del Contratto di comodato, da effettuare entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, serve dotarsi di:

  • almeno 2 copie del contratto con firma in originale (una per l'ufficio e una per il proprietario o per il comodatario; all'altra parte può andare una copia del contratto registrato);
  • una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni copia del contratto (quindi almeno 2 - N.b. serve una marca da bollo ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe);
  • le marche da bollo devono avere data precedente o uguale alla data di sottoscrizione del contratto di comodato, NON successiva;
  • copia del documento di identità del comodante e del comodatario;
  • versamento di Euro 200,00 (imposta di registro) su codice tributo 109T effettuato con Modello F23  ( istruzioni);
  • Modello 69 compilato, per la richiesta di registrazione ( istruzioni Modello 69).

Quindi il costo complessivo da sostenere per poter beneficiare della riduzione del 50% è di almeno Euro 232,00 (200 Euro imposta di registro + almeno 2 bolli da Euro 16,00) + eventuali costi aggiuntivi se vi rivolgete a un consulente o ad una agenzia.

Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno. Se cambia il comodatario va registrato un nuovo contratto.

Comodato gratuito anni 2014 e 2015

Negli anni 2014 e 2015 il Comune ha assimilato ad abitazione principale "l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare." 

Comodato gratuito ai fini IMU e TASI

Comodato gratuito ai fini IMU e TASI

Art.1803 Codice Civile

"Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito."

Comodante è chi dà il bene in comodato - Comodatario è chi riceve il bene in comodato.

Nota Bene: per gli immobili il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro).

Novità Comodato gratuito IUC 2016

Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Per beneficiare dell’agevolazione si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.

Il MEF ha pubblicato la Circolare N. 1/DF del 17 febbraio 2016 in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

Per "immobile", come specificato dal MEF durante Telefisco 2016 e dalla Circolare N.1/DF/2016,  deve intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo").
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.

Durante Telefisco 2016 è stato anche specificato che la riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%.

Casi di non applicabilità della riduzione:

  • se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
  • se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
  • se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
  • se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
  • se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
  • se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione

L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.

Per i contratti di comodato verbali il MEF, con nota prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016 (che si consiglia di leggere per ulteriori dettagli), ha chiarito che devono essere registrati entro il 1° Marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1° gennaio 2016.

Per la registrazione di contratto verbale, la Circolare MEF N. 1/DF/2016 specifica che si deve compilare in duplice copia il  Modello 69 in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato "Contratto verbale di comodato".

La registrazione del contratto verbale prevede il versamento di Euro 200,00 (imposta di registro). Non sono richiesti bolli non essendoci contratto scritto.

Inoltre un contratto registrato ha valore dal giorno indicato dal contratto e quindi se dalla data di stipula del contratto il comodato si è protratto per almeno quindici giorni del mese, il mese in questione è considerato per intero ai fini della riduzione. Se invece il comodato si è protratto per meno di 15 giorni nel mese, il beneficio parte dal mese successivo.

Esempi di contratto scritto e registrato:

  • contratto con data 1° gennaio e registrato il 20 gennaio: la riduzione vale dal 1° gennaio;
  • contratto con data 16 gennaio e registrazione entro il 5 febbraio: la riduzione parte sempre dal 1° gennaio;
  • contratto con data 20 gennaio e registrazione entro l'8 febbraio: la riduzione parte dal 1° febbraio.

---------------------------

Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9).

Infine per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione.

Per chi ha già un contratto di comodato stipulato precedentemente che rispetta le condizioni viste deve fare solo dichiarazione al Comune.

Prima della registrazione del Contratto verificate di possedere effettivamente i requisiti!

Per la registrazione del Contratto di comodato, da effettuare entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, serve dotarsi di:

  • almeno 2 copie del contratto con firma in originale (una per l'ufficio e una per il proprietario o per il comodatario; all'altra parte può andare una copia del contratto registrato);
  • una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni copia del contratto (quindi almeno 2 - N.b. serve una marca da bollo ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe);
  • le marche da bollo devono avere data precedente o uguale alla data di sottoscrizione del contratto di comodato, NON successiva;
  • copia del documento di identità del comodante e del comodatario;
  • versamento di Euro 200,00 (imposta di registro) su codice tributo 109T effettuato con Modello F23  ( istruzioni);
  • Modello 69 compilato, per la richiesta di registrazione ( istruzioni Modello 69).

Quindi il costo complessivo da sostenere per poter beneficiare della riduzione del 50% è di almeno Euro 232,00 (200 Euro imposta di registro + almeno 2 bolli da Euro 16,00) + eventuali costi aggiuntivi se vi rivolgete a un consulente o ad una agenzia.

Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno. Se cambia il comodatario va registrato un nuovo contratto.

Comodato gratuito anni 2014 e 2015

Negli anni 2014 e 2015 il Comune ha assimilato ad abitazione principale "l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare." 

Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso (art.1 co.637-Legge 190/2014 – D. Lgs. N. 158/2015) è consentito a tutti i contribuenti che intendono regolarizzare i propri pagamenti entro l’anno solare, ai fini IMU – TASI.

Si precisa che i predetti pagamenti devono essere precedenti ad eventuali attività di accertamento poste in essere dagli uffici preposti alla verifica.

 

RITARDO TIPO RAVVEDIMENTO SANZIONE
fino a 14 giorni Ravvedimento VELOCE o SPRINT 0,1% (per ogni giorno di rit.)
da 15 a 30 giorni Ravvedimento BREVE 1,50%
da 31 a 90 giorni Ravvedimento INTERMEDIO 1,67%
oltre 90 giorni ma entro l'anno Ravvedimento LUNGO 3,75%

Oltre alla sanzione sono dovuti gli interessi al tasso legale (0,50% per il 2015; 0,20% dal 01/01/2016)

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TARI 2015

Il Comune di Fabriano nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo n. 52 del D.Lgs n. 446/1997, ha approvato con Deliberazione Consiliare n. 95 del 22.05.2014 il Regolamento Comunale che disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), così istituita ai sensi dell’art.1, commi 639 e seguenti della Legge n.147/2013 (Legge di stabilita per l’anno 2014).

 

Con successive deliberazioni consiliari n. 125 del 02/08/2014 e 89 del 30/07/2015 sono state apportate modifiche al Regolamento per la disciplina dell’imposta Comunale (I.U.C.).

La componente “TARI”, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è quella destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2015, istituita e disciplinata con natura tributaria al “Capitolo D” del succitato Regolamento per l’applicazione della IUC.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 30/07/2015 sono state approvate le tariffe TA.RI. Anno 2015.

Le suddette deliberazioni prevedono, per l'anno 2015, che la tassa sia corrisposta suddividendo l’ammontare complessivo come segue:

 

RATE

La prima rata comprende l’ACCONTO TARI 2015, scadente il 30/07/2015, mentre il restante importo sarà spedito nel mese di settembre suddividendo l’ammontare in n. 2 rate scadenti il 30/09/2015 ed il 10/11/2015.

Poiché le tariffe TARI per l'anno 2015 non erano state ancora approvate, l'avviso in acconto è stato determinato per il periodo intercorrente dalla data del 01/01/2015 al 31/05/2015 sulla base delle tariffe TARI anno 2014 e tenendo conto del numero dei componenti familiari al momento dell’emissione. La differenza dovrà essere versata, con i modelli F24, alle scadenze del 30 Settembre 2015 e del 10 Novembre 2015.

Nei prossimi giorni arriveranno nelle vostre case le lettere ed i modelli F24 con la comunicazione dell'importo TARI dovuto a saldo per l’anno 2015 comprensivo del Tributo Provinciale (pari al 5%) per l’esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell’ambiente.

Per le utenze regolarmente cessate prima del 31/08/2015 il tributo è calcolato sul periodo effettivo della durata dell’occupazione / utilizzo dei locali (dal 01/01/2015 alla data di cessazione dell’utenza).

All’importo totale dovuto a titolo di Tari per l’anno 2015 viene detratto quanto già richiesto in acconto con la rata di Luglio 2015.

Per le utenze attivate successivamente alla data di emissione dell’acconto (Luglio 2015) l’importo Tari è dovuto per l'intero ammontare alle scadenze del 30 Settembre 2015 e del 10 Novembre 2015.

Si comunica che il mancato o parziale versamento della tassa dovuta entro il termine di scadenza comporterà la notifica di avviso di accertamento e l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale  I.U.C.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento di quanto richiesto potrà essere effettuato con una delle seguente modalità:

·         modello F24 presso gli Istituti bancari o presso gli Uffici postali;

·         servizi di homebanking e remote-banking, oppure online, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con Entratel e Fisconline, collegandosi al sito della stessa Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

Codice Tributo da riportare sui modelli di pagamento:            Cod. 3944

Non possono essere utilizzati – come da disposizioni ministeriali – i bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Fabriano e/o le coordinate bancarie dell’Ente. Si precisa inoltre che non sarà possibile pagare il nuovo tributo tramite addebito automatico sul conto corrente (RID).

Si precisa che gli Enti Pubblici che non possono effettuare il pagamento tramite il Modello "F24 Enti Pubblici" possono provvedere al versamento mediante bonifico sul conto corrente di Tesoreria presso la Banca d’Italia n. IT82G01000 03245 3303 00062859.

Unicamente per coloro che si trovano all’estero il pagamento può essere effettuato tramite bollettino alla Tesoreria del Comune di Fabriano: BANCA UNICREDIT SPA  Via Zonghi 53 - Fabriano 60044 - IBAN: IT 59 C 02008 21103 000103520385 – BIC/SWIFT: UNCRITM1S17.

In caso di smarrimento e/o mancato recapito degli avvisi di pagamento, è possibile rivolgersi al Servizio Tributi del Comune di Fabriano, in piazzale XXVI Settembre 1997, nei seguenti orari di ricevimento: lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.

 

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per richieste telefoniche di informazioni e chiarimenti rivolgersi ai numeri  0732/709399-258-431 negli orari di ufficio sopra riportati. Ulteriori notizie ed informazioni possono essere richieste per posta elettronica all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO IUC (535 KB)

TARIFFE TARI ANNO 2015 (342 KB)

TARI 2016

Nell’ambito del quadro normativo definito con Legge di stabilità per l’anno 2016 – legge n. 208 del 28/12/2015 – sono state apportate modifiche/integrazioni alla sezione Regolamento Comunale che disciplina il tributo TARI qui riportate in via sintetica:

-          all’articolo 41   “ Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio”

  • è stata introdotta a valere dall’anno 2016  la percentuale di abbattimento forfetaria nella misura del trenta per cento da applicare all’intera superficie su cui è svolta l’attività con magazzini di stoccaggio di merci e prodotti finiti;
    • è stato prorogato al trentuno maggio dell’anno successivo a quello di riferimento  il termine per comunicare  i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER , allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, atti propedeutici ad ottenere le riduzioni di abbattimento forfetarie  riportate al precedente comma 5 del medesimo articolo 41 .-

-          all’articolo 57 “Riduzioni per riciclo”

  • il comma due è stato riformulato per consentire un chiaro ed immediato  recepimento del disposto regolamentare inoltre al comma cinque lettera b) è indicato il nuovo termine del trentuno maggio  allineato con la precedente modifica regolamentare.

Con Delibera Consiliare n. 51 del 30/04/2016 è stato approvato il piano finanziario e le tariffe tassa rifiuti anno 2016 – TARI -  qui di seguito riportate

 

 

AVVISO PAGAMENTO TARI  SALDO 2016

 

Il regolamento comunale vigente approvato con Delibera Consiliare n. 50 del 30/04/2016 stabilisce che il tributo è riscosso in tre rate scadenti nei mesi di Marzo, Luglio e Settembre.  Alla scadenza del mese di Marzo 2016 sono stati emessi gli avvisi di pagamento calcolati in acconto  per l’anno 2016.

Per la prossima scadenza del mese di Luglio  è  previsto l’invio degli avvisi di pagamento Tari con il calcolo del tributo dovuto per tutto l’anno 2016 con evidenziato l’importo già richiesto in acconto,  così definito l’ammontare da versare  a saldo è ripartito in due rate aventi  scadenza  31 Luglio 2016 e 30 Settembre 2016.

AVVISI PAGAMENTO TARI ACCONTO 2016  SCADENZA 31/03/2016

L’articolo 63, comma 1, del Regolamento Comunale  in materia di I.U.C. approvato con Delibera Consiliare n. 90/2015 stabilisce che nell’anno 2016 la Tari è posta in riscossione in tre rate scadenti nei mesi di marzo, luglio e settembre.

 

L’avviso di pagamento per l’acconto Tari anno 2016 è stato inviato per la scadenza utile del 31/03/2016

L’acconto è determinato nella misura percentuale pari al 40% (quaranta per cento)  dell’importo annuo calcolato con le tariffe Tari  determinate per l’anno 2015 ed approvate con Deliberazione Consiliare n. 90 del 30.07.2015  con utenze distinte in domestiche e non domestiche.

La misura dell’acconto è  calcolata al 40% anche per le utenze cessate prima del 31/03/2016.

La tariffa delle utenze domestiche è calcolata in funzione dei metri quadrati nonché del numero dei componenti familiari, mentre per le utenze non domestiche la Tari è commisurata alla quantità e qualità media dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta.

All’importo della tassa così  calcolato occorre aggiungere il Tributo Provinciale pari al 5% per l’esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell’ambiente.

 

 

DELIBERA  CONSILIARE N. 50/2016 

DELIBERA  CONSILIARE N. 51/2016

TASI

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2016

 

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, successivamente modificata dal D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68/2014 e dalla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità per l’anno 2016),  ha istituito l’imposta unica comunale (I.U.C.) nel cui ambito è ricompreso anche il tributo per i servizi indivisibili denominato TASI.

 

1) PRESUPPOSTO

L’art. 1 comma 669 come modificato dal'art.1 comma 14, lettera b, della L.del 28/12/2015 n.208 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. I periodi di possesso o di detenzione sono conteggiati secondo la disciplina dell’IMU.

 

2) SOGGETTI PASSIVI


È soggetto passivo dell’imposta sia il possessore che il detentore a qualsiasi titolo con vincolo di solidarietà in caso di pluralità di possessori o detentori.

Sono soggetti all’imposta, i possessori o detentori di:

1) Unità immobiliare  destinata ad abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A1/-A/8-A/9;

2) Immobili distinti nella categoria D (escluso D/5), C/1 e C/3 non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività di impresa.

A partire dal 01/01/2016 la TASI non si applica più alle abitazioni principali, alle relative pertinenze ed alle fattispecie assimilate ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9 ;

Per fattispecie assimilate si intendono quelle individuate all’art. 6 comma 2 del “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C.” approvato con Deliberazione n 50 del 30/04/2016 :

  1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica  (art. 1 comma 15, L. 208/2015);
  2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

3) BASE IMPONIBILE


La base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU ivi compresa la riduzione al 50 % del valore imponibile degli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico.

 

4) DESTINAZIONE DEL TRIBUTO

La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali, fra i quali, a mero titolo esemplificativo: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica e servizi connessi, servizi di protezione civile, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e ambientali, Polizia Locale.

 

5) ALIQUOTE


Con  deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 30/04/2016, sono state confermate per l’anno 2016  le aliquote approvate per l’anno 2015, come segue:

  Fattispecie Aliquota Detrazione
1 Abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A/1-A/8-A9 . 2,2 per mille

Nessuna

2 Abitazione principale categorie catastali da “A/2 ad A/7” e relative pertinenze. ESCLUSE Nessuna
3 Unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. ESCLUSE Nessuna
4 Unità immobiliare (e relative pertinenze) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale e che hanno nella stessa la residenza anagrafica e la dimora abituale. 0,00 per mille Nessuna
5 Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1,c. 15, L. 208/2015). ESCLUSE Nessuna
6 Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. ESCLUSE Nessuna
7 Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008. ESCLUSE Nessuna
8 Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio. ESCLUSE Nessuna
9 Abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. ESCLUSE Nessuna
10 Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso. ESCLUSE Nessuna
11 Immobili distinti nella categoria catastale D (escluso D5), C1 e C3 non produttivo di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di impresa. 2,5 per mille Nessuna
12 Immobili distinti nella categoria catastale D (escluso D5), C1 e C3 non produttivo di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR inutilizzati o locati. 0,00 per mille Nessuna
13 Immobili merce” destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 0,00 per mille Nessuna
14 Tutte le altre fattispecie. 0,00 per mille Nessuna

 

 6) DICHIARAZIONE


Gli obblighi dichiarativi del possessore non detentore si intendono assolti con l’adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina IMU.

 

7) AUTOCERTIFICAZIONE

Per l'applicazione dell’aliquota sopra riportata al n. 11, pena la mancata applicazione dell'aliquota stessa, è obbligatorio presentare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione I.M.U., apposita autocertificazione secondo modelli predisposti dal Comune e relativi allegati.

Modello di autocertificazione immobili di cat. D(escluso D5), C1 e C3. 

 

8) SCADENZE 

Acconto: 16 GIUGNO 2016 ( 50% DELL'IMPOSTA ANNUALE) 

Saldo: 16 DICEMBRE 2016

 

 

9) LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

 

Il Comune non procede alla liquidazione d’ufficio della TASI pertanto il contribuente è tenuto al versamento del tributo in autoliquidazione.

È sempre possibile avvalersi comunque dell’assistenza fiscale da parte di un soggetto preposto (Caf o studio commerciale) oppure sul nostro Sito www.piazzalta.it è stato predisposto un programma per il calcolo del tributo.

La riscossione del tributo avviene mediante modello modello F24:

- Codice catastale D451

-Codice TASI abitazione principale e relative pertinenze: 3958 (per le categorie A/1-A/8-A/9)
- Codice tributo TASI altri fabbricati: 3961

L'importo minimo sotto il quale non si versa l’imposta è di € 12,00.

IMU (Imposta Municipale Unica) 2016

1) OGGETTO D'IMPOSTA


L’IMU si applica al possesso a titolo di proprietà o diritto reale di godimento su:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;

2) COME SI CALCOLA


L'IMU si calcola moltiplicando la base imponibile per l’aliquota.
La base imponibile è costituita:

  • per i fabbricati, dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente definito moltiplicatore (vedi paragrafo Moltiplicatore);
  • per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, dal valore, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno i coefficienti definiti dal MEF;

per le aree fabbricabili, dal valore venale dell’area al 1^ gennaio dell’anno di riferimento 

 

Moltiplicatore:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Con  deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30/04/2016, sono state confermate, per l’anno 2016, le aliquote approvate per l’anno 2015 come segue:

 

N.

TIPOLOGIA

ALIQUOTA - DETRAZIONE

1 Unità immobiliare (categorie catastali da “A/2 ad A/7”) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

ESCLUSE

2 Unità immobiliare categorie catastali “A/1 - A/8 ed A9” adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.                 3,8 per mille

con detrazione € 200,00

Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali “A/1 - A/8 ed A9” assimilata all’abitazione principale di cui ai punti 3 - 4.

3,8 per mille

con detrazione di € 200,00

3

Casa coniugale (e relative pertinenze) assegnata al coniuge, (categorie catastali da “A/2 ad A/7”) a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

ESCLUSE

4

Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali da “A/2 ad A/7” posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ESCLUSE

5 Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

ESCLUSE

6 Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

ESCLUSI

7

Unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ESCLUSE

8

Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali da “A/2 ad A/7” concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;

 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nel  Comune di Fabriano), non classificata in A/1, A/8 o A/9;

 - il comodato deve essere registrato.

9,8 per mille

con riduzione della base imponibile del 50%

9 Tutte le altre abitazioni di categoria catastale da A/1 ad A/9 e categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenze (ad eccezione di quelle concesse in locazione a canone concordato, delle abitazioni principali e delle assimilate).

9,8 per mille

10 Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze con contratto redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 commi 3-4 della legge 431 del 98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98. Il locatario deve avere la residenza anagrafica nell’abitazione.

7,6 per mille

con riduzione dell’aliquota del 25%

11 Abitazioni locate con contratto di natura transitoria e relative pertinenze per le esigenze abitative degli studenti universitari, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98.

7,6 per mille

con riduzione dell’aliquota del 25%

12 Abitazioni locate con contratto di natura transitoria, e relative pertinenze redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (art. 5, comma 1, L. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98.

7,6 per mille

con riduzione dell’aliquota del 25%

13 Unità immobiliari (classificate contabilmente tra le rimanenze e non tra le immobilizzazioni) costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate (D.L. 102/2013 art. 2 comma1).

ESENTI

14 Una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ESENTE

15 Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 10,6 per mille
16 Fabbricati di categoria catastale D/5 (banche/assicurazioni) 10,6 per mille
17 Aree edificabili 10,00 per mille
18 Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

7,6 per mille

con detrazione € 200,00

19 Fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/5), C/1 e C/3 posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di impresa (per gli immobili di categoria D la quota è interamente riservata allo Stato)

7,6 per mille

20 Fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/5), C/1 e C/3 inutilizzati o locati (per gli immobili di categoria D la quota è riservata allo Stato fino al 7,6 per mille)

9,8 per mille

21 Tutte le altre fattispecie che non rientrano nei punti sopra indicati comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e non assegnate ai soci.

9,8 per mille

 

a) Per l'applicazione dell’aliquota sopra riportata ai nn. 10, 11, e 12, pena la mancata applicazione dell'aliquota agevolata, è obbligatorio presentare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione I.M.U., la seguente documentazione:

- modello ministeriale di dichiarazione I.M.U., con effetto anche per gli anni successivi, qualora ricorrano ancora i requisiti indicati allegando relativo contratto di locazione a canone concordato incluso il verbale di consegna e di conformità del canone e le eventuali proroghe;

- apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune in caso di rescissione anticipata del contratto a canone controllato da parte del contribuente;

b) Per l'applicazione dell’esclusione sopra riportata al n. 4, pena la mancata applicazione dell'agevolazione, è obbligatorio presentare, entro il 16 giugno 2017, apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune;

c) MPer l'applicazione dell’aliquota sopra riportata al n. 8, pena la mancata applicazione dell'aliquota agevolata, è obbligatorio presentare, entro il 16 giugno 2017 il modello ministeriale della dichiarazione I.M.U. (Abitazioni concesse in comodato gratuito ai fini IMU e TASI

 

4) ESENZIONI - AGEVOLAZIONI - DETRAZIONI



Sono ESENTI dal pagamento dell’imposta i seguenti immobili:

  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del D.P.R. n. 601/1973;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati;
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • i terreni agricoli.

Sono ESCLUSI dal pagamento dell’imposta i seguenti immobili:

  • le abitazioni principali e le relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; si considerano equiparate ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  • le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;



AGEVOLAZIONI per l'agricoltura:

  • le aree fabbricabili possedute (anche in quota parte) e condotte per fini agro-silvo-pastorali da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sono esenti come i terreni agricoli.

Ulteriori agevolazioni:

  • è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati non accatastati come A/1, A/8 o A/9 dati in comodato d’uso a figli o genitori che li utilizzano come abitazione principale, se il contratto di comodato è registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data in uso ovvero, oltre a quest’ultima, possieda nello stesso comune un altro appartamento non accatastato come A/1, A/8 o A/9 adibito a propria abitazione principale;
  • è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico;
  • è ridotto al 75 % il tributo per i fabbricati concessi in locazione a canone concordato.


DETRAZIONI

  • per abitazione principale e immobili ad essa equiparati (vedi paragrafo Esclusioni) accatastati come A/1, A/8 o A/9 non oggetto di esenzione: € 200,00.


Specificazioni relative all’abitazione principale:

  • per una coppia di coniugi non è possibile disporre di due abitazioni principali nell’ambito dello stesso comune usufruendo due volte di un trattamento agevolato;
  • per le coppie che stabiliscono la residenza in due immobili separati, l’abitazione principale potrà essere solo una di esse.

5) LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE


Il Comune non procede alla liquidazione d’ufficio dell’IMU pertanto il contribuente è tenuto al versamento del tributo in autoliquidazione. È sempre possibile avvalersi comunque dell’assistenza fiscale da parte di un soggetto preposto (Caf o studio commerciale) oppure utilizzare il programma di calcolo posto dal nostro Comune sul sito www.piazzalta.it

La riscossione del tributo avviene mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia immobile Codice tributo
Abitazione principale e pertinenze di categoria A/1, A/8 e A/9 3912
Aree fabbricabili 3916
Altri fabbricati 3918
Fabbricati categoria D (STATO) 3925
Fabbricati categoria D (INCREMENTO COMUNE) 3930



Codice Catastale del Comune di Fabriano:D451
L’importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 12,00 di imposta annua.


 

6) SCADENZE

  • acconto entro il 16 giugno 2016 pari al 50 % ovvero al 100 % dell’imposta complessivamente dovuta;
  • saldo entro il 16 dicembre 2016 a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta;

7) QUOTA STATALE

È riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dall’applicazione dell’aliquota dello 0,76 % agli immobili appartenenti alla categoria catastale D. Tale quota deve essere versata allo Stato contestualmente a quella comunale ma con appositi codici. Resta di competenza comunale la differenza tra l’aliquota deliberata dal comune e la parte riservata allo Stato (0,76 %).

 

8) VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - ANNO 2016


Determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) . Per l’anno 2016, non avendo il Comune modificato i valori venali delle aree edificabili, si applicano quelli deliberati nel 2012 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19/03/2012.

 

9) LA DICHIARAZIONE


I contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU (solo nei casi in cui si vuol godere di particolari agevolazioni di imposta la cui spettanza non può essere altrimenti rilevata dall’ufficio) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (quindi per le variazioni inerenti l’anno 2016 la scadenza è al 30 giugno 2017), utilizzando l’apposito modello disponibile, unitamente alle relative istruzioni. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta


Modello dichiarazione IMU

 

Tassi di assenza e presenza del personale, pubblicati ai sensi della legge 69/2009, articolo 21

Pubblicati ai sensi della legge 69/2009, articolo 21

 

 

Anno 2022

Periodo di riferimento ANNO 2022

 

Anno 2021

Periodo di riferimento ANNO 2021

 

Anno 2020

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Anno 2019

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Anno 2018

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Anno 2017

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Anno 2016

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Anno 2015

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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