Premio Virgilio per il sostegno all’imprenditoria giovanile

Premio Virgilio per il sostegno all’imprenditoria giovanile



L’Associazione Virgilio 2090 indice il Premio Virgilio 2019 per il sostegno all’imprenditoria giovanile.


Il premio consiste nell’attività di tutoraggio gratuito per un anno relativo a:
- posizionamento strategico
- ingresso nel mercato
- consolidamento organizzativo
 - gestione aziendale
- valutazione delle problematiche finanziarie.

 

Per


 

Organismo di Valutazione

 Organismo di Valutazione

OGGETTO INCARICO: Incarico componente esterno dell’Organismo di Valutazione

Settore/ufficio: Servizi al Cittadino e alle Imprese

Forma contrattuale: Prevista da norma di legge

Tipo di incarico: Commissione per la valutazione della performance prevista dalla legge

Tipo di rapporto: Prestazione occasionale

Compenso: € 4.000,00 annue

Incaricato: Dott. Fabio Forti

Categoria incaricato: dipendente di P.A. diversa dal Comune di Fabriano

Atto amministrativo e curriculum : Decreto Sindacale n. 86 del 29/03/2018 e Decreto sindacale 11 del 30/3/2021

Data inizio incarico: 3/4/2018

Data fine incarico: 30/6/2022 (fine mandato del Sindaco)

Attestazione insussistenza di situazioni di conflitto di interesse

Curriculum vitae

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OGGETTO INCARICO: Incarico componente esterno dell’Organismo di Valutazione

Settore/ufficio: Servizi al Cittadino e alle Imprese

Forma contrattuale: Prevista da norma di legge

Tipo di incarico: Commissione per la valutazione della performance prevista dalla legge

Tipo di rapporto: Prestazione occasionale

Compenso: € 4.000,00 annue

Incaricato: Dott. Pietro Bevilacqua

Categoria incaricato: libero professionista

Atto amministrativo e curriculum : Decreto Sindacale n. 86 del 29/03/2018 e  Decreto sindacale 11 del 30/3/2021

Data inizio incarico: 3/4/2018

Data fine incarico: 30/6/2022 (fine mandato del Sindaco)

Attestazione insussistenza di situazioni di conflitto di interesse

Curriculum vitae

 

LEONARDO LA MADONNA BENOIS A FABRIANO

Nell’anno dell’anniversario dei 500 anni dalla sua morte, il capolavoro giovanile di Leonardo Da Vinci torna in Italia, dopo 35 anni dalla sua unica esposizione, in occasione della XIII Unesco Creative Cities Network Annual Conference di Fabriano.

Il Museo statale Ermitage di San Pietroburgo ha scelto di celebrare il genio del grande artista italiano proprio nel suo Paese natale, con prestiti eccezionali a cominciare da quello della “Madonna Benois” a Fabriano: l‘opera sarà in mostra presso la Pinacoteca comunale “Bruno Molajoli” dal 1° al 30 giugno 2019.

 

 

 

 

TASI - 2019

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, successivamente modificata dal D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68/2014 e dalla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità per l’anno 2016),  ha istituito l’imposta unica comunale (I.U.C.) nel cui ambito è ricompreso anche il tributo per i servizi indivisibili denominato TASI.

1) PRESUPPOSTO

L’art. 1 comma 669 come modificato dal'art.1 comma 14, lettera b, della L.del 28/12/2015 n.208 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art.13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.I periodi di possesso o di detenzione sono conteggiati secondo la disciplina dell’IMU.

2) SOGGETTI PASSIVI


È soggetto passivo dell’imposta sia il possessore che il detentore a qualsiasi titolo con vincolo di solidarietà in caso di pluralità di possessori o detentori.

Sono soggetti all’imposta, i possessori o detentori di:

1) Unità immobiliare  destinata ad abitazione principale e relative pertinenze categoria catastaleA1/-A/8-A/9;

2) Immobili distinti nella categoriaD(escluso D/5),C/1 e C/3non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività di impresa.

A partire dal 01/01/2016 la TASI non si applica più alle abitazioni principali, alle relative pertinenze ed alle fattispecie assimilate ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8,A9;

Per fattispecie assimilate si intendono quelle individuate all’art. 6 comma 2 del “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C.” approvato con Deliberazione n 50 del 30/04/2016 :

  1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica  (art. 1 comma 15, L. 208/2015);

  2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

  3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  4. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3) BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU ivi compresa la riduzione al 50 % del valore imponibile degli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico.

4) DESTINAZIONE DEL TRIBUTO

La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali, fra i quali, a mero titolo esemplificativo: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica e servizi connessi, servizi di protezione civile, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e ambientali, Polizia Locale.

5) ALIQUOTE


Con  Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 44 del 13/03/2019  sono state confermate per l’anno 2019  le aliquote approvate per l’anno 2018, come segue:

Fattispecie

Aliquota

Detrazione

1

Abitazione principale e relative pertinenzecategoria catastale A/1-A/8-A9.

2,2 per mille

Nessuna

2

Abitazione principale categorie catastali da “A/2 ad A/7” e relative pertinenze.

ESCLUSE

Nessuna

3

Unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto daanziani o disabiliche acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ESCLUSE

Nessuna

4

Unità immobiliare (e relative pertinenze) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale e che hanno nella stessa la residenza anagrafica e la dimora abituale.

0,00 per mille

Nessuna

5

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1,c. 15, L. 208/2015).

ESCLUSE

Nessuna

6

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

ESCLUSE

Nessuna

7

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008.

ESCLUSE

Nessuna

8

Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio.

ESCLUSE

Nessuna

9

Abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.

ESCLUSE

Nessuna

10

Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italianinon residentinel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), giàpensionatinei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

ESCLUSE

Nessuna

11

Immobili distinti nella categoria catastale D (escluso D5), C1 e C3 non produttivo di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di impresa.

2,5 per mille

Nessuna

12

Immobili distinti nella categoria catastale D (escluso D5), C1 e C3 non produttivo di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR inutilizzati o locati.

0,00 per mille

Nessuna

13

Immobili merce” destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

0,00 per mille

Nessuna

14

Tutte le altre fattispecie.

0,00 per mille

Nessuna

Per l’applicazione dell’aliquota sopra riportata al n. 11, pena la mancata applicazione dell’aliquota agevolata, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita autocertificazione secondo il modello predisposto dal Comune

 

 6) DICHIARAZIONE

Gli obblighi dichiarativi del possessore non detentore si intendono assolti con l’adempimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina IMU.

7) SCADENZE 

Acconto:17 GIUGNO 2019 (50% DELL'IMPOSTA ANNUALE) 

Saldo: 16 DICEMBRE 2019

8) LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

Il Comune non procede alla liquidazione d’ufficio della TASI pertanto il contribuente è tenuto al versamento del tributo in autoliquidazione.

È sempre possibile avvalersi comunque dell’assistenza fiscale da parte di un soggetto preposto (Caf o studio commerciale) oppure sul nostro Sito www.piazzalta.it è stato predisposto un programma per il calcolo del tributo.

La riscossione del tributo avviene mediante modello modello F24:

-Codice catastale D451

-Codice TASI abitazione principale e relative pertinenze: 3958(per le categorie A/1-A/8-A/9)
- Codice tributo TASI altri fabbricati: 3961

L'importo minimo sotto il quale non si versa l’imposta è di
€ 12,00.

IMU - 2019

1) OGGETTO D'IMPOSTA


L’IMU si applica al possesso a titolo di proprietà o diritto reale di godimento su:

  • fabbricati;

  • aree fabbricabili;

2) COME SI CALCOLA


L'IMU si calcola moltiplicando la base imponibile per l’aliquota.
La base imponibile è costituita:

  • per i fabbricati, dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente definitomoltiplicatore(vedi paragrafo Moltiplicatore);

  • per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, dal valore, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno i coefficienti definiti dal MEF;

per le aree fabbricabili, dal valore venale dell’area al 1^ gennaio dell’anno di riferimento 

Moltiplicatore:

  • 160per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

  • 140per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

  • 80per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

  • 65per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

  • 55per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Con  Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 13/03/2019 sono state confermate, per l’anno 2019, le aliquote approvate per l’anno 2018 come segue:

N.

TIPOLOGIA

ALIQUOTA - DETRAZIONE

1

Unità immobiliare(categorie catastali da “A/2 ad A/7”)adibita adabitazione principalee relative pertinenzelimitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

ESCLUSE

2

Unità immobiliarecategorie catastali “A/1 - A/8 ed A9”adibita adabitazione principale(e relative pertinenze)limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

                3,8 per mille

con detrazione € 200,00

Unità immobiliare (e relative pertinenze)categorie catastali “A/1 - A/8 ed A9” assimilata all’abitazione principale di cui ai punti 3 - 4.

3,8 per mille

con detrazione di € 200,00

3

Casa coniugale (e relative pertinenze)assegnata al coniuge, (categorie catastali da “A/2 ad A/7”) a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

ESCLUSE

4

Unità immobiliare (e relative pertinenze)categorie catastali da “A/2 ad A/7”posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ESCLUSE

5

Unità immobiliari appartenenti allecooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

ESCLUSE

6

Fabbricati di civile abitazione destinati adalloggi socialicome definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

ESCLUSI

7

Unità immobiliare (e relative pertinenze)posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alleForze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militaree da quello dipendente delleForze di polizia ad ordinamento civile, nonché dalpersonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ESCLUSE

8

Unità immobiliare (e relative pertinenze) categorie catastali da “A/2 ad A/7” concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;

 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nel  Comune di Fabriano), non classificata in A/1, A/8 o A/9;

 - il comodato deve essere registrato.

9,8 per mille

con riduzione della base imponibile del 50%

9

Tutte le altre abitazioni di categoria catastale da A/1 ad A/9 e categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenze (ad eccezione di quelle concesse in locazione a canone concordato, delle abitazioni principali e delle assimilate).

9,8 per mille

10

Abitazioni concesse in locazionea titolo diabitazione principalee relative pertinenze con contratto redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 commi 3-4 della legge 431 del 98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98. Il locatario deve avere la residenza anagrafica nell’abitazione.

7,6 per mille

con riduzione dell’aliquota del 25%

11

Abitazioni locate concontratto di natura transitoria e relative pertinenzeper le esigenze abitative degli studenti universitari, redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98.

7,6 per mille

con riduzione dell’aliquota del 25%

12

Abitazioni locate concontratto di natura transitoria, e relative pertinenze redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (art. 5, comma 1, L. 431/98) e regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98.

7,6 per mille

con riduzione dell’aliquota del 25%

13

Unità immobiliari (classificate contabilmente tra le rimanenze e non tra le immobilizzazioni) costruite e destinatedall'impresa costruttricealla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate (D.L. 102/2013 art. 2 comma1).

ESENTI

14

Una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),gia' pensionatinei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ESENTE

15

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)

10,6 per mille

16

Fabbricati di categoria catastale D/5 (banche/assicurazioni)

10,6 per mille

17

Aree edificabili

10,00 per mille

18

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

7,6 per mille

con detrazione € 200,00

19

Fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/5), C/1 e C/3posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di impresa(per gli immobili di categoria D la quota è interamente riservata allo Stato)

7,6 per mille

20

Fabbricati di categoria catastale D (esclusi D/5), C/1 e C/3inutilizzati o locati(per gli immobili di categoria D la quota è riservata allo Stato fino al 7,6 per mille)

9,8 per mille

21

Tutte le altre fattispecieche non rientrano nei punti sopra indicati comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e non assegnate ai soci.

9,8 per mille

a) Per l'applicazione dell’esclusione sopra riportata al n. 4, pena la mancata applicazione dell'agevolazione, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno dell'anno scuccessivo , apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune;

b) Per l'applicazione dell’aliquota sopra riportata al n. 8 (IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO), per l'anno 2018, pena la mancata applicazione della riduzione, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2019 il modello ministeriale della dichiarazione I.M.U.), allegando il relativo contratto di comodato registrato all’Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 01/01/2016 anche per l’annualità 2019, la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primogrado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

1) il comodante può dare in comodato una sola abitazione;

2) il comodante deve risiedere nel Comune di Fabriano;

3  3) il comodante non deve possedere altre abitazioni in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nel Comune di Fabriano), non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e di quella data in comodato;

4)il comodato deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate.

c) Per l'applicazione dell’aliquota sopra riportata ai nn. 10, 11, e 12, pena la mancata applicazione dell'aliquota agevolata,è obbligatorio presentare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione I.M.U., la seguente documentazione:

- modello ministeriale di dichiarazione I.M.U., con effetto anche per gli anni successivi, qualora ricorrano ancora i requisiti indicati allegando relativo contratto di locazione a canone concordato incluso il verbale di consegna e di conformità del canone e le eventuali proroghe;

- apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune in caso di rescissione anticipata del contratto a canone controllato da parte del contribuente;

d) Per l’applicazione dell’aliquota sopra riportata al n. 13, pena la mancata applicazione dell’aliquota agevolata, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivoil modello ministeriale della dichiarazione I.M.U. ed apposita autocertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune;

e) per l'applicazione dell'aliquota sopra riportata al n. 20 è obbligatorio presentare per l'anno 2018, entro il 30 giugno 2019, apposita auotcertificazione secondo i modelli predisposti dal Comune.

4) ESENZIONI - AGEVOLAZIONI – DETRAZIONI

Sono ESENTI dal pagamento dell’imposta i seguenti immobili:

  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del D.P.R. n. 601/1973;

  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;

  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati;

  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

  • i fabbricati rurali ad uso strumentale;

  • i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

  • i terreni agricoli.

Sono ESCLUSI dal pagamento dell’imposta i seguenti immobili:

  • le abitazioni principali e le relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; si considerano equiparate ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

  • le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  • gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

AGEVOLAZIONI per l'agricoltura:

  • le aree fabbricabili possedute (anche in quota parte) e condotte per fini agro-silvo-pastorali da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sono esenti come i terreni agricoli.

Ulteriori agevolazioni:

  • è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

  • è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati non accatastati come A/1, A/8 o A/9 dati in comodato d’uso a figli o genitori che li utilizzano come abitazione principale, se il contratto di comodato è registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data in uso ovvero, oltre a quest’ultima, possieda nello stesso comune un altro appartamento non accatastato come A/1, A/8 o A/9 adibito a propria abitazione principale;

  • è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico;

  • è ridotto del 25 % il tributo per i fabbricati concessi in locazione a canone concordato.


DETRAZIONI

  • per abitazione principale e immobili ad essa equiparati (vedi paragrafo Esclusioni) accatastati come A/1, A/8 o A/9 non oggetto di esenzione: € 200,00.


Specificazioni relative all’abitazione principale:

  • per una coppia di coniugi non è possibile disporre di due abitazioni principali nell’ambito dello stesso comune usufruendo due volte di un trattamento agevolato;

  • per le coppie che stabiliscono la residenza in due immobili separati, l’abitazione principale potrà essere solo una di esse.

5) LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE


Il Comune non procede alla liquidazione d’ufficio dell’IMU pertanto il contribuente è tenuto al versamento del tributo in autoliquidazione. È sempre possibile avvalersi comunque dell’assistenza fiscale da parte di un soggetto preposto (Caf o studio commerciale) oppure utilizzare il programma di calcolo posto dal nostro Comune sul sito www.comune.fabriano.gov.it

La riscossione del tributo avviene mediantemodello F24utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia immobile

Codice tributo

Abitazione principale e pertinenze di categoria A/1, A/8 e A/9

3912

Aree fabbricabili

3916

Altri fabbricati

3918

Fabbricati categoria D (STATO)

3925

Fabbricati categoria D (INCREMENTO COMUNE)

3930

Codice Catastale del Comune di Fabriano:D451
L’importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 12,00 di imposta annua.

6) SCADENZE

  • acconto entro il 17 giugno 2019 pari al 50 % ovvero al 100 % dell’imposta complessivamente dovuta;

  • saldo entro il 16 dicembre 2019 a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta.

7) QUOTA STATALE

È riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dall’applicazione dell’aliquota dello 0,76 % agli immobili appartenenti alla categoria catastale D. Tale quota deve essere versata allo Stato contestualmente a quella comunale ma con appositi codici. Resta di competenza comunale la differenza tra l’aliquota deliberata dal comune e la parte riservata allo Stato (0,76 %).

8) VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - ANNO 2019


Per l’anno 2019 si applicano i nuovi valori venali delle aree edificabili

 

9) LA DICHIARAZIONE
I contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU (solo nei casi in cui si vuol godere di particolari agevolazioni di imposta la cui spettanza non può essere altrimenti rilevata dall’ufficio) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (quindi per le variazioni inerenti l’anno 2018 la scadenza è al 30 giugno 2019), utilizzando l’apposito modello disponibile, unitamente alle relative istruzioni. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta


Modello dichiarazione IMU

 

10 ) CONTRATTI DI AFFITTO A CANONE CONCORDATO

Vai alla scheda informativa : Contratti di Affitto a canone concordato

Chiusura biblioteca festività pasquali

PRIVACY RPT - Responsabile per la Protezione dei Dati

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In applicazione del Regolamento UE2016/679 (GDPR), relativo alla protezione dei dati personali, il Comune di Fabriano (AN) ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), cui è possibile rivolgersi per qualsiasi situazione inerente al trattamento dei dati personali:

 

RPT  - Responsabile per la Protezione dei Dati nominato con il Decreto del Sindaco n. 23 del 3/8/2023

Referente : Dott.  Paolo Braccini

Dati di contatto: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Tributi: disposizioni per il sisma

Il Comune di Fabriano è stato inserito nell’elenco dei Comuni del cosiddetto “cratere sismico” ai sensi del Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016 “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016", convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016 e pertanto, ai sensi dell’art. 48, comma 16 gli immobili inagibili totalmente o parzialmente ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esenti dall’IMU e dalla TASI  a partire dalla rata scadente il 16/12/2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31/12/2020.

Inoltre:

-  l’art. 48 comma 10-bis del Decreto Legge n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016 e modificato dal D.L. n. 8 del 09/02/2017e dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, ha disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari relativi ai Tributi Comunali, a decorrere dal 26/10/2016 e fino al 31/12/2017, a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell’allegato 2 del Decreto (comprendente anche il Comune di Fabriano), limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n. 445/2000;

- l’art. 48, comma 11 del Decreto su citato n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, modificato dal D.L. n. 8/2017 e dal D.L. n. 50/2017, ha previsto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni può essere effettuata, senza applicazione di sanzioni ed interessi mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018;

- l’art. 48, comma 12 del Decreto su citato n. 189/2016, convertito in Legge n. 229/2016, modificato dal D.L. n. 8/2017 e dal D.L. n. 50/2017, prevede infine che gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal comma 10 bis sono effettuati entro il mese di febbraio 2018.

ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI:

PER IMU/TASI: I soggetti proprietari di immobili dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, DEVONO PRESENTARE il modello di DICHIARAZIONE IMU  entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo all’emissione dell’ordinanza di inagibilità, i cui estremi devono essere riportati nella dichiarazione suddetta.

PER LA TARI: I soggetti che sono in possesso di ordinanza di inagibilità per i locali utilizzati (abitazioni, attività produttive, ecc..), devono presentare denuncia di cessazione ai fini della tassa rifiuti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata emessa l’ordinanza, utilizzando la modulistica messa a disposizione sul nostro sito - modello per immobili inagibili.

 Gli stessi soggetti devono comunicare l’attuale sistemazione ai fini della Tassa.

VERBALI 1° COMMISSIONE – AREA ISTITUZIONALE

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Medaglia Bronzo al Valor Militare Città di Fabriano
Medaglia di Bronzo al Valore Militare
(D.P.R. 10 maggio 1976)
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