Lo Sportello Unico per le Attività Produttive ricorda che in base all'articolo 15 comma 3 della LEGGE REGIONALE 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) gli operatori che svolgono attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti comunicano al Comune competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente, con facoltà di comunicarne l'eventuale modifica entro il 1° marzo successivo. La modifica decorre dal 1° giugno dello stesso anno.


La comunicazione potrà essere trasmessa alla pec del SUAP al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.