DECRETO LEGISLATIVO 18 / 08 / 2000 , N. 267 ART. 50 E 54 -ANTINCENDIO BOSCHIVO - ORDINANZA PULIZIA TERRENI INCOLTI PER PREVENZIONE DI INCENDI.
Il Sindaco con ordinanza n. 118 del 07.07.022 ORDINA fino al 30 settembre 2022:
1) a tutti i privati e gli Enti proprietari, affittuari, possessori o detentori di aree, presenti sul territorio di questo Comune, di provvedere alla rimozione della vegetazione secca facilmente infiammabile lungo tutto il perimetro degli edifici e al confine di strade, per una fascia di almeno 20 metri di larghezza;
2)a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano possessori di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie, di tenere i terreni sgombri, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e qualsiasi altro materiale combustibile;
3)gli interventi di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2 dovranno essere effettuati ogni qualvolta risultasse necessario ad evitare il determinarsi di tali situazioni di pericolosità.
>>>>Ordinanza n. 118 del 07.07.022